23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 — Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-626/11 P) (1)
(Impugnazione - Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) - Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche - Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) - Articoli 57 e 59 - Sostanze soggette ad autorizzazione - Identificazione dell’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio - Iscrizione nell’elenco delle sostanze candidate - Pubblicazione dell’elenco sul sito web dell’ECHA - Ricorso di annullamento proposto prima di tale pubblicazione - Ricevibilità)
2013/C 344/27
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS (rappresentanti: R. Cana e K. Van Maldegem, avocats)
Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti, assistiti da J. Stuyck, advocaat), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e B. Koopman, agenti), Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e E. Manhaeve, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 21 settembre 2011, Polyelectrolyte Producers Group e SNF/ECHA (T-1/10), che dichiara irricevibile un ricorso volto all’annullamento della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) 7 dicembre 2009, relativa all’identificazione dell’acrillamide (CE n. 201-173-7) come una sostanza che soddisfa i criteri fissati dall’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (GU L 396, pag. 1), adottata in applicazione dell’articolo 59 del detto regolamento — Atto impugnabile
Dispositivo
1)
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 21 settembre 2011, PPG e SNF/ECHA (T-1/10), è annullata.
2)
La presente causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea.
3)
Le spese sono riservate.
(1) GU C 39 dell’11.2.2012.
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