22.12.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/8
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Anssi Ketelä
(Causa C-592/11) (1)
(Agricoltura - Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e 1974/2006 - Sostegno all’insediamento dei giovani agricoltori - Presupposti per la concessione - Primo insediamento in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda - Condizioni di applicazione quando l’insediamento ha luogo tramite una persona giuridica)
2012/C 399/12
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: Anssi Ketelä
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag. 1) e dell’articolo 13, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 (GU L 368, pag. 15) — Presupposti per la concessione di un sostegno all’insediamento di giovani agricoltori — Insediamento per la prima volta in un’azienda agricola come capo dell’azienda — Aiuto all’insediamento accordato ad una persona fisica sul fondamento dell’acquisizione di una fattoria di famiglia — Interruzione del pagamento dell’aiuto per il motivo che il beneficiario di quest’ultimo è stato in precedenza azionista di minoranza e direttore generale di una società che pratica in particolare l’allevamento di suini
Dispositivo
1)
L’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), deve essere interpretato nel senso che tale disposizione, a termini della quale l’interessato deve insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola «in qualità di capo dell’azienda», implica, nel caso in cui l’insediamento avvenga per mezzo di una società per azioni, che detto interessato disponga del controllo effettivo e duraturo tanto dell’azienda agricola quanto della sua gestione.
2)
Se è vero che è consentito agli Stati membri precisare in concreto le condizioni alle quali può concludersi che un richiedente il sostegno possiede lo status di capo dell’azienda, è però necessario che tali condizioni non esorbitino dall’ambito che sono intese a precisare e provvedano pertanto, in linea con gli obiettivi che il regolamento n. 1698/2005 persegue, a garantire che il richiedente disponga del controllo effettivo e duraturo tanto dell’azienda agricola quanto della sua gestione. Tali requisiti sono soddisfatti da disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, laddove esse prevedono che, qualora un giovane agricoltore s’insedi per mezzo di una persona giuridica, il sostegno possa essere subordinato, segnatamente, alla condizione che questi detenga il potere di decisione in seno a detta persona giuridica, vale a dire che possieda più della metà delle azioni di quest’ultima e che tali azioni rappresentino più della metà dei voti.
(1) GU C 49 del 18.2.2012.
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