3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/16
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n.o 12 de Madrid — Spagna) — Genil 48, S.L., Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L./Bankinter SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
(Causa C-604/11) (1)
(Direttiva 2004/39/CE - Mercati degli strumenti finanziari - Articolo 19 - Norme di comportamento per la prestazione di servizi di investimento ai clienti - Consulenza in materia di investimenti - Altri servizi di investimento - Obbligo di valutare l’adeguatezza o l’appropriatezza del servizio da fornire - Conseguenze contrattuali del mancato rispetto di tale obbligo - Servizio di investimento proposto come parte di un prodotto finanziario - Contratti di scambio («swap») a fini di tutela contro le variazioni dei tassi di interesse relativi a prodotti finanziari)
2013/C 225/25
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia n. 12 de Madrid
Parti
Ricorrente: Genil 48, S.L., Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L.
Convenuta: Bankinter SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de Primera Instancia n. 12 de Madrid — Interpretazione degli articoli 4, paragrafo 1, trattino 1, e 19, paragrafi 4, 5 e 9, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1) — Contratti di scambio di tassi d’interesse al fine di coprire il rischio di variazione dei tassi di interesse relativi ad altri prodotti finanziari di cambio dei tassi d’interessi di altri prodotti finanziari — Test di adeguatezza
Dispositivo
1)
L’articolo 19, paragrafo 9, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, un servizio di investimento è proposto come parte di un prodotto finanziario solo se ne è parte integrante nel momento in cui detto prodotto finanziario è offerto al cliente e, dall’altro, le disposizioni del diritto dell’Unione e le norme comuni europee richiamate da tale disposizione devono permettere una valutazione del rischio dei clienti e/o prescrivere requisiti in materia di informazione, che si estendano al servizio di investimento facente parte integrante del prodotto finanziario in questione, affinché lo stesso servizio non sia ulteriormente assoggettato agli obblighi stabiliti dal suddetto articolo 19.
2)
L’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2004/39 deve essere interpretato nel senso che la proposta di un contratto di scambio a un cliente, al fine di coprire il rischio di variazione del tasso di interesse di un prodotto finanziario sottoscritto dal medesimo cliente, costituisce un servizio di consulenza in materia di investimenti nel senso definito da tale disposizione a condizione che la raccomandazione di sottoscrivere un siffatto contratto di scambio sia rivolta a tale cliente nella sua qualità di investitore, sia presentata come adatta a tale cliente o basata sulla considerazione delle caratteristiche di quest’ultimo, e non sia diffusa esclusivamente tramite canali di distribuzione o destinata al pubblico.
3)
Spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro disciplinare le conseguenze contrattuali del mancato rispetto degli obblighi in materia di valutazione previsti dall’articolo 19, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2004/39 da parte di un’impresa di investimento che propone un servizio di investimento, fermo restando il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
(1) GU C 32 del 4.2.2012.
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