14.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 109/5
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 9 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Auditeur du travail/Yangwei SPRL
(Causa C-349/11) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 97/81/CE - Ostacoli amministrativi idonei a limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale - Pubblicità e conservazione obbligatorie dei contratti e degli orari di lavoro)
2012/C 109/09
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Liège
Parti
Ricorrente: Auditeur du travail
Convenuta: Yangwei SPRL
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Liège — Interpretazione della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9) — Ammissibilità di una normativa nazionale che prevede la redazione da parte del datore di lavoro di documenti nei quali sono annotate le deroghe agli orari di lavoro, nonché la conservazione e la pubblicità dei contratti e degli orari dei lavoratori a tempo parziale — Ostacoli amministrativi idonei a limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale
Dispositivo
La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che pone a carico dei datori di lavoro obblighi di conservazione e di pubblicità dei contratti e degli orari dei lavoratori a tempo parziale qualora sia accertato che detta normativa non conduce a trattare questi ultimi in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo pieno che si trovano in una situazione paragonabile oppure, se tale differenza di trattamento esiste, qualora sia accertato che essa è giustificata da ragioni obiettive e non eccede quanto necessario per raggiungere gli obiettivi in tal modo perseguiti. Spetta al giudice del rinvio procedere alle necessarie verifiche in fatto e in diritto, segnatamente riguardo al diritto nazionale applicabile, al fine di valutare se ciò si verifichi nella fattispecie dinanzi ad esso pendente.
Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio pervenga alla conclusione che la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale è incompatibile con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81, si dovrebbe interpretare la clausola 5, punto 1, dello stesso nel senso che anch’essa osta a siffatta disciplina.
(1) GU C 282 del 24 settembre 2011.
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