CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate l’8 dicembre 2011 ( 1 )
Causa C-1/11
Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH
contro
Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Mainz (Germania)]
«Tutela dell’ambiente — Spedizioni di rifiuti — Regolamento (CE) n. 1013/2006 — Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti rientranti nell’elenco verde — Trattamento riservato — Portata»
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale concerne l’interpretazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 1013, relativo alle spedizioni di rifiuti ( 2 ), come modificato dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/31/CE ( 3 ).
2.
Il Verwaltungsgericht Mainz (Tribunale amministrativo di Magonza, Germania) sottopone alla Corte quattro questioni riguardanti, in sostanza, il quesito se l’obbligo di informazione di cui all’art. 18, n. 1, del regolamento possa trovare un limite nel diritto alla tutela dei segreti commerciali.
3.
La presente causa invita dunque la Corte ad esaminare la portata del rinvio, operato dall’art. 18, n. 4, del regolamento, alle disposizioni che richiedono un trattamento riservato dell’informazione e a concentrarsi sul tema del riconoscimento, da parte del diritto dell’Unione, di un diritto alla tutela dei segreti commerciali prima di un eventuale confronto con gli obblighi di informazione imposti dalla normativa ambientale.
4.
Nelle presenti conclusioni esporrò le ragioni per le quali ritengo, innanzi tutto, che le disposizioni cui rinvia l’art. 18, n. 4, del regolamento non possano applicarsi nei rapporti tra i soggetti coinvolti nella spedizione, in secondo luogo, che l’art. 18, n. 1, di tale regolamento osta a una normativa di uno Stato membro che limiti, per motivi inerenti al diritto alla tutela dei segreti commerciali, l’accesso del destinatario dei rifiuti alle informazioni relative al produttore dei rifiuti previste al punto 6 del documento contenuto nell’allegato VII del citato regolamento e, infine, che le disposizioni summenzionate sono conformi al diritto primario.
I — Contesto normativo
A — Il diritto dell’Unione
5.
Adottato in forza dell’art. 175, n. 1, CE, il regolamento ha lo scopo di fornire un sistema armonizzato di procedure attraverso le quali sia possibile limitare la circolazione dei rifiuti, al fine di garantire la tutela dell’ambiente.
6.
Esso abroga e sostituisce il regolamento (CEE) del Consiglio 1o febbraio 1993, n. 259 ( 4 ), che abrogava la direttiva del Consiglio 6 dicembre 1984, 84/631/CEE ( 5 ).
7.
Tale nuova normativa mira, in particolare, ad integrare le modifiche agli elenchi di rifiuti, allegati alla convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento, firmata a Basilea il 22 marzo 1989 e approvata a nome della Comunità con decisione del Consiglio 1o febbraio 1993, 93/98/CEE ( 6 ), nonché il contenuto della decisione C(2001) 107/def. del Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sulla revisione della decisione C(92) 39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.
8.
A tal fine, il regolamento stabilisce le procedure e i regimi di controllo applicabili alle spedizioni di rifiuti, secondo criteri basati essenzialmente sul tipo di rifiuti trasferiti, sullo Stato di esportazione e sulla destinazione dei rifiuti, a seconda che si tratti di smaltimento o di recupero.
9.
Più esattamente, esso suddivide i rifiuti in tre categorie in funzione della loro pericolosità e, di conseguenza, della relativa procedura di controllo da seguire. Pertanto, l’allegato III del regolamento stabilisce l’elenco verde, comprendente i rifiuti che si ritiene presentino solo rischi trascurabili per la salute umana e l’ambiente durante la spedizione. Tali rifiuti sono, in via di principio, esclusivamente soggetti a una procedura d’informazione. L’allegato IV di tale regolamento, denominato «elenco ambra», enumera i rifiuti che, presentando un rischio per la salute umana e l’ambiente, sono soggetti a una procedura, più restrittiva, di notifica e autorizzazione preventive scritte. Infine, l’allegato V del citato regolamento comprende un elenco, non denominato, relativo ai rifiuti più pericolosi, soggetti a divieto di esportazione.
10.
L’art. 3, n. 2, del regolamento prevede che le spedizioni all’interno dell’Unione europea, transitanti o meno attraverso Stati terzi, di rifiuti contenuti nell’elenco verde, destinati al recupero ( 7 ), sono soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’art. 18 del citato regolamento.
11.
Ai sensi dell’art. 18 del regolamento:
«1. I rifiuti di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 4, destinati ad essere spediti, sono soggetti ai seguenti obblighi procedurali:
a)
per facilitare il monitoraggio delle spedizioni di tali rifiuti, il soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione assicura che i rifiuti siano accompagnati dal documento contenuto nell’allegato VII;
b)
il documento contenuto nell’allegato VII è firmato dal soggetto che organizza la spedizione prima che questa abbia luogo e dall’impianto di recupero o dal laboratorio e dal destinatario al momento del ricevimento dei rifiuti in questione.
