3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/20
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Paltrade EOOD/Nachalnik na Mitnicheski punkt — Pristanishte Varna pri Mitnitsa Varna
(Causa C-667/11) (1)
(Politica commerciale - Regolamento (CE) n. 1225/2009 - Articoli 13 e 14 - Prodotti destinati all’importazione originari della Cina - Dazi antidumping - Elusione - Trasbordo delle merci attraverso la Malaysia - Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 - Registrazione delle importazioni - Riscossione dei dazi antidumping - Retroattività)
2013/C 225/33
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Varna
Parti
Ricorrente: Paltrade EOOD
Convenuto: Nachalnik na Mitnicheski punkt — Pristanishte Varna pri Mitnitsa Varna
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 194, pag. 6) nonché del regolamento (UE) n. 966/2010 della Commissione, del 27 ottobre 2010, che avvia un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 282, pag. 29) — Riscossione retroattiva di un dazio antidumping — Assenza di inserimento nel sistema doganale bulgaro di un sistema di registrazione dei prodotti importati diverso da quello corrispondente al documento amministrativo unico (DAU) — Determinazione dell’importo adeguato del dazio antidumping riscosso retroattivamente
Dispositivo
L’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, al quale fa rinvio l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 966/2010 della Commissione, del 27 ottobre 2010, che avvia un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni, dev’essere interpretato nel senso che modalità di registrazione come quelle di cui al procedimento principale sono conformi a tale disposizione e sono sufficienti, pertanto, alla riscossione retroattiva del dazio antidumping in applicazione dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, in seguito a un’inchiesta che accerta l’esistenza di un’elusione dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese.
In conformità all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 91/2009, l’aliquota del dazio antidumping esteso riscosso retroattivamente sulle importazioni anteriori all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione n. 723/2011 è pari all’85 % per «tutte le altre società».
(1) GU C 89 del 24.3.2012.
Full & Egal Universal Law Academy