15.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 45/6
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 novembre 2013 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-576/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Sentenza della Corte che accerta un inadempimento - Mancata esecuzione - Articolo 260 TFUE - Sanzioni pecuniarie - Imposizione di una penalità e di una somma forfettaria)
2014/C 45/11
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, B. Simon e E. Manhaeve, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: P. Frantzen e C. Schiltz, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Behzadi-Spencer, C. Murrell e S. Ford, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Esecuzione incompleta della sentenza della Corte, del 23 novembre 2006, Commissione/Lussemburgo, C-452/05, relativa all’omessa trasposizione delle disposizioni della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Erronea applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, della citata direttiva
Dispositivo
1)
Non avendo adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del 23 novembre 2006, Commissione/Lussemburgo (C-452/05), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
2)
Il Granducato di Lussemburgo è condannato a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», la somma forfettaria di EUR 2 000 000.
3)
Nel caso in cui, al momento della pronuncia della presente sentenza, l’inadempimento accertato al punto 1 persista, il Granducato di Lussemburgo sarà condannato a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità pari a EUR 2 800 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Lussemburgo, a decorrere dal giorno di pronuncia della presente sentenza sino alla piena esecuzione della citata sentenza Commissione/Lussemburgo.
4)
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
5)
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 39 dell’11.2.2012.
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