24.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 366/18
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 18 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Amorim Energia BV/Ministério das Finanças e da Administração Pública
(Causa C-38/11) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Articoli 49 TFUE e 54 TFUE - Articoli 63 TFUE e 65 TFUE - Direttiva 90/435/CEE - Articolo 3, paragrafo 2 - Legislazione tributaria - Imposta sulle società - Tassazione dei dividendi - Ritenuta alla fonte - Esenzione - Possesso di una quota minima nella società distributrice dei dividendi - Presupposti - Periodo minimo di possesso ininterrotto di detta quota - Presupposti - Società beneficiarie residenti e non residenti - Disparità di trattamento)
2012/C 366/29
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti del procedimento principale
Ricorrente: Amorim Energia BV
Convenuto: Ministério das Finanças e da Administração Pública
con l’intervento di: Ministério Público
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Interpretazione degli articoli 63 e 65 TFUE — Normativa nazionale che assoggetta i dividendi distribuiti a società non residenti ad un regime fiscale meno vantaggioso di quello applicato ai dividendi distribuiti alle società residenti — Requisito di un periodo minimo di possesso delle azioni più lungo e di una quota sociale minima maggiore per le società non residenti
Dispositivo
1)
Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE ostano alla normativa di uno Stato membro, quale quella controversa nel procedimento principale, la quale non consente a una società residente in un altro Stato membro che possiede, in una società residente in Portogallo, una quota superiore al 10 % ma inferiore al 20 %, di ottenere l’esenzione dall’imposta trattenuta alla fonte sulle distribuzioni dei dividendi effettuate dalla società residente in Portogallo assoggettando così tali dividendi alla doppia imposizione fiscale, mentre si previene una simile doppia imposizione fiscale dei dividendi, quando i dividendi sono distribuiti alle società azioniste che risiedono in Portogallo e che possiedono lo stesso tipo di quote. Quando uno Stato membro fa valere una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione conclusa con un altro Stato membro, spetta al giudice nazionale stabilire se occorra tener conto di tale convenzione e, eventualmente, verificare se essa consenta di neutralizzare gli effetti della restrizione alla libera circolazione dei capitali.
2)
Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE ostano a una normativa di uno Stato membro, quale quella controversa nel procedimento principale, la quale consente ad una società residente in un altro Stato membro che possiede, in una società residente in Portogallo, una quota superiore al 20 % di ottenere il rimborso dell’imposta trattenuta alla fonte sulle distribuzioni dei dividendi effettuate dalla società residente in Portogallo unicamente quando essa ha posseduto tale quota ininterrottamente per due anni, così ritardando l’eliminazione della doppia imposizione fiscale rispetto alle società azioniste residenti in Portogallo, che possiedono lo stesso tipo di quote. Quando uno Stato membro fa valere una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione conclusa con un altro Stato membro, spetta al giudice nazionale stabilire se occorra tener conto di tale convenzione e, eventualmente, verificare se essa consenta di neutralizzare gli effetti della restrizione alla libertà di stabilimento.
(1) GU C 130 del 30.4.2011.
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