(…)
3. A fini di ispezione, di controllo dell’applicazione, di programmazione e di statistica, gli Stati membri possono, conformemente alla legislazione nazionale, chiedere informazioni di cui al paragrafo 1 sulle spedizioni contemplate dal presente articolo.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette ai vincoli di riservatezza eventualmente previsti dalla normativa comunitaria e nazionale».
12.
L’allegato VII del regolamento, al quale rinvia l’art. 18 del medesimo regolamento, elenca le informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, prevedendo, in particolare, al punto 6, che debbano essere indicati, quanto al generatore di rifiuti (produttore iniziale, nuovo produttore o raccoglitore) il nome, l’indirizzo, la persona da contattare, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica.
B — La normativa nazionale
13.
La Costituzione della Repubblica federale di Germania (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) impone il trattamento riservato delle informazioni relative ai segreti commerciali in applicazione delle disposizioni contenute nei suoi artt. 12, relativo al libero esercizio di un’attività professionale, e 14, relativo al diritto di proprietà. Secondo la giurisprudenza, le fonti di approvvigionamento di un’impresa costituiscono segreti commerciali rientranti nella tutela dei diritti fondamentali.
14.
L’art. 5, n. 1, della legge 19 luglio 2007 ( 8 ), sull’attuazione del regolamento n. 1013/2006 e della convenzione di Basilea del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione ( 9 ), dispone che, per quanto concerne le spedizioni di cui all’art. 18 del regolamento, anche in combinato disposto con gli artt. 37, n. 3, 38, n. 1, 40, n. 3, 42, n. 1, 44, n. 1, 45, 46, n. 1, 47 o 48 del regolamento, il soggetto che organizza la spedizione deve, per quanto possibile, compilare il modulo contenuto nell’allegato VII del medesimo regolamento.
II — La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali
15.
La controversia nella causa principale contrappone la Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH (in prosieguo la «Interseroh»), specializzata nel commercio di rifiuti di acciaio e metallici, alla Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM), incaricata dal Land di Renania-Palatinato della sorveglianza dei flussi di rifiuti speciali.
16.
La Interseroh, in qualità di intermediaria, acquista rifiuti di cui all’elenco verde da un produttore o da un raccoglitore, rivendendoli successivamente ad acciaierie, fonderie e stabilimenti metallurgici, e la merce è consegnata dal produttore o dal raccoglitore direttamente al destinatario.
17.
Tale pratica commerciale si traduce nella conclusione di due contratti distinti che mettono in rapporto, l’uno, l’intermediario con il produttore dei rifiuti e l’altro, tale intermediario con il destinatario.
18.
In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 18, n. 1, lett. a), del regolamento, la Interseroh è tenuta a indicare sul documento di cui all’allegato VII del medesimo regolamento varie informazioni che permettano di identificare il produttore dei rifiuti.
19.
La Interseroh ritiene che tale obbligo la induca a rivelare informazioni relative alle proprie fonti di approvvigionamento, coperte dal segreto commerciale, con la conseguenza, secondo la stessa, di porre i propri clienti in condizione di concludere contratti direttamente con il produttore, escludendola dai mercati di recupero dei rifiuti.
20.
Pertanto, la società ha deciso di indicare se stessa quale produttore o raccoglitore al punto 6 del documento di cui all’allegato VII del regolamento o di non compilare tale campo, dal momento che l’identità del vero produttore o raccoglitore risulta, in ogni caso, secondo la stessa, dalle bolle di consegna e pesatura che devono parimenti accompagnare il trasporto.
21.
Dopo essere stata sottoposta a controlli, il 7 maggio 2009, ed essere stata condannata dalla SAM a pagare un multa, la Interseroh ha presentato un ricorso presso il Verwaltungsgericht Mainz, diretto a far dichiarare che, in quanto intermediaria, la stessa non è tenuta, nei confronti del proprio cliente, ad indicare l’identità del produttore dei rifiuti.
22.
Il Verwaltungsgericht Mainz ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’art. 18, n. 4, del regolamento […] sia applicabile anche ai soggetti coinvolti nella spedizione.
2)
In caso di risposta negativa, se l’art. 18, n. 1, del citato regolamento trovi un limite nel diritto primario della Comunità relativo alla tutela dei segreti commerciali.
3)
Nel caso in cui la prima questione sia risolta affermativamente, se, mediante l’art. 18, n. 4, del suddetto regolamento, l’obbligo incombente ai soggetti che organizzano la spedizione di cui all’art. 18, n. 1, [del regolamento] di indicare mediante il documento contenuto nell’allegato VII [di tale regolamento] il produttore o il raccoglitore dei rifiuti anche al destinatario, trovi un limite nella tutela dei segreti commerciali.
