12.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 9/21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Köln — Germania) — Susanne Leichenich/Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis
(Causa C-532/11) (1)
(Direttiva 77/388/CEE - IVA - Esenzioni - Articolo 13, parte B, lettera b) - Affitto e locazione di beni immobili - Casa galleggiante sprovvista di impianto di propulsione, immobilizzata in modo permanente lungo la riva di un fiume - Locazione della casa galleggiante, compresi il pontile, il terreno e la superficie di acqua ad essa attigui - Destinazione esclusiva alla gestione permanente di un ristorante-discoteca - Operazione unica)
2013/C 9/33
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Köln
Parti
Ricorrente: Susanne Leichenich
Convenuti: Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis
Con l’intervento di: Dr. Leyh, Dr. Kossow & Dr. Ott KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Köln — Interpretazione dell’articolo 13, parte B, lettera b), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Portata dell’esenzione dall’IVA prevista da detta disposizione per l’affitto e la locazione di beni immobili — Affitto di una superficie di acqua e di un’imbarcazione destinata ad uso commerciale come ristorante e discoteca
Dispositivo
1)
L’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che la nozione di affitto e di locazione di beni immobili comprende la locazione di una casa galleggiante, compresa l’area per l’ormeggio e il pontile ad essa attigui, che è immobilizzata mediante ormeggi non facilmente rimovibili fissati all’argine e al bacino di un fiume, occupa un’area circoscritta e identificabile delle acque del fiume ed è esclusivamente destinata, ai termini del contratto di locazione, alla gestione permanente, sull’area medesima, di un ristorante-discoteca. Tale locazione costituisce un’operazione unica esente da imposta, senza che sia necessario distinguere la locazione della casa galleggiante da quella del pontile.
2)
Una casa galleggiante di tal genere non costituisce un veicolo ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera b), punto 2, della sesta direttiva 77/388.
(1) GU C 25 del 28.1.2012.
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