24.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 366/19
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — Tate & Lyle Investments Ltd/Belgische Staat
(Causa C-384/11) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Articolo 63 TFUE - Legislazione fiscale - Distribuzione di dividendi - Ritenuta alla fonte - Prevenzione o attenuazione dell’imposizione a catena - Diverso trattamento delle società beneficiarie residenti e delle società beneficiarie non residenti)
2012/C 366/32
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parti
Ricorrente: Tate & Lyle Investments Ltd
Convenuto: Belgische Staat
Altra parte: N.V. Syran Belgium
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Interpretazione dell'articolo 63 TFUE — Restrizioni alla libera circolazione dei capitali — Imposta sulle società — Imposizione sui dividendi — Normativa nazionale che prevede una ritenuta alla fonte pari al 10 % sui dividendi versati dalle società residenti e sui redditi considerati come dividendi — Possibilità dell’imputazione dell’importo di tale ritenuta sull’imposta sulle società riservata unicamente alle società residenti
Dispositivo
L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che assoggetta ad una ritenuta alla fonte i dividendi distribuiti da una società residente alle società beneficiarie residenti e non residenti che detengono nel capitale di tale società distributrice una partecipazione inferiore al 10 %, ma con un valore di acquisto di almeno 1,2 milioni di euro, e ciò prevedendo unicamente a favore delle società beneficiarie residenti un meccanismo tale da consentire di attenuare l’imposizione a catena. Quando uno Stato membro invochi una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione conclusa con un altro Stato membro, spetta al giudice nazionale accertare se occorra considerare, nella controversia di cui sia investito, suddetta convenzione e, eventualmente, verificare se quest’ultima sia idonea a neutralizzare gli effetti della restrizione della libera circolazione dei capitali.
(1) GU C 282 del 24.09.2011.
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