18.5.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 141/7
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 marzo 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) — Germania] — Agrargenossenschaft Neuzelle eG/Landrat des Landkreises Oder-Spree
(Causa C-545/11) (1)
(Politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 73/2009 - Articolo 7, paragrafi 1 e 2 - Modulazione dei pagamenti diretti erogati agli agricoltori - Ulteriore riduzione degli importi dei pagamenti diretti - Validità - Principio della tutela del legittimo affidamento - Principio di non discriminazione)
2013/C 141/11
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder)
Parti
Ricorrente: Agrargenossenschaft Neuzelle eG
Convenuta: Landrat des Landkreises Oder-Spree
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) — Validità dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16) — Riduzione degli importi dei pagamenti diretti per gli anni 2009-2012 maggiore di quella prevista dal regolamento (CE) n. 1782/2003 — Principio del legittimo affidamento
Dispositivo
1)
L’esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, alla luce del principio di tutela del legittimo affidamento.
2)
L’esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009 alla luce del principio di non discriminazione.
(1) GU C 25 del 28.1.2012.
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