23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/17
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Martin y Paz Diffusion SA/David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV
(Causa C-661/11) (1)
(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Articolo 5 - Consenso del titolare di un marchio all’uso, da parte di un terzo, di un segno identico a tale marchio - Consenso dato nell’ambito di uno sfruttamento condiviso - Possibilità per detto titolare di porre fine allo sfruttamento condiviso e di riprendere l’uso esclusivo del suo marchio)
2013/C 344/28
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Martin y Paz Diffusion SA
Convenuti: David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — Interpretazione degli articoli 5, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) — Diritti del titolare di un marchio registrato vigente una condivisione duratura dello sfruttamento del marchio con un terzo nell'ambito di una forma di comproprietà per una parte dei prodotti interessati e un consenso irrevocabile dato dal titolare a tale terzo per l’uso di detto marchio — Norma nazionale che vieta al titolare del marchio l’esercizio fittizio o abusivo del suo diritto — Divieto di utilizzo del marchio da parte del titolare a danno del terzo — Sanzione
Dispositivo
L’articolo 5 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, come modificata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, osta a che un titolare di marchi, che, nell’ambito di uno sfruttamento condiviso con un terzo, aveva consentito l’uso da parte di quest’ultimo di segni identici ai suoi marchi per alcuni dei prodotti rientranti nelle classi per le quali tali marchi sono registrati, e che non vi consente più, sia privato di qualsiasi possibilità di opporre a detto terzo il diritto esclusivo conferitogli dai marchi summenzionati e di esercitare esso stesso tale diritto esclusivo per prodotti identici a quelli del medesimo terzo.
(1) GU C 89 del 24.3.2012.
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