4)
Nel caso in cui la terza questione sia risolta affermativamente, se l’intensità della limitazione dipenda da una ponderazione fra beni caso per caso (interessi commerciali coinvolti, da un lato, e tutela dell’ambiente, dall’altro)».
III — Analisi
A — Osservazioni preliminari
23.
Prima di risolvere le questioni proposte, ritengo utile evidenziare i dati giuridici forniti dal giudice del rinvio nonché la natura dei problemi giuridici sui quali detto giudice desidera ricevere chiarimenti.
1. I dati giuridici forniti dal giudice del rinvio
24.
Il giudice nazionale osserva che, sebbene il trattamento riservato delle informazioni relative al produttore o al raccoglitore dei rifiuti non sia richiesto dalle disposizioni della legislazione tedesca in materia di spedizioni dei rifiuti, tale riservatezza è, al contrario, imposta dalla Costituzione della Repubblica federale di Germania, in applicazione del combinato disposto dei suoi artt. 12 e 14, poiché è generalmente ammesso che le fonti di approvvigionamento di un’impresa costituiscano segreti commerciali rientranti nella tutela dei diritti fondamentali. Considererò come dato pacifico tale presentazione della legge operata dal giudice nazionale.
2. L’oggetto e la portata delle questioni
25.
Il giudice del rinvio ritiene opportuno partire dal postulato che l’art. 18, n. 4, del regolamento autorizza un trattamento riservato delle informazioni di cui all’art. 18, n. 1, del medesimo regolamento, solo a condizione che tale trattamento sia cumulativamente richiesto dalla normativa dell’Unione e dalla normativa nazionale. Esso fonda tale analisi sulla comparazione dell’art. 18, n. 4, nelle versioni in lingua inglese e francese, con l’art. 21 del regolamento, che rinvia alla normativa «nazionale o comunitaria».
26.
Dando per scontato che la normativa tedesca richiede il trattamento riservato delle informazioni relative alle fonti di approvvigionamento, il giudice del rinvio ritiene che occorra stabilire se anche la normativa dell’Unione richieda un tale trattamento riservato.
27.
Esso si interroga, conseguentemente, sulla portata della tutela dei segreti commerciali ammessa dall’art. 18, n. 4, del regolamento e sul contenuto e l’eventuale applicazione, per risolvere la controversia nella causa principale, delle regole del diritto primario.
28.
In altri termini, il Verwaltungsgericht Mainz si chiede se l’art. 18, n. 4, del regolamento comporti, di per sé, un limite all’obbligo di comunicare al destinatario dei rifiuti le informazioni di cui all’art. 18, n. 1, del medesimo regolamento, e se, in caso contrario, tale limite derivi dal diritto primario e dai principi generali del diritto dell’Unione.
29.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte, incombe soltanto al giudice del rinvio definire l’oggetto delle questioni che intende sottoporre alla Corte. In realtà, spetta unicamente ai giudici nazionali, cui è stata sottoposta la controversia e che devono assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte ( 10 ).
30.
Dalla decisione di rinvio emerge a mio parere che, sebbene le questioni riguardino formalmente l’interpretazione dell’art. 18, nn. 1 e 4, del regolamento, quando il Verwaltungsgericht Mainz si interroga, mediante la seconda questione, sull’incidenza del diritto primario sulla portata dell’obbligo di cui all’art. 18, n. 1, del suddetto regolamento, solleva necessariamente dei dubbi riguardo alla validità di tale disposizione, con la conseguenza che l’oggetto della questione impone un accertamento di validità.
31.
Propongo alla Corte di iniziare l’esame della presente causa partendo dalle questioni prima, terza e quarta, tutte e tre relative all’interpretazione delle disposizioni contenute nell’art. 18, n. 4, del regolamento, per le quali suggerisco una risposta unica. Affronterò di seguito la seconda questione, concernente la compatibilità dell’art. 18, n. 1, del citato regolamento, con il diritto alla tutela dei segreti commerciali e quindi implicante, indirettamente, un accertamento di validità. L’esame delle questioni condotto secondo tale ordine trova giustificazione, a mio avviso, nella circostanza che l’accertamento di validità di un atto comporta necessariamente un’interpretazione preliminare.
B — Sulla prima, la terza e la quarta questione
32.
Il giudice del rinvio, attraverso la prima, la terza e la quarta questione, chiede alla Corte di pronunciarsi sulla portata dell’art. 18, n. 4, del regolamento, il quale prevede che le informazioni di cui al n. 1 di tale articolo siano soggette ai vincoli di riservatezza «eventualmente previsti dalla normativa comunitaria e nazionale» ( 11 ).
