3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/41
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Germanwings GmbH/Thomas Amend
(Causa C-413/11) (1)
(Articolo 99 del regolamento di procedura - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Diritto dei passeggeri a compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato di un volo - Principio della separazione dei poteri nell’ambito dell’Unione)
2013/C 225/69
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti
Ricorrente: Germanwings GmbH
Convenuto: Thomas Amend
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Köln — Interpretazione degli articoli 5, 6, 7, 8, paragrafo 1, lettera a), e 9 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Diritto a compensazione pecuniaria per il caso di ritardo — Limiti della competenza della Corte — Portata dell’interpretazione fornita dalla sentenza della Corte del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e a., che estende, per analogia, il diritto a compensazione pecuniaria al caso di ritardo di un volo
Dispositivo
L’interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, fornite dalla Corte nel senso che i passeggeri dei voli in ritardo dispongono di un diritto a compensazione pecuniaria qualora raggiungano la loro destinazione finale tre ore o più dopo l’ora di arrivo inizialmente prevista, mentre, da una parte l’articolo 6 di tale regolamento, relativo ai ritardi, prevede soltanto l’attuazione di misure d’assistenza e di presa in carico e mentre, dall’altra, si fa riferimento all’articolo 7 di detto regolamento, relativo al diritto a compensazione pecuniaria, soltanto nei casi di negato imbarco e di cancellazione del volo, è privo di rilievo riguardo al principio della separazione dei poteri nell’ambito dell’Unione europea.
(1) GU C 319 del 29.10.2011.
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