3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/12
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Zuheyr Frayeh Halaf/Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet
(Causa C-528/11) (1)
(Asilo - Regolamento (CE) n. 343/2003 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - Articolo 3, paragrafo 2 - Potere discrezionale degli Stati membri - Ruolo dell’Alto Commissario delle Nazioni unite per i rifugiati - Obbligo degli Stati membri di invitare tale istituzione a presentare un parere - Insussistenza)
2013/C 225/19
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Zuheyr Frayeh Halaf
Convenuta: Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1) — Domanda d’asilo già presentata in un altro Stato membro — Obbligo per lo Stato membro cui è stata rivolta la richiesta di assumere la competenza a esaminare una domanda d’asilo, sulla base della clausola di sovranità prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, nel caso in cui la normativa e le pratiche in materia di asilo dello Stato membro competente non siano conformi alle norme internazionali sui diritti umani e all’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Normativa dello Stato membro cui è stata rivolta la richiesta che non prevede criteri né regole procedurali per l’applicazione della clausola di sovranità — Prove ammissibili della mancata conformità con il diritto dell’Unione in materia di asilo nell’ipotesi in cui non vi siano sentenze della Corte di giustizia che accertano l’inadempimento, costituito da tali violazioni, dello Stato membro responsabile in materia di asilo
Dispositivo
1)
L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, dev’essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro, che non è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III di tale regolamento, di esaminare una domanda d’asilo anche in assenza delle circostanze che rendono applicabile la clausola umanitaria di cui all’articolo 15 di detto regolamento. Tale possibilità non dipende dal fatto che lo Stato membro competente in forza di detti criteri non abbia risposto a una domanda di ripresa in carico del richiedente asilo di cui trattasi.
2)
Lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo non è tenuto, nel corso del procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a chiedere il parere dell’Alto Commissario delle Nazioni unite per i rifugiati qualora dagli atti di tale Ufficio emerga che lo Stato membro individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento n. 343/2003 viola le norme di diritto dell’Unione in materia di asilo.
(1) GU C 370 del 17.12.2011.
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