30.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 194/7
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)/Belgische Staat
(Causa C-333/11) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Convenzione TIR - Codice doganale comunitario - Accise - Trasporto effettuato a fronte di un carnet TIR - Scarico irregolare - Determinazione del luogo dell’infrazione - Riscossione di dazi all’importazione ed accise - Competenza)
2012/C 194/12
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie van België
Parti
Ricorrente: Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)
Convenuto: Belgische Staat
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione dell’articolo 454, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2454 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) e dell’articolo 37 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci a fronte di documenti TIR (convenzione TIR) — Infrazioni o irregolarità — Luogo dell’infrazione o irregolarità — Luogo che si considera situato ove viene constatata l’infrazione o l’irregolarità, nel caso dell’impossibilità di determinare il luogo della commissione di quest’ultima
Dispositivo
1)
L’articolo 454, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1662/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, deve essere interpretato nel senso che un’associazione garante può provare il luogo ove è stata commessa un’infrazione o un’irregolarità fondandosi sul luogo dove il carnet TIR è stato preso in carico e dove i sigilli sono stati apposti. Qualora tale associazione pervenga a ribaltare la presunzione di competenza delle autorità doganali dello Stato membro, sul territorio del quale un’infrazione o un’irregolarità è stata constatata nel corso di un trasporto effettuato a fronte di un carnet TIR a vantaggio di quelle dello Stato membro sul cui territorio tale infrazione o tale irregolarità è stata effettivamente commessa, il che spetta al giudice del rinvio verificare, le autorità doganali di quest’ultimo Stato divengono competenti a riscuotere il debito doganale.
2)
Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, della detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 96/99/CE del Consiglio, del 30 dicembre 1996, devono essere interpretati nel senso che le autorità doganali dello Stato membro sul territorio del quale delle merci sono state scoperte, sequestrate e confiscate, sono competenti a riscuotere le accise, anche se tali merci sono state introdotte nel territorio dell’Unione in un altro Stato membro, purché le merci stesse siano detenute a fini commerciali, il che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 269 del 10.09.2011.
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