31.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 252/10
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — A International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, A GmbH, A GmbH, in liquidazione, Amazon Logistik GmbH/Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH
(Causa C-521/11) (1)
(Ravvicinamento delle legislazioni - Proprietà intellettuale - Diritto d’autore e diritti connessi - Diritto esclusivo di riproduzione - Direttiva 2001/29/CE - Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) - Equo compenso - Applicazione indiscriminata ma con un eventuale diritto alla restituzione del prelievo per copia privata destinato a finanziare il compenso - Attribuzione dei proventi riscossi in parte ai titolari del diritto ed in parte ad istituzioni a carattere sociale o culturale - Duplice pagamento del prelievo per copia privata nell’ambito di un’operazione transfrontaliera)
2013/C 252/15
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrenti: A International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, A GmbH, A GmbH, in liquidazione, Amazon Logistik GmbH
Convenuta: Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione degli articoli 2 e 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) — Diritto di riproduzione — Interpretazione della nozione di «equo compenso» prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE — Normativa di uno Stato membro che prevede, da un lato, l’indistinta applicazione del prelievo per copia privata nei confronti di tutti i supporti di riproduzione e, dall’altro, il rimborso di tale prelievo in caso di esportazione del supporto prima della sua cessione ad un consumatore finale o in caso di riproduzione autorizzata dal titolare del diritto
Dispositivo
1)
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che applica indiscriminatamente un prelievo per copia privata alla prima immissione in commercio sul suo territorio, a fini commerciali ed a titolo oneroso, di supporti di registrazione idonei alla riproduzione, prevedendo, al contempo, un diritto al rimborso dei prelievi versati nel caso in cui l’utilizzazione finale di tali supporti non rientra nell’ipotesi prevista da tale disposizione, allorché, tenuto conto delle circostanze proprie di ciascun sistema nazionale e dei limiti imposti da tale direttiva, difficoltà pratiche giustificano un siffatto sistema di finanziamento dell’equo compenso e tale diritto al rimborso è effettivo e non rende eccessivamente difficile la restituzione del prelievo versato, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.
2)
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di finanziamento dell’equo compenso oggetto di tale disposizione mediante un prelievo per copia privata a carico di coloro che realizzano la prima immissione in commercio sul territorio dello Stato membro di cui trattasi di supporti di registrazione idonei alla riproduzione, a fini commerciali ed a titolo oneroso, detta disposizione non osta alla previsione, da parte di tale Stato membro, di una presunzione semplice di uso privato di siffatti supporti in caso di immissione in commercio di questi ultimi presso persone fisiche, allorché difficoltà pratiche legate alla determinazione della finalità privata dell’uso dei supporti di cui trattasi giustificano la previsione di una presunzione siffatta e a condizione che la presunzione prevista non conduca ad imporre il prelievo per copia privata in casi in cui l’utilizzazione finale di tali supporti rimane manifestamente al di fuori dell’ipotesi prevista dalla detta disposizione.
3)
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che il diritto all’equo compenso oggetto di tale disposizione, o il prelievo per copia privata destinato a finanziare tale compenso, non può essere escluso in ragione del fatto che la metà dei proventi riscossi a titolo di detto compenso o prelievo è versata non già direttamente agli aventi diritto a tale stesso compenso, bensì ad enti sociali e culturali istituiti a favore di tali aventi diritto, a condizione che tali enti sociali e culturali operino effettivamente a favore dei suddetti aventi diritto e che le modalità di funzionamento degli enti stessi non siano discriminatorie, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.
4)
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo imposto da uno Stato membro di versare, al momento dell’immissione in commercio a fini commerciali ed a titolo oneroso dei supporti di registrazione idonei alla riproduzione, un prelievo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso oggetto di tale disposizione non può essere escluso in ragione del fatto che un prelievo analogo è già stato versato in un altro Stato membro.
(1) GU C 25 del 28.1.2012.
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