23.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 55/2
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma — Italia) — Danilo Debiasi/Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma
(Causa C-560/11) (1)
(Articoli 53, paragrafo 2, e 94 del regolamento di procedura della Corte - Irricevibilità manifesta - Articolo 99 del regolamento di procedura - Risposta che non lascia adito a nessun ragionevole dubbio - Fiscalità - IVA - Articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva IVA - Detrazione dell’imposta pagata a monte - Strutture sanitarie pubbliche o private esercitanti un’attività esente - Normativa nazionale che esclude la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni o servizi utilizzati nelle attività esenti - Prorata di detrazione)
2013/C 55/02
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale di Parma
Parti
Ricorrente: Danilo Debiasi
Convenuta: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria provinciale di Parma — Interpretazione dell’art. 17, n. 2, lett. a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Strutture sanitarie pubbliche o private che esercitano un’attività esente — Normativa nazionale che esclude la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni o servizi utilizzati nelle menzionate attività esenti
Dispositivo
Gli articoli 17, paragrafi 2 e 5, e 19 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale non autorizzi la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte per l’acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini di attività esenti e che preveda, di conseguenza, che il diritto alla detrazione dell’imposta suddetta di un soggetto passivo misto venga calcolato sulla base di un prorata corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel corso dell’anno, ivi comprese le prestazioni medico-sanitarie esenti.
(1) GU C 25 del 28.1.2012.
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