3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 giugno 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito] — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Paul Newey, operante con la denominazione Ocean Finance
(Causa C-653/11) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Articoli 2, punto 1, e 6, paragrafo 1 - Nozione di «prestazione di servizi» - Prestazioni di servizi di pubblicità e di intermediazione creditizia - Esenzioni - Effettività economica e commerciale delle operazioni - Pratiche abusive - Operazioni realizzate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale)
2013/C 225/31
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Parti
Ricorrente: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs
Convenuto: Paul Newey, operante con la denominazione Ocean Finance
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal — Interpretazione degli articoli 9, paragrafo 2, lettera e), e 13, parte B, lettera d), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU C 145, pag. 1) — Esenzione delle prestazioni di servizi di intermediazione creditizia — Attività di intermediazione creditizia diretta verso il Regno Unito svolta da una società stabilita nel Jersey che si avvale dei servizi di un soggetto stabilito nel Regno Unito — Imputazione dell'attività alla società stabilita nel Jersey o al soggetto stabilito nel Regno Unito
Dispositivo
Le clausole contrattuali, benché costituiscano un elemento da prendere in considerazione, non sono determinanti ai fini dell’individuazione del prestatore e del destinatario di una «prestazione di servizi» ai sensi degli articoli 2, punto 1, e 6, paragrafo 1, della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000. In particolare, esse possono essere ignorate qualora risulti che non riflettono l’effettività economica e commerciale, ma costituiscono una costruzione meramente artificiosa, priva di effettività economica, realizzata al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.
(1) GU C 65 del 3.3.2012.
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