12.5.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 142/2
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Braunschweig — Germania) — Procedimento penale a carico di International Jet Management GmbH
(Causa C-628/11) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 18 TFUE - Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità - Voli commerciali da uno Stato terzo con destinazione in uno Stato membro - Normativa di uno Stato membro che prevede che i vettori aerei dell’Unione che non dispongano di una licenza di esercizio rilasciata da tale Stato debbano ottenere un’autorizzazione per ciascun volo proveniente da uno Stato terzo))
2014/C 142/02
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Braunschweig
Imputata nella causa principale
International Jet Management GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Braunschweig — Interpretazione dell’articolo 18 TFUE — Voli commerciali di uno Stato terzo verso uno Stato membro –Normativa di uno Stato membro secondo cui i vettori aerei che non dispongano di una licenza di esercizio rilasciata dallo Stato membro medesimo devono ottenere un’autorizzazione per ogni volo proveniente da uno Stato terzo — Sanzione inflitta ad un vettore aereo comunitario per violazione di tale normativa
Dispositivo
1)
L’articolo 18 TFUE, che sancisce il principio generale del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, è applicabile ad una fattispecie, come quella oggetto del procedimento principale, in cui un primo Stato membro imponga ad un vettore aereo, titolare di una licenza d’esercizio rilasciata da un secondo Stato membro, l’obbligo di conseguire un’autorizzazione ad entrare nello spazio aereo del primo Stato membro per effettuare voli privati non di linea in provenienza da un paese terzo e con destinazione in tale primo Stato membro, mentre una simile autorizzazione non è richiesta ai vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata dal suddetto primo Stato membro.
2)
L’articolo 18 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di un primo Stato membro che imponga, a pena di ammenda in caso di violazione della stessa, ad un vettore aereo titolare di una licenza di servizio rilasciata da un secondo Stato membro l’obbligo di conseguire un’autorizzazione ad entrare nello spazio aereo del primo Stato membro per effettuare voli privati non di linea in provenienza da un paese terzo e con destinazione in tale Stato membro, mentre una simile autorizzazione non è richiesta ai vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata dal suddetto primo Stato membro, e che subordini il rilascio di tale autorizzazione all’esibizione di una dichiarazione attestante che i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata dal primo Stato membro non siano disposti o non siano in grado di effettuare tali voli.
(1) GU C 80 del 17.3.2012.
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