13.4.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 108/3
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 febbraio 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-517/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Articolo 6, paragrafo 2 - Degrado e inquinamento del lago Koroneia - Tutela - Insufficienza dei provvedimenti adottati - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Articoli 3 e 4, paragrafi 1 e 3 - Agglomerato di Langada - Sistema di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane - «Insussistenza»)
2013/C 108/05
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia, S. Petrova, B.D. Simon e L. Banciella, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Violazione degli articoli 3 e 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Mancata adozione delle misure necessarie per evitare il degrado e l’inquinamento del lago di Koroneia (Prefettura di Salonicco) — Mancata realizzazione di un sistema di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane per l’agglomerato di Langada
Dispositivo
1)
Non avendo adottato le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui è stata classificata la zona di protezione speciale GR 1220009 e non avendo realizzato un sistema di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane per l’agglomerato di Langada, la Repubblica ellenica è venuta meno, rispettivamente, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con l’articolo 7 della medesima direttiva, nonché agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
(1) GU C 362 del 10.12.2011.
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