33.
Esso dunque presuppone che l’art. 18, n. 4, del regolamento sia da considerare come norma generatrice di obblighi, di cui dovrebbe precisarsi l’ambito di applicazione al fine di stabilire se riguardi solamente i soggetti terzi o anche le parti coinvolte nella spedizione di rifiuti.
34.
Entrando in tale logica, i governi belga, austriaco e portoghese collegano il n. 4 citato al n. 3 del medesimo articolo e ritengono, conseguentemente, che le normative alle quali rinvia il suddetto n. 4 siano solo quelle applicabili alle autorità che richiedono informazioni a fini di ispezione, di controllo dell’applicazione, di programmazione e di statistica. Il rinvio a tali normative potrebbe quindi riguardare soltanto le disposizioni concernenti il trattamento riservato delle informazioni da parte delle autorità competenti interessate degli Stati membri.
35.
Interseroh sostiene, al contrario, basandosi sul testo del n. 4 dell’art. 18 del regolamento, sulla sua collocazione in un paragrafo distinto, all’interno di tale articolo, e sulla sua finalità, che sarebbe quella di proteggere i segreti commerciali, che l’obbligo di trattamento riservato delle informazioni si applichi anche ai soggetti coinvolti nella spedizione.
36.
La Commissione europea, adottando una posizione intermedia, ritiene che l’obbligo di riservatezza si applichi non soltanto alle autorità competenti interessate degli Stati membri, ma anche alle imprese coinvolte nella spedizione dei rifiuti, tuttavia unicamente nei loro rapporti con i soggetti terzi, dal momento che tali imprese possono, tra loro, definire contrattualmente gli effetti di una comunicazione di informazioni non autorizzata.
37.
Prima di indicare elementi di risposta, ritengo utile apportare, in via preliminare, due precisazioni sul significato da attribuire all’art. 18, n. 4, del regolamento.
38.
È importante osservare, in primo luogo, che tale disposizione non crea, di per sé, alcun obbligo di riservatezza, di cui si debba stabilire l’ambito di applicazione.
39.
Essa era già contenuta, sia pure con una formulazione leggermente diversa, in quanto riferita alla sola normativa nazionale, nel regolamento n. 259/93, il cui art. 11, n. 2, prevedeva che le informazioni che accompagnano le spedizioni di rifiuti dovessero essere trattate «con riservatezza, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali».
40.
Occorre osservare che l’art. 18, n. 4, del regolamento, non più di quanto faccia l’art. 11, n. 2, del regolamento n. 259/93, che ha sostituito, non crea, di per sé, un qualsivoglia obbligo di riservatezza, ma si limita a rinviare, quanto al trattamento riservato delle informazioni raccolte ai sensi del n. 1 del medesimo art. 18, all’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni nazionali vigenti in materia. Il trattamento riservato dell’informazione è dunque concepito come un’eccezione subordinata all’intervento di una normativa specifica.
41.
Ritengo in secondo luogo che, dall’uso della congiunzione coordinativa «e» non debba dedursi che il trattamento riservato debba essere cumulativamente previsto dalla normativa dell’Unione e dalla normativa nazionale.
42.
È vero che l’art. 18, n. 4, del regolamento, può essere utilmente rapportato all’art. 21 del medesimo regolamento, relativo all’accesso del pubblico alle notifiche, il quale prevede che le autorità competenti di spedizione o destinazione possano rendere di pubblico dominio con mezzi idonei, quali Internet, informazioni su notifiche di spedizioni da esse autorizzate, «purché tali informazioni non siano soggette a vincoli di riservatezza in forza delle disposizioni normative nazionali o[ ( 12 )] comunitarie». I due elementi sono quindi chiaramente indicati in tale articolo come alternativi, mediante l’uso della congiunzione «o», mentre l’art. 18, n. 4, del regolamento, utilizza la congiunzione «e».
43.
Tuttavia, la congiunzione «e» può, da un punto di vista linguistico, assumere o un significato cumulativo o un significato distributivo e deve essere letta nel contesto nel quale è utilizzata ( 13 ). L’art. 19, n. 6, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti ( 14 ), era redatto in modo diverso, poiché prevedeva che le informazioni di cui al relativo n. 1 dovessero essere sottoposte ai vincoli di riservatezza «previsti dalla normativa comunitaria e nazionale». Quanto alla finalità perseguita dall’art. 18, n. 4, del regolamento, ritengo che la congiunzione «e» non debba essere intesa come impositiva di un duplice obbligo. È sufficiente, a mio parere, che la normativa nazionale richieda il trattamento riservato dell’informazione, ma è necessario, ovviamente, che tale normativa nazionale sia conforme al diritto dell’Unione, rientrando quindi nell’ambito del rinvio contenuto in tale art. 18, n. 4.
