14.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 109/4
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito) — Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-117/11) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Fiscalità - IVA - Sesta direttiva - Articolo 28, paragrafo 2, lettera a) - Articolo 28, paragrafo 3, lettera b) - Esenzione di alcuni servizi di trasporto - Operazione che combina servizi di parcheggio auto con il trasporto dei passeggeri tra il parcheggio e un aeroporto - Esistenza di due prestazioni di servizi distinte o di una prestazione unica - Principio della neutralità fiscale)
2012/C 109/07
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Parti
Ricorrenti: Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd
Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Interpretazione della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Facoltà per gli Stati membri di mantenere esenzioni con rimborso dell'imposta pagata allo stadio anteriore — Mantenimento, da parte di una normativa nazionale, di un'esenzione con rimborso dell'imposta pagata per talune prestazioni di servizi di trasporto — Operatore che presta a chi viaggia in aereo un servizio di parcheggio auto combinato con un servizio di trasporto tra il luogo di parcheggio e l'aeroporto — Se, ai fini dell'IVA, l'operazione sia da considerare come una prestazione unica o come più prestazioni distinte.
Dispositivo
La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, dev’essere interpretata nel senso che, per determinare l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile, i servizi di parcheggio di un veicolo in un sito di parcheggio «nei pressi dell’aeroporto» e di trasporto dei passeggeri di detto veicolo tra tale sito di parcheggio e il terminale dell’aeroporto interessato, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, devono essere considerati come una prestazione complessa unica in cui il servizio di parcheggio è predominante.
(1) GU C 145 del 14.5.2011.
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