9.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 325/4
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — IVD GmbH & Co. KG/Ärztekammer Westfalen-Lippe
(Causa C-526/11) (1)
(Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c) - Nozione di «organismo di diritto pubblico» - Condizione relativa al finanziamento dell’attività, al controllo della gestione, o al controllo sull’attività da parte dello Stato, di enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico - Ordine professionale dei medici - Finanziamento previsto dalla legge attraverso contributi versati dai membri di tale ordine - Importo dei contributi fissato dall’assemblea dello stesso ordine - Autonomia dell’ordine in merito alla determinazione della portata e delle modalità di esercizio delle sue funzioni istituzionali)
2013/C 325/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: IVD GmbH & Co. KG
Convenuto: Ärztekammer Westfalen-Lippe
con l’intervento di: WWF Druck + Medien GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Nozione di «organismo di diritto pubblico» — Condizioni del finanziamento maggioritario e del controllo della gestione da parte dello Stato — Ordine professionale abilitato dalla legge a riscuotere presso i propri membri contributi il cui importo ed il cui impiego devono essere fissati da un regolamento che necessita dell’autorizzazione statale
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che un organismo, come un ordine professionale di diritto pubblico, non soddisfa né il criterio relativo al finanziamento maggioritario da parte dell’autorità pubblica, quando tale organismo è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo, nel caso in cui tale legislazione non stabilisca la portata e le forme delle attività che tale organismo deve svolgere nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni istituzionali che tali contributi sono destinati a finanziare, né il criterio relativo al controllo della gestione da parte dell’autorità pubblica, per il solo fatto che la decisione con cui lo stesso organismo fissa l’importo dei suddetti contributi deve essere approvata da un’autorità di controllo.
(1) GU C 25 del 28.1.2012.
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