16.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 46/10
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite/Orfey Bulgaria EOOD
(Causa C-549/11) (1)
(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 63, 65, 73 e 80 - Costituzione di un diritto di superficie da parte di persone fisiche a vantaggio di una società in cambio di servizi di costruzione forniti da tale società alle dette persone fisiche - Permuta - IVA sui lavori edili - Fatto generatore - Esigibilità - Versamento anticipato della totalità del corrispettivo - Acconto - Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da beni o da servizi - Effetto diretto)
2013/C 46/18
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Convenuta:«Orfey Bulgaria» EOOD
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Varhoven administrativen sad — Interpretazione degli articoli 63, 65, 73 e 80 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Realizzazione del fatto generatore dell’IVA per la prestazione di servizi di lavori edili — Costituzione, da parte di persone fisiche, di un diritto di superficie a favore di una società a fronte di servizi di lavori edili prestati dalla società medesima a titolo di corrispettivo nei confronti di dette persone fisiche — Acconti — Normativa nazionale che prevede come base imponibile di un’operazione, in caso di corrispettivo costituito da beni o servizi, il valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati
Dispositivo
1)
Gli articoli 63 e 65 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, qualora sia costituito un diritto di superficie a favore di una società ai fini della costruzione di un edificio, a corrispettivo di servizi di costruzione di taluni beni immobili che faranno parte di tale edificio e che detta società si impegna a consegnare chiavi in mano alle persone che hanno costituito tale diritto di superficie, essi non ostano a che l’imposta sul valore aggiunto su detti servizi di costruzione divenga esigibile nel momento di costituzione del diritto di superficie, vale a dire anteriormente all’effettuazione della prestazione di servizi, laddove, al momento della costituzione di tale diritto, tutti gli elementi qualificanti di detta futura prestazione di servizi siano già conosciuti e, pertanto, in particolare, i servizi di cui trattasi siano specificamente individuati e il valore di tale diritto possa essere espresso in denaro, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.
2)
In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui l’operazione non venga realizzata tra parti tra le quali intercorrano vincoli ai sensi dell’articolo 80 della direttiva 2006/112, il che deve essere tuttavia verificato dal giudice del rinvio, gli articoli 73 e 80 di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, in forza della quale, qualora il corrispettivo dell’operazione sia interamente costituito da beni o da servizi, la base imponibile dell’operazione sia rappresentata dal valore normale dei beni o dei servizi forniti.
3)
Gli articoli 63, 65 e 73 della direttiva 2006/112 hanno effetto diretto.
(1) GU C 13 del 14.1.2012.
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