3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor)/Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes (C-671/11 e C-672/11), Organisation de producteurs Les Cimes (C-673/11), Société Agroprovence (C-674/11), Regalp SA (C-675/11), Coopérative des producteurs d’asperges de Montcalm (COPAM) (C-676/11)
(Cause riunite da C-671/11 a C-676/11) (1)
(Agricoltura - Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia - Nozione di «periodo controllato» - Possibilità di estensione e di collocazione nel tempo del periodo controllato - Obiettivo di efficacia dei controlli - Certezza del diritto)
2013/C 225/34
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor)
Convenute: Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes (C-671/11 e C-672/11), Organisation de producteurs Les Cimes (C-673/11), Société Agroprovence (C-674/11), Regalp SA (C-675/11), Coopérative des producteurs d’asperges de Montcalm (COPAM) (C-676/11)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (GU L 388, pag. 18) — Nozione di «periodo di controllo» — Possibilità di estensione da parte di uno Stato membro, del periodo di controllo, tenuto conto delle esigenze di protezione degli interessi finanziari dell’Unione — Obbligo di limitare il periodo di controllo — Trasferimento di una parte degli aiuti riscossi
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE, come modificato dal regolamento (CE) n. 3094/94 del Consiglio, del 12 dicembre 1994, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà di estendere il periodo controllato, tale periodo non deve necessariamente concludersi nel corso del periodo di controllo precedente, ma può anche concludersi successivamente a tale periodo. Tale disposizione deve tuttavia essere interpretata anche nel senso che essa non conferisce agli operatori un diritto che consenta loro di opporsi a controlli diversi o più estesi di quelli in essa considerati. Ne consegue che il fatto che un controllo riguardi esclusivamente un periodo che si conclude prima dell’inizio del periodo di controllo precedente non è, di per sé, idoneo a rendere tale controllo irregolare nei confronti degli operatori controllati.
(1) GU C 89 del 24.3.2012.
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