18.5.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 141/7
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Valsts ieņēmumu dienests/Ablessio SIA
(Causa C-527/11) (1)
(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 213, 214 e 273 - Identificazione dei soggetti passivi dell’IVA - Rifiuto di attribuire un numero di identificazione IVA in base al motivo che il soggetto passivo non dispone dei mezzi materiali, tecnici e finanziari per svolgere l’attività economica dichiarata - Legittimità - Lotta all’evasione fiscale - Principio di proporzionalità)
2013/C 141/10
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās tiesas Senāts
Parti
Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests
Convenuta: Ablessio SIA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale ‒ Augstākās tiesas Senāts ‒ Interpretazione dell’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347; pag. 1), letto in combinato disposto con l’articolo 273 della stessa direttiva ‒ Normativa nazionale che prevede la possibilità di rifiutare di procedere all’iscrizione nel registro dei soggetti passivi dell’IVA qualora il soggetto non fornisca informazioni o fornisca informazioni false riguardo alla capacità materiale, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere l’attività economica dichiarata ‒ Rifiuto di procedere all’iscrizione di una società nel registro dei soggetti passivi dell’IVA poiché essa sarebbe priva della capacità necessaria per svolgere l’attività economica dichiarata
Dispositivo
Gli articoli 213, 214 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione fiscale di uno Stato membro rifiuti di attribuire un numero di identificazione dell’imposta sul valore aggiunto ad una società unicamente sulla base del motivo che quest’ultima non dispone, secondo detta amministrazione, dei mezzi materiali, tecnici e finanziari per svolgere l’attività economica dichiarata, e che il titolare delle quote di capitale della società in parola ha già ottenuto, svariate volte, un siffatto numero per società che non hanno mai svolto un’effettiva attività economica e le cui quote di capitale sono state cedute poco tempo dopo l’attribuzione del menzionato numero, senza che l’amministrazione fiscale interessata abbia dimostrato, sulla scorta di elementi oggettivi, la sussistenza di seri indizi i quali inducano a sospettare che il numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto attribuito sarà utilizzato a scopo di evasione. Spetta al giudice del rinvio valutare se l’amministrazione fiscale di cui trattasi abbia fornito seri indizi della sussistenza di un rischio di evasione nella controversia principale.
(1) GU C 6 del 7.1.2012.
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