3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/13
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Regno Unito] — Olaitan Ajoke Alarape, Olukayode Azeez Tijani/Secretary of State for the Home Department
(Causa C-529/11) (1)
(Libera circolazione delle persone - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Articolo 12 - Coniuge divorziato di un cittadino di uno Stato membro che ha lavorato in un altro Stato membro - Figlio maggiorenne che prosegue gli studi nello Stato membro ospitante - Diritto di soggiorno per il genitore cittadino di uno Stato terzo - Direttiva 2004/38/CE - Articoli da 16 a 18 - Diritto di soggiorno permanente dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro - Soggiorno legale - Soggiorno fondato su detto articolo 12)
2013/C 225/20
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London
Parti
Ricorrenti: Olaitan Ajoke Alarape, Olukayode Azeez Tijani
Convenuto: Secretary of State for the Home Department
con l’intervento di: AIRE Centre
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Interpretazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Diritto di risiedere, dopo il divorzio da una cittadina di un altro Stato membro che ha esercitato il suo diritto di libera circolazione, di un cittadino di uno Stato terzo che ha l’affidamento del figlio, il quale ha più di 21 anni e segue gli studi nello Stato membro ospitante — Nozione di «genitore che ha l’effettivo affidamento di un figlio» — Criteri di valutazione
Dispositivo
1)
Il genitore di un figlio che abbia raggiunto la maggiore età e che abbia esercitato il diritto di accesso all’istruzione sul fondamento dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, nel testo di cui alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, può continuare a godere di un diritto derivato di soggiorno ai sensi di questo stesso articolo qualora la sua presenza e le sue cure permangano necessarie a tale figlio per consentirgli di proseguire e terminare i suoi studi, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto dell’insieme delle circostanze della causa di cui è investito.
2)
I periodi di soggiorno in uno Stato membro ospitante, conclusi dai familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sul solo fondamento dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, nel testo di cui alla direttiva 2004/38, ed in assenza dei requisiti stabiliti per beneficiare di un diritto di soggiorno ai sensi di tale direttiva, non possono essere presi in considerazione ai fini dell’acquisizione, da parte di tali familiari, del diritto di soggiorno permanente ai sensi della stessa.
(1) GU C 370 del 17.12.2011.
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