4.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 235/5
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 marzo 2012 — Maurice Emram/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) — Guccio Gucci SpA
(Causa C-354/11 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 119 del regolamento di procedura - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Domanda di registrazione del marchio figurativo G - Marchi)
2012/C 235/07
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Maurice Emram (rappresentante: M. Benavï, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Guccio Gucci SpA (rappresentante: F. Jacobacci, avvocato)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 maggio 2011, Emram/UAMI (T-187/10), con cui veniva respinto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 febbraio 2010 (pratica R 1281/2008-1), relativa ad una procedura di opposizione tra la Guccio Gucci SpA ed M. Emram — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Domanda di marchio comunitario figurativo G — Rischio di confusione — Snaturamento degli elementi di prova — Errata valutazione del carattere distintivo — Violazione del principio della parità di trattamento
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. Emram è condannato alle spese.
(1) GU C 282 del 24 settembre 2011.
Full & Egal Universal Law Academy