44.
Pertanto, è proprio la portata della riserva, operata in tale articolo a favore dell’applicazione della normativa nazionale e di quella dell’Unione, a dover essere esaminata in modo più dettagliato.
45.
Tale esame deve essere effettuato tenendo conto del fatto che il diritto alla riservatezza non è proclamato come principio, ma enunciato, al contrario, come un’eccezione, che deve essere quindi interpretata in senso restrittivo.
46.
La regola interpretativa che propongo di adottare è conforme alla giurisprudenza della Corte che, in una sentenza del 26 giugno 2003, Commissione/Francia ( 15 ), ha ritenuto la legge francese troppo generica ove consentiva di opporre un rifiuto, adducendo come motivo che la diffusione di un’informazione avrebbe pregiudicato «in generale, i segreti protetti per legge». Essa impone l’obbligo di ponderare, in ciascun caso particolare, l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione con l’interesse tutelato dal rifiuto di pubblicità ( 16 ).
47.
La questione relativa alla portata dell’art. 18, n. 4, del regolamento, si suddivide in due interrogativi.
48.
Il primo è se le disposizioni alle quali rinvia l’art. 18, n. 4, del regolamento siano di natura tale da limitare l’obbligo di indicare il nome del produttore dei rifiuti al punto 6 del documento di cui all’allegato VII del regolamento citato.
49.
Il secondo è se, in caso di risposta negativa al primo quesito, tali disposizioni possano giustificare il fatto che l’informazione relativa al produttore, indicata nel documento di cui all’allegato VII del regolamento, non sia comunicata al destinatario dei rifiuti.
1. Sull’obbligo dell’intermediario di compilare il punto 6 del documento contenuto nell’allegato VII del regolamento
50.
Penso di poter affermare che, dalle disposizioni dell’art. 18 del regolamento, risulta chiaramente che il n. 4 di tale articolo non apporta alcuna deroga all’obbligo di cui al n. 1 della medesima norma. In effetti, queste due disposizioni non hanno lo stesso oggetto, poiché una impone l’indicazione di un’informazione, mentre l’altra ne precisa le modalità di trattamento. In altri termini, l’art. 18, n. 4, del regolamento può trovare applicazione solo se le informazioni siano state preventivamente indicate nel documento contenuto nell’allegato VII del regolamento, in conformità alle prescrizioni di cui al n. 1 di detto articolo.
51.
Tale interpretazione si evince dai termini stessi dell’art. 18, nn. 1 e 4, del regolamento.
52.
Essa corrisponde anche all’economia generale del dispositivo stabilito dal regolamento, il quale esclude qualsiasi eccezione all’obbligo di informazione riguardante il produttore o il raccoglitore di rifiuti, se il soggetto che organizza la spedizione è un intermediario. La nota (3) dell’allegato VII del regolamento precisa quindi espressamente che, se la persona che organizza la spedizione non è il produttore o il raccoglitore, occorre anche fornire informazioni in merito al produttore o al raccoglitore. Tale precisazione sarebbe priva di significato se l’art. 18, n. 4, di tale regolamento dovesse essere interpretato nel senso di autorizzare l’intermediario a non indicare il recapito del produttore o del raccoglitore. Pertanto, allorché ricomprende espressamente il modello commerciale su cui si fonda l’attività della Interseroh, il regolamento non autorizza alcuna deroga in questo caso particolare.
53.
Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo quindi di dedurre che l’art. 18, n. 4, del regolamento non autorizza alcuna deroga all’obbligo, di cui all’art. 18, n. 1, lett. a), del medesimo regolamento, previsto in capo al soggetto che organizza la spedizione, di assicurare che i rifiuti siano accompagnati dal documento contenuto nell’allegato VII del regolamento citato.
54.
Ritengo pertanto che un intermediario, quale, nel presente caso, la Interseroh, non possa esimersi dall’indicare al punto 6 di tale documento il nome e il recapito del produttore o del raccoglitore di rifiuti, adducendo in particolare come pretesto che le stesse informazioni figurerebbero in altri documenti, come le bolle di consegna o di pesatura.
55.
Resta quindi da stabilire se l’art. 18, n. 4, del regolamento faccia salva l’applicazione di disposizioni le quali, senza dispensare il soggetto che organizza la spedizione dall’obbligo di compilare il punto 6 del citato regolamento, limitino, per motivi derivanti in particolare dalla tutela del segreto delle fonti di approvvigionamento, la comunicazione di tali informazioni al destinatario dei rifiuti.
2. Sull’obbligo di comunicare al destinatario dei rifiuti l’identità del produttore o del raccoglitore dei rifiuti
56.
