6.4.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 101/4
Ordinanza della Corte del 10 ottobre 2012 — ara AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Allrounder SARL
(Causa C-611/11 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio figurativo A con due motivi triangolari - Marchio nazionale denominativo anteriore A - Impedimenti relativi alla registrazione - Insussistenza di rischio di confusione)
2013/C 101/07
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ara AG (rappresentante: avv. M. Gail)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Allrounder SARL (rappresentante: avv. N. Boespflug)
Oggetto
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 22 settembre 2011, ara/UAMI — Allrounder (A con due motivi triangolari) (T-174/10) recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 26 gennaio 2010 (procedimento R 481/2009-1), relativa a un procedimento di opposizione tra ara e Allrounder — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Marchio figurativo A con due motivi triangolari — Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale «A» — Rischio di confusione tra due marchi — Valutazione errata del carattere distintivo.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Ara AG è condannata alle spese.
(1) GU C 133 del 05.05.2012.
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