9.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 46/2
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 dicembre 2014 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-678/11) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Articoli 56 TFUE e 36 dell’Accordo SEE - Servizi offerti in Spagna da fondi pensione e da compagnie di assicurazioni stabiliti in un altro Stato membro - Piani pensionistici professionali - Obbligo di designare un rappresentante fiscale residente in Spagna - Carattere restrittivo - Giustificazione - Efficacia dei controlli fiscali e lotta contro l’elusione fiscale - Proporzionalità))
(2015/C 046/02)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e W. Roels, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)
Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e J.- S. Pilczer, agenti)
Dispositivo
1)
Il Regno di Spagna, avendo adottato le disposizioni di cui all’articolo 46, lettera c), del regio decreto legislativo 1/2002, con il quale si approva il testo consolidato della legge che disciplina i piani e i fondi pensione (Real Decreto Legislativo 1/2002, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones), del 29 novembre 2002, e all’articolo 86, paragrafo 1, del regio decreto legislativo 6/2004, con il quale si approva il testo consolidato della legge sull’organizzazione e sul controllo delle assicurazioni private (Real Decreto Legislativo 6/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados), del 29 ottobre 2004, in forza delle quali i fondi pensione stabiliti in Stati membri diversi dal Regno di Spagna e che offrono piani pensionistici professionali in tale Stato membro nonché le compagnie di assicurazioni che operano in Spagna in regime di libera prestazione dei servizi sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale residente in tale Stato membro, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 56 TFUE.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Commissione europea, il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopportano le proprie spese.
(1) GU C 73 del 10.3.2012.
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