26.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 26/14
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Causa C-562/11) (1)
(Agricoltura - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Articolo 11 - Restituzioni all’esportazione - Domanda di restituzione per un’esportazione che non dà diritto a restituzione - Sanzione amministrativa)
2013/C 26/25
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)
Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 495/97 della Commissione, del 18 marzo 1997 (GU L 77, pag. 12), e segnatamente del suo articolo 11, paragrafo 1 — Domanda di restituzione all’esportazione in una situazione in cui non è prevista alcuna restituzione — Possibilità di sanzionare il richiedente
Dispositivo
L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 2945/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, e dal regolamento (CE) n. 495/97 della Commissione, del 18 marzo 1997, dev’essere interpretato nel senso che, fatte salve le esenzioni previste al terzo comma di tale paragrafo 1, occorre applicare la riduzione di cui al primo comma, lettera a), del summenzionato paragrafo 1, segnatamente qualora risulti che la merce per la cui esportazione è stata richiesta una restituzione non era di qualità sana, leale e mercantile, e ciò nonostante il fatto che l’esportatore fosse in buona fede ed avesse correttamente descritto la natura e la provenienza della merce di cui trattasi.
(1) GU C 39 dell’11.2.2012.
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