12.5.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 142/3
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-639/11) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Immatricolazione dei veicoli a motore - Articoli 34 TFUE e 36 TFUE - Direttiva 70/311/CEE - Direttiva 2007/46/CE - Guida a destra in uno Stato membro - Obbligo, ai fini dell’immatricolazione, di spostare sul lato sinistro il dispositivo di sterzo delle autovetture situato sul lato destro))
2014/C 142/03
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms, G. Zavvos e K. Herrmann, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Szpunar, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e R. Krasuckaitė, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 34 TFUE, dell’articolo 2 bis della direttiva 70/311/CEE del Consiglio dell’8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come modificata (GU L 133, pag. 10), nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263, pag. 1) — Normativa di uno Stato membro che vieta l’immatricolazione dei veicoli con guida a destra
Dispositivo
1)
La Repubblica di Polonia, subordinando l’immatricolazione sul proprio territorio di autovetture con dispositivo di sterzo collocato a destra, nuove o precedentemente immatricolate in altri Stati membri, allo spostamento del volante sul lato sinistro, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 2 bis della direttiva 70/311/CEE del Consiglio, dell’8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), e dell’articolo 34 TFUE.
2)
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
3)
La Repubblica di Lituania sopporta le proprie spese.
(1) GU C 73 del 10.3.2012.
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