Non mi pare che l’art. 18, n. 4, del regolamento possa essere interpretato né secondo la lettura restrittiva operata dai governi belga, austriaco e portoghese, né secondo l’approccio estensivo proposto dalla Interseroh. Ritengo che ci si debba attenere all’interpretazione intermedia, suggerita dalla Commissione, per i seguenti motivi.
57.
È vero che tale disposizione sembrerebbe rinviare principalmente alle disposizioni del diritto dell’Unione o alle disposizioni nazionali che consentono agli Stati membri di derogare al principio della libertà di accesso all’informazione ambientale, sancito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE ( 17 ).
58.
Tale interpretazione è avvalorata dal ventitreesimo considerando del regolamento, il quale precisa che gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che, conformemente alla convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE ( 18 ), le autorità competenti rendano di pubblico dominio, con mezzi idonei, le informazioni sulle notifiche relative alle spedizioni, «purché tali informazioni non siano soggette a vincoli di riservatezza in forza delle disposizioni normative nazionali o comunitarie».
59.
La direttiva 2003/4, che ha appunto come obiettivo di rendere le disposizioni del diritto dell’Unione compatibili con la suddetta convenzione, prevede all’art. 4, n. 2, lett. d), che gli Stati membri possano disporre che una richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio «alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l’interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale».
60.
Dall’accostamento di queste diverse disposizioni deduco, al pari dei governi belga, austriaco e portoghese, che il rinvio contenuto nell’art. 18, n. 4, del regolamento riguardi le disposizioni che derogano al principio del diritto di accesso del pubblico alle informazioni ambientali in possesso delle pubbliche autorità.
61.
Tale è, del resto, secondo il rapporto della Commissione del 12 aprile 2011 ( 19 ), concernente, in particolare, l’applicazione dell’art. 18 e dell’allegato VII del regolamento, l’accezione che pare più comunemente ammessa dalle autorità incaricate dagli Stati membri dell’attuazione del regolamento.
62.
Tuttavia, ritengo che il rinvio operato da tale articolo abbia necessariamente una portata più ampia. Occorre infatti constatare che il n. 4 del citato articolo è redatto in termini generali e che è autonomo e distinto dal n. 3 del medesimo articolo, concernente la comunicazione delle informazioni alle autorità degli Stati membri. Tale duplice osservazione, relativa sia alla formulazione del n. 4 dell’art. 18 del regolamento che alla sua collocazione all’interno di detto articolo, mi sembra di natura tale da escludere qualsiasi lettura esageratamente restrittiva.
63.
Ritengo quindi che le disposizioni alle quali rinvia l’art. 18, n. 4, del regolamento possano applicarsi a tutti i soggetti che possono eventualmente detenere le informazioni di cui all’art. 18, n. 1, del medesimo regolamento ossia non solo alle autorità di spedizione o di destinazione, ma anche alla totalità delle persone fisiche o giuridiche coinvolte nella spedizione dei rifiuti.
64.
A mio parere, tuttavia, l’art. 18, n. 4, del regolamento si applica ai soggetti coinvolti nella spedizione esclusivamente nei rapporti con i terzi e non nei rapporti esistenti tra loro, in modo tale che detta disposizione non può autorizzare un intermediario a celare informazioni al destinatario dei rifiuti. Due serie di considerazioni militano in questo senso.
65.
La prima si fonda sull’economia generale del regolamento, di cui varie disposizioni mi sembrano incompatibili con la possibilità per l’intermediario di celare al destinatario le informazioni riguardanti l’identità del produttore.
66.
Il regolamento prevede l’uso di un unico documento, di cui stabilisce il contenuto nell’allegato VII, e non contiene alcuna disposizione alternativa che autorizzi il ricorso a due moduli distinti, uno destinato all’autorità di controllo e l’altro al destinatario ( 20 ), o a un codice che potrebbe essere decifrato solo dall’autorità di controllo. Intendo precisare al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dal governo belga, che l’art. 26, n. 3, del regolamento, il quale si limita a prevedere la possibilità di redigere il documento di cui all’allegato VII dello stesso regolamento in formato elettronico a condizione che possa essere consultato in modalità di lettura in qualsiasi momento durante il trasporto, non mi sembra affatto di natura tale da permettere che i dati relativi al produttore di rifiuti siano occultati. Non credo neppure che sia compito della Corte sostituirsi al legislatore dell’Unione, prevedendo essa stessa meccanismi che permettano di evitare la divulgazione dell’identità del produttore dei rifiuti al destinatario.
67.
