23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/13
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Italia) — Ottica New Line di Accardi Vincenzo/Comune di Campobello di Mazara
(Causa C-539/11) (1)
(Articoli 49 TFUE e 56 TFUE - Libertà di stabilimento - Sanità pubblica - Ottici - Normativa regionale che assoggetta ad autorizzazione l’apertura di nuovi esercizi di ottica - Limiti geografici e demografici - Giustificazione - Idoneità a raggiungere l’obiettivo perseguito - Coerenza - Proporzionalità)
2013/C 344/20
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Parti
Ricorrente: Ottica New Line di Accardi Vincenzo
Convenuto: Comune di Campobello di Mazara
in presenza di: Fotottica Media Visione di Luppino Natale Fabrizio e C. s.n.c.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, nonché degli articoli 2, paragrafo 2, lettera f), 4, paragrafo 8, e 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36) — Normativa regionale che subordina l'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento della professione di ottico alle condizioni, da un lato, dell'insediamento di un solo esercizio ogni 8 000 abitanti e, dall'altro, dell'esistenza di una distanza minima di m 300 rispetto agli esercizi di ottica esistenti — Restrizione della libera prestazione di servizi — Motivi imperativi di interesse generale — Tutela della salute — Proporzionalità
Dispositivo
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa regionale, come quella oggetto del procedimento principale, che pone limiti al rilascio delle autorizzazioni per l’apertura di nuovi esercizi di ottica, prevedendo che:
—
in ciascuna zona geografica può essere aperto, in linea di principio, un solo esercizio di ottica per ogni fascia di popolazione di 8 000 residenti, e
—
ogni nuovo esercizio di ottica deve rispettare, in linea di principio, una distanza minima di 300 metri rispetto agli esercizi di ottica preesistenti,
purché le autorità competenti si avvalgano delle facoltà offerte dalla normativa di cui trattasi in maniera adeguata, rispettando criteri trasparenti e oggettivi, al fine di realizzare in modo coerente e sistematico le finalità perseguite da detta normativa, attinenti alla tutela della salute nell’intero territorio di cui trattasi, circostanza che sarà compito del giudice nazionale accertare.
(1) GU C 370 del 17.12.2011.
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