22.12.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/7
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bernhard Rintisch/Klaus Eder
(Causa C-553/11) (1)
(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera a) - Uso effettivo - Uso in una forma, anch’essa registrata come marchio, che differisce per alcuni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio - Effetti di una sentenza nel tempo)
2012/C 399/10
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Bernhard Rintisch
Convenuto: Klaus Eder
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera a), della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 40, pag. 1) — Nozione di «uso del marchio» — Normativa nazionale che consente che anche l’uso del marchio in una forma che differisce da quella in cui è stato registrato sia considerato come uso di un marchio registrato a condizione che le differenze non alterino il carattere distintivo del marchio — Registrazione di un marchio al fine di garantire o di ampliare l’ambito di tutela di un altro marchio registrato — Legittimo affidamento — Applicabilità di una modifica giurisprudenziale a situazioni già acquisite alla data della pronuncia della sentenza
Dispositivo
1)
L’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che non osta al fatto che il titolare di un marchio registrato, per stabilire l’uso di quest’ultimo ai sensi di tale disposizione, possa valersi del suo utilizzo in una forma che differisce da quella in cui tale marchio è stato registrato, senza che le differenze tra queste due forme alterino il carattere distintivo di detto marchio, e ciò sebbene tale diversa forma sia anch’essa registrata come marchio.
2)
L’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/104 dev’essere interpretato nel senso che osta ad un’interpretazione della disposizione nazionale diretta a trasporre detto articolo 10, paragrafo 2, lettera a), nel diritto interno, secondo la quale quest’ultima disposizione non si applica ad un marchio «difensivo» la cui registrazione ha la mera finalità di garantire o ampliare l’ambito di tutela di un altro marchio, che, per parte sua, è registrato nella forma in cui esso è utilizzato.
(1) GU C 80 del 17.3.2012.
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