23.3.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 86/6
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna — Bulgaria) — LVK — 56 EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Causa C-643/11) (1)
(Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Principio della neutralità fiscale - Diritto alla detrazione - Diniego - Articolo 203 - Indicazione dell’IVA sulla fattura - Esigibilità - Sussistenza di un’operazione imponibile - Valutazione identica nei confronti dell’emittente della fattura e del suo destinatario - Necessità)
2013/C 86/09
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Varna
Parti
Ricorrente: LVK — 56 EOOD
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte — Prove dell’esistenza del fatto generatore — Prassi dell’amministrazione fiscale che rifiuta di concedere il diritto alla detrazione dell’IVA all’acquirente di una fornitura di beni imponibile, a causa dell’assenza di documenti giustificativi dell’effettiva cessione, nonostante l’accertamento dell’esigibilità dell’imposta a livello del fornitore
Dispositivo
1)
L’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che:
—
l’imposta sul valore aggiunto indicata da un soggetto in una fattura è dovuta dal medesimo indipendentemente dall’effettiva sussistenza di un’operazione imponibile;
—
dal solo fatto che l’amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica inviato a colui che ha emesso tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non si può dedurre che detta amministrazione abbia riconosciuto che tale fattura corrispondeva ad un’effettiva operazione imponibile.
2)
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che gli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 2006/112 nonché i principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento non ostano a che al destinatario di una fattura sia negato il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte, a causa della mancanza di un’effettiva operazione imponibile, anche qualora, nell’avviso di accertamento in rettifica inviato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non sia stata rettificata. Se tuttavia, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse da detto emittente o a monte dell’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione, tale operazione si considera non effettivamente avvenuta, si deve, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, dimostrare che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 80 del 17.3.2012.
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