9.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 38/9
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Vinifrance SA
(Causa C-670/11) (1)
(Tutela degli interessi finanziari dell’Unione - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Articoli 4 e 5 - Sanzione amministrativa - Misura amministrativa - Regolamento (CEE) n. 822/87 - Aiuti al magazzinaggio privato di mosti di uve concentrati - Origine comunitaria - Regolamento (CEE) n. 1059/83 - Contratto di magazzinaggio a lungo termine - Articolo 2, paragrafo 2 - Articolo 17, paragrafo 1, lettera b) - Diminuzione dell’aiuto in proporzione alla gravità dell’infrazione)
2013/C 38/10
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
Convenuta: Société Vinifrance SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État — Interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, e 17 del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione, del 29 aprile 1983, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato (GU L 166, pag. 77), delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1) nonché delle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1) — Aiuti comunitari al magazzinaggio di mosti di uve concentrati come contropartita della stipula di un contratto di magazzinaggio con l’organismo nazionale di intervento — Acquisto da parte del produttore di mosti di uve presso una società fittizia o inesistente — Nozione di «proprietario» ai sensi del regolamento — Regolamento che istituisce un sistema di aiuti dell’Unione, senza però prevedere un regime di misure e sanzioni in caso di inadempimento alle disposizioni di detto regolamento — Determinazione di detto regime in presenza di un pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione
Dispositivo
1)
In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui l’inesistenza della società che si ritiene abbia venduto mosti di uve comporta che l’origine comunitaria di questi ultimi non possa essere accertata, il produttore che ha acquistato tali mosti di uve da detta società non può, in ogni caso, beneficiare di un aiuto al magazzinaggio in forza del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2253/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988.
2)
In circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale:
—
l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione, del 29 aprile 1983, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato, come modificato dal regolamento (CE) n. 2646/1999 della Commissione, del 15 dicembre 1999, non può costituire il fondamento giuridico per sanzionare la violazione da parte del produttore dell’obbligo, previsto dal regolamento n. 822/87, come modificato dal regolamento n. 2253/88, secondo il quale i mosti di uve che possono conferire il diritto ad un aiuto al magazzinaggio devono avere origine comunitaria;
—
non rinvenendosi, né nella normativa settoriale né nella normativa nazionale, disposizioni che prevedono l’applicazione di una sanzione, le irregolarità di cui trattasi non possono comportare una «sanzione» ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, e
—
le autorità nazionali devono applicare una misura amministrativa, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento n. 2988/95, consistente nel richiedere la restituzione totale degli aiuti indebitamente percepiti, purché sia dimostrato, circostanza che il giudice del rinvio dovrà accertare, che i due contratti di magazzinaggio di cui trattasi nel procedimento principale riguardavano ciascuno, in tutto o in parte, mosti di uve che non possono essere considerati come aventi origine comunitaria e che sono stati mescolati, nell’ambito delle operazioni di concentrazione e di magazzinaggio, con mosti di uve di origine comunitaria.
(1) GU C 89 del 24.3.2012.
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