1.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 292/2
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2014 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-658/11) (1)
((Ricorso di annullamento - Decisione 2011/640/PESC - Base giuridica - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Articolo 37 TUE - Accordo internazionale riguardante esclusivamente la PESC - Articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, TFUE - Obbligo di informare immediatamente e pienamente il Parlamento - Articolo 218, paragrafo 10, TFUE - Mantenimento degli effetti))
2014/C 292/02
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos, A. Caiola e M. Allik, agenti)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, R. Troosters e L. Gussetti, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Naert, G. Étienne, M. Bishop e G. Marhic, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, E. Ruffer e D. Hadroušek, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, N. Rouam e E. Belliard, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato), Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: L. Christie e A. Robinson, agenti, assistiti da D. Beard, QC, e da G. Facenna, barrister
Dispositivo
1)
La decisione 2011/640/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento, è annullata.
2)
Gli effetti della decisione 2011/640 sono mantenuti in vigore.
3)
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.
4)
La Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.
(1) GU C 58 del 25.2.2012.
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