28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/24
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 21 settembre 2011 — Longevity Health Products, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Biofarma SA
(Causa C-316/11 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI - Mancato rispetto dell’obbligo di versare la tassa di ricorso entro il termine - Decisione della commissione di ricorso che dichiara il ricorso non proposto)
2012/C 25/42
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (rappresentante: J. Korab, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Biofarma SA
Oggetto
Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 aprile 2011, Longevity Health Products/UAMI — Biofarma, T-96/11, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «VITACHRON female», per prodotti e servizi rientranti, tra l’altro, nella classe 5, avverso la decisione R 1357/2010-4 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 10 gennaio 2011, che dichiara che il ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione che nega la registrazione di detto marchio nell’ambito dell’opposizione proposta dal titolare dei marchi nazionali «VITATHION», per prodotti e servizi della classe 5, è considerato come non proposto, in quanto la tassa di ricorso non è stata versata entro il termine.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Longevity Health Products Inc. sopporta le proprie spese.
(1) GU C 269 del 10.9.2011.
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