4.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 235/5
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 marzo 2012 — Atlas Transport GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Atlas Air Inc.
(Causa C-406/11 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 119 del regolamento di procedura - Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Ricevibilità dinanzi alla commissione di ricorso - Mancato deposito di una memoria che espone i motivi del ricorso - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 59 - Regolamento (CE) n. 2868/95 - Regola 49, paragrafo 1 - Sospensione del procedimento - Regolamento (CE) n. 2868/95 - Regola 20, paragrafo 7, lettera c) - Impugnazione manifestamente irricevibile e manifestamente infondata)
2012/C 235/08
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Atlas Transport GmbH (rappresentanti: K. Schmidt-Hern e U. Hildebrandt, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Atlas Air Inc. (rappresentante: R. Dissmann, agente)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), Atlas Transport GmbH/UAMI, T-145/08, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 24 gennaio 2008 (procedimento R 1023/2007-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’ATLAS Air Inc. e l’Atlas Transport GmbH — Interpretazione dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) nonché della regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1) — Condizioni che giustificano la sospensione del procedimento di annullamento — Domanda di annullamento del marchio su cui si fonda l’opposizione pendente dinanzi al giudice nazionale
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
L’Atlas Transport GmbH è condannata alle spese.
(1) GU C 311 del 22.10.2011.
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