23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/15
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 — Centrotherm Systemtechnik GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG
(Causa C-610/11 P) (1)
(Impugnazione - Procedura di decadenza - Marchio denominativo comunitario CENTROTHERM - Uso effettivo - Mezzi probatori - Dichiarazione in forma solenne - Onere della prova - Esame d’ufficio dei fatti - Elementi di prova complementari prodotti dinanzi alla commissione di ricorso - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articoli 15, 51 e 76 - Regolamento (CE) n. 2868/95 - Regola 40, paragrafo 5)
2013/C 344/24
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Centrotherm Systemtechnik GmbH (rappresentanti: A. Schulz e C. Onken, Rechtsanwälte, nonché F. Schmidt, Patentanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (rappresentanti: O. Löffel e P. Lange, Rechtsanwälte)
Oggetto
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 settembre 2011, causa T-434/09, Centrotherm Systemtechnik GmbH/UAMI, con cui quest’ultimo ha respinto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 25 agosto 2009, procedimento R 6/2008-4, nella parte in cui accoglie la domanda di decadenza del marchio CENTROTHERM — Uso effettivo del marchio — Prova
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 settembre 2011, Centrotherm Systemtechnik/UAMI — centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM) (T-434/09), è annullata.
2)
Il punto 2 del dispositivo della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 25 agosto 2009 (procedimento R 6/2008-4) è annullato.
3)
La Centrotherm Systemtechnik GmbH, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e la centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG sopportano ciascuna le proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia al procedimento di impugnazione.
(1) GU C 80 del 17.3.2012.
Full & Egal Universal Law Academy