L’art. 18, n. 1, lett. b), del regolamento dispone, peraltro, che il documento contenuto nell’allegato VII del medesimo regolamento è firmato dall’impianto di recupero o dal laboratorio e dal destinatario al momento del ricevimento dei rifiuti, mentre l’art. 20, n. 2, del regolamento precisa che le informazioni fornite a norma dell’art. 18, n. 1, del medesimo regolamento sono conservate per almeno tre anni a partire dalla data di inizio della spedizione, in particolare, dal destinatario e dall’impianto che riceve i rifiuti. In quanto firmatario e depositario del documento, il destinatario non potrebbe riceverne una versione tronca.
68.
La seconda serie di considerazioni riguarda l’effetto utile del regolamento.
69.
In primo luogo, il regolamento attribuisce agli Stati membri la responsabilità di applicare misure di controllo concernenti le spedizioni di rifiuti e precisa che tali misure includono controlli a campione che possono essere effettuati non soltanto nel luogo di origine, presso il produttore, il detentore o il notificatore, durante la spedizione, ma anche nel luogo di destinazione, con il destinatario o l’impianto. Tali controlli comprendono, oltre al controllo fisico dei rifiuti, la verifica dei documenti e l’accertamento dell’identità dei partecipanti.
70.
Da tali disposizioni emerge che le autorità dello Stato di destinazione devono essere in grado di effettuare controlli nel luogo di arrivo dei rifiuti. L’efficacia di tali controlli presuppone che le autorità possano avere accesso, presso il destinatario, a un documento unico i cui vari campi siano stati interamente compilati.
71.
Si deve inoltre rilevare che il regolamento, conformemente all’intera normativa ambientale, fa gravare una responsabilità particolare sul produttore dei rifiuti, la cui identità risulta, di conseguenza, essenziale.
72.
L’art. 49, n. 1, del regolamento dispone che il produttore debba adottare i provvedimenti necessari per garantire che tutti i rifiuti che esso spedisce siano gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione nonché durante il recupero e lo smaltimento. Pertanto, la responsabilità del produttore cessa soltanto dopo che tali operazioni siano state completate.
73.
Contrariamente a quanto sostiene la Interseroh, la responsabilità del soggetto che organizza la spedizione dei rifiuti non esclude quella del produttore. Sebbene, in caso di spedizione illegale, la responsabilità della ripresa spetti innanzitutto al soggetto che organizza la spedizione ( 21 ), tuttavia il regolamento, che attribuisce l’obbligo di ripresa e le spese che ne derivano, secondo un meccanismo a catena che va dal notificatore all’autorità competente di spedizione passando per «altre persone fisiche o giuridiche», permette di stabilire la responsabilità del produttore qualora sia impossibile impegnare quella del soggetto che organizza la spedizione ( 22 ). Rispondendo alla preoccupazione di garantire che non siano abbandonati rifiuti e di disporre di un contributore qualora il detentore effettivo dei rifiuti sia insolvente, la legislazione ambientale non esclude quindi, in via di principio, la responsabilità del produttore iniziale, anche se quest’ultimo non è più in possesso dei rifiuti ( 23 ).
74.
Qualora sia scoperta una spedizione illegale non imputabile al destinatario e non possa essere chiamata in causa la responsabilità del soggetto che ha organizzato la spedizione, perché ad esempio tale soggetto è insolvente o è stato sottoposto a scioglimento, le autorità competenti devono quindi potersi rivolgere al destinatario o all’impianto di recupero per conoscere l’identità del produttore al fine, eventualmente, di impegnare la sua responsabilità o di fargli sostenere il costo della reintroduzione.
75.
Sono questi i motivi per cui occorre concludere:
—
da un lato, che l’art. 18, n. 4, del regolamento deve essere interpretato nel senso che esso rinvia soltanto alle disposizioni che impongono il trattamento riservato delle informazioni di cui all’art. 18, n. 1, di tale regolamento nei confronti dei terzi rispetto alla spedizione dei rifiuti, e
—
dall’altro, che l’art. 18, n. 1, del regolamento deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che limiti, per motivi inerenti alla tutela dei segreti commerciali, l’accesso del destinatario dei rifiuti alle informazioni concernenti il produttore dei rifiuti, indicate nel punto 6 del documento contenuto nell’allegato VII del medesimo regolamento.
C — Sulla seconda questione
76.
Con la seconda questione, relativa all’incidenza del diritto primario, il giudice del rinvio si chiede indirettamente se l’obbligo di cui all’art. 18, n. 1, del regolamento sia compatibile con gli obblighi di tutela dei segreti commerciali derivanti da tale diritto e dai principi generali del diritto dell’Unione.
77.
In tale contesto, occorre stabilire se il rispetto dei diritti fondamentali osti all’interpretazione del regolamento presentata al paragrafo 75 delle presenti conclusioni.
78.
Detta questione impone di stabilire se i segreti commerciali godano di tutela nel diritto dell’Unione ed eventualmente quale sia il grado di tale tutela.
79.
