10.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 269/18
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 10 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank ’s-Gravenhage — Paesi Bassi) — Bibi Mohammad Imran/Minister van Buitenlandse Zaken
(Causa C-155/11 PPU) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Non luogo a provvedere)
2011/C 269/30
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank ’s-Gravenhage
Parti
Ricorrente: Bibi Mohammad Imran
Convenuto: Minister van Buitenlandse Zaken
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank ’s Gravenhage — Interpretazione dell’art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12) — Condizioni per l’esercizio di detto diritto — Normativa nazionale che prevede l'obbligo per un familiare di una persona avente la cittadinanza di un paese terzo e che soggiorna regolarmente nello Stato membro interessato di superare un esame di integrazione per poter entrare nel territorio nazionale — Familiare interessato madre di otto figli, di cui sette minori, che soggiornano regolarmente nello Stato membro interessato — Possibilità di seguire nello Stato terzo di residenza una formazione nella lingua dello Stato membro — Ragioni mediche o altri motivi che impediscono il familiare interessato di superare entro un termine ragionevole l’esame di integrazione
Dispositivo
Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Rechtbank ’s-Gravenhage (Paesi Bassi), con decisione 31 marzo 2011.
(1) GU C 219 del 23.7.2011.
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