5.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 133/13
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 9 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo n.o 4 de Valladolid — Spagna) — María Jesús Lorenzo Martínez/Junta de Castilla y León, Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación
(Causa C-556/11) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Clausola 4, n. 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Contratti lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Insegnamento non universitario - Diritto ai sessenni per formazione continua - Esclusione dei docenti impiegati quali dipendenti temporanei - Principio di non discriminazione)
2012/C 133/23
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado Contencioso-Administrativo n.o4 de Valladolid
Parti
Ricorrente: María Jesús Lorenzo Martínez
Convenuta: Junta de Castilla y León, Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado Contencioso-Administrativo de Valladolid — Interpretazione della clausola 4 dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175; pag. 43) — Principio di non discriminazione — Erogazione al corpo docente di un’indennità sessennale per formazione continua — Attribuzione unicamente ai dipendenti di ruolo
Dispositivo
La clausola 4, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare all’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che riserva, senza giustificazioni con motivazioni oggettive, il diritto di ricevere l’indennità dei sessenni per formazione continua unicamente ai dipendenti di ruolo inquadrati nella funzione pubblica docente, escludendone l’attribuzione a coloro che sono dipendenti temporanei, quando, sotto il profilo della percezione dell’indennità in discussione, le due categorie di lavoratori in parola si trovano in situazioni analoghe.
(1) GU C 25 del 28.01.2010.
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