Si può rispondere che il diritto alla tutela dei segreti commerciali è in via di principio tutelato nel diritto dell’Unione.
80.
Tale diritto è inserito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che lo prevede come componente del diritto ad una buona amministrazione. Ai sensi dell’art. 41, n. 2, della carta citata, il diritto ad una buona amministrazione comprende, in particolare, «il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale». Il suddetto diritto è contenuto anche nell’art. 339 TFUE che impone ai membri delle istituzioni dell’Unione di non divulgare le informazioni che, per loro natura, siano protette dal segreto professionale, «e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi».
81.
Nella sua giurisprudenza, la Corte ha fatto più volte riferimento al diritto alla tutela dei segreti commerciali, che essa ha elevato a principio generale.
82.
Nella sentenza 24 giugno 1986, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione ( 24 ), La Corte, pur rilevando che le disposizioni applicabili alla causa si riferivano ad ipotesi speciali, ha tuttavia ritenuto che fossero espressione di un principio generale che trova applicazione durante il procedimento amministrativo ( 25 ). Essa ha riaffermato, nella sentenza 19 maggio 1994, SEP/Commissione ( 26 ), l’esistenza di un «principio generale del diritto delle imprese alla tutela dei loro segreti commerciali» ( 27 ).
83.
Dal momento che la tutela dei segreti commerciali è stata direttamente sancita come principio generale, non mi sembra necessario stabilire se debba essere tutelata quale componente del diritto di proprietà o del diritto al libero esercizio di un’attività economica.
84.
In ogni caso, detto principio non si configura come una prerogativa assoluta e deve essere considerato in rapporto alla sua funzione nella società. Di conseguenza, è possibile apportarvi restrizioni, a condizione che siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale, che siano atte a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso.
85.
In tal senso, nella sentenza Varec citata, la Corte, ad esempio, è stata indotta a ponderare il diritto degli operatori alla tutela delle informazioni riservate e dei loro segreti commerciali con il diritto di accesso alle informazioni relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ( 28 ).
86.
L’attività di ponderazione alla quale occorre procedere deve, a mio avviso, tenere conto del fatto che, secondo l’art. 191, n. 2, TFUE, la politica dell’Unione in materia ambientale mira ad un livello di tutela elevato. Tale politica è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente nonché sul principio “chi inquina paga”. Inoltre, ai sensi dell’art. 11 TFUE, «[l]e esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile».
87.
Gli elementi determinanti, in sede di ponderazione della tutela dell’ambiente con il diritto al segreto commerciale, devono consistere, a mio parere, da un lato, nel contributo apportato dall’informazione in questione alla tutela dell’ambiente e, dall’altro, nel grado di gravità del danno al segreto commerciale derivante dalla divulgazione di tale informazione.
88.
L’obbligo dell’intermediario di rivelare l’identità del produttore risponde all’obiettivo di interesse generale di tutela dell’ambiente.
89.
In via generale, come rilevato dalla Corte nella sentenza 8 settembre 2009, Commissione/Parlamento e Consiglio ( 29 ), il regolamento persegue primariamente, tanto per i suoi scopi quanto per il suo contenuto, la protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare dalle spedizioni internazionali di rifiuti ( 30 ).
90.
Se è vero che la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte prevista dal regolamento per i rifiuti pericolosi costituisce lo strumento tipico della politica dell’ambiente ( 31 ), anche la procedura di informazione prevista per i rifiuti indicati nell’elenco verde risponde a tale scopo. La Corte ha pertanto rilevato che: «la circostanza che il regolamento […] si applichi anche ai rifiuti non pericolosi e ai rifiuti destinati ad essere recuperati, non significa che esso presenti un carattere commerciale e non ridimensiona la sua portata ambientale, in quanto il carattere nocivo per l’ambiente inerisce alla natura stessa di qualsivoglia rifiuto» [ ( 32 )]» ( 33 ).
91.
Indipendentemente dalla loro pericolosità, i rifiuti non possono essere considerati una merce comune. Essi circolano solo «in libertà vigilata» ( 34 ), in quanto i loro spostamenti sono necessariamente ostacolati da esigenze imperative di tutela dell’ambiente.
92.
L’obbligo di indicare il recapito sul documento consegnato al destinatario dei rifiuti appare necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
93.
Esso costituisce una doppia garanzia, di efficacia per le autorità di controllo e di sicurezza per i destinatari incaricati del recupero dei rifiuti.
94.
L’efficacia dei controlli sui rifiuti durante il trasporto o l’arrivo nel luogo di destinazione presuppone, in effetti, che le autorità dello Stato di transito o di quello di destinazione, consultando il documento che accompagna i rifiuti, possano conoscere immediatamente l’identità del produttore, senza essere tenute a rivolgersi al soggetto