31.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 252/11
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien — Austria) — Bundeswettbewerbsbehörde/Donau Chemie AG, Donauchem GmbH, DC Druck-Chemie Süd GmbH & Co KG, Brenntag Austria Holding GmbH, Brenntag CEE GmbH, ASK Chemicals GmbH, già Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, ASK Chemicals Austria GmbH, già Ashland Südchemie Hantos GmbH
(Causa C-536/11) (1)
(Concorrenza - Accesso al fascicolo - Procedimento giudiziario relativo ad ammende che sanzionano una violazione dell’articolo 101 TFUE - Imprese terze che intendono proporre un’azione di risarcimento danni - Normativa nazionale che subordina l’accesso al fascicolo al consenso di tutte le parti del procedimento - Principio di effettività)
2013/C 252/16
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Wien
Parti
Ricorrente: Bundeswettbewerbsbehörde
Convenuti: Donau Chemie AG, Donauchem GmbH, DC Druck-Chemie Süd GmbH & Co KG, Brenntag Austria Holding GmbH, Brenntag CEE GmbH, ASK Chemicals GmbH, già Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, ASK Chemicals Austria GmbH, già Ashland Südchemie Hantos GmbH
Con l’intervento di: Bundeskartellanwalt, Verband Druck & Medientechnik
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Wien — Interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di intese — Accesso al fascicolo — Normativa nazionale che subordina, nel procedimento amministrativo in materia di concorrenza, l’accesso dei terzi al fascicolo all’accordo di tutte le parti del procedimento, escludendo la ponderazione di tutti gli interessi in gioco, ponderazione che è invece effettuata, ai fini dell’accesso al fascicolo, nei procedimenti civili e penali analoghi
Dispositivo
Il diritto dell’Unione, in particolare il principio di effettività, osta a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale l’accesso ai documenti contenuti nel fascicolo relativo a un procedimento nazionale concernente l’applicazione dell’articolo 101 TFUE, compresi i documenti comunicati nell’ambito di un programma di clemenza, da parte di terzi che non siano parti di tale procedimento e che intendano proporre ricorsi per risarcimento danni contro i partecipanti a un’intesa, è subordinato soltanto al consenso di tutte le parti di detto procedimento, senza che ai giudici nazionali sia lasciata la possibilità di effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco.
(1) GU C 13 del 14.1.2012.
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