14.12.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 367/3
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 ottobre 2013 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-533/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Sentenza della Corte che dichiara un inadempimento - Mancata esecuzione - Articolo 260 TFUE - Sanzioni pecuniarie - Imposizione di una somma forfettaria e di una penalità)
2013/C 367/04
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wils, A. Marghelis e S. Pardo Quintillán, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, M. Neumann, T. Materne, agenti, assistiti da A. Lepièce, E. Gillet, J. Bouckaert e H. Viaene, avocats)
Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Murrell, agente, assistita da D. Anderson, QC)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Esecuzione incompleta della sentenza della Corte dell’8 luglio 2004, Commissione/Belgio (C-27/03) (non pubblicata nella Raccolta), relativa all’omessa trasposizione, entro il termine impartito, delle disposizioni della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Violazione degli articoli 3, paragrafo 1 (seconda frase) e 5, paragrafi 2 e 3, della citata direttiva — Calcolo delle sanzioni: pagamento cumulativo di una penalità e di una somma forfettaria
Dispositivo
1)
Non avendo adottato tutte le misure richieste dall’esecuzione della sentenza dell’8 luglio 2004, Commissione/Belgio (C-27/03), con cui è stato dichiarato l’inadempimento del Regno del Belgio agli obblighi derivanti dagli articoli 3 e 5 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dalla direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27 febbraio 1998, tale Stato membro non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
2)
Il Regno del Belgio è condannato a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», la somma forfettaria di EUR 10 milioni.
3)
Nell’ipotesi in cui l’inadempimento accertato al punto 1 persista alla data della pronuncia della presente sentenza, il Regno del Belgio è condannato a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità di EUR 859 404 per semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla menzionata sentenza Commissione/Belgio, a far data dalla pronuncia della presente sentenza e sino a completa esecuzione della menzionata sentenza Commissione/Belgio, il cui importo effettivo deve essere calcolato al termine di ogni periodo di sei mesi, riducendo il totale relativo a tali periodi di una percentuale corrispondente alla proporzione che rappresenta il numero di abitanti equivalenti che si trovano in situazione di conformità con la menzionata sentenza Commissione/Belgio, fino al termine di tale periodo rispetto al numero di abitanti equivalenti che non si trovano in situazione di conformità con la presente sentenza alla data della sua pronuncia.
4)
Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
5)
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 25 del 28.1.2012.
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