3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea — Romania) — Scandic Distilleries SA/Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
(Causa C-663/11) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 92/12/CEE - Accise - Prodotti immessi in consumo in uno Stato membro in cui l’accisa è stata versata - Medesimi prodotti trasportati in un altro Stato membro in cui l’accisa è stata parimenti versata - Domanda di rimborso dell’accisa versata nel primo Stato membro - Diniego in ragione dell’omessa presentazione della domanda precedentemente alla spedizione delle merci - Compatibilità con il diritto dell’Unione)
2013/C 225/32
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Oradea
Parti nel procedimento rpincipale
Ricorrente: Scandic Distilleries SA
Convenuta: Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Oradea — Interpretazione degli articoli 7 e 22, paragrafo2, lettera a), della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Rifiuto delle autorità nazionali di rimborsare i diritti di accisa riscossi su prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro — Inosservanza dell’obbligo dello speditore di presentare prima della spedizione delle merci la domanda di rimborso presso le autorità competenti nel suo Stato membro — Normativa nazionale che richiede la produzione di una seri di documenti che possono essere forniti unicamente dopo la cessione delle merci — Criteri di regolarità più restrittivi del termine generale di cinque anni applicabile a qualsiasi domanda di rimborso — Decadenza del diritto del commerciante di ottenere il rimborso — Conformità con il principio di neutralità fiscale, di equivalenza e di effettività
Dispositivo
L’articolo 22, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, quale modificata dalla direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, dev’essere interpretato nel senso che, ove prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo in uno Stato membro, nel quale l’accisa sia stata versata, siano stati trasportati in un altro Stato membro in cui tali prodotti sono soggetti ad accisa e in cui l’accisa è stata del pari versata, la domanda di rimborso dell’accisa versata nello Stato membro di partenza non può essere respinta sulla base dell’unico rilievo che tale domanda non è stata presentata precedentemente alla spedizione dei prodotti medesimi, ma deve essere valutata alla luce del paragrafo 3 di tale articolo. Per contro, se l’accisa non è stata versata nello Stato membro di destinazione, tale domanda può essere respinta in forza dei paragrafi 1 e 2 di detto articolo.
(1) GU C 89 del 24.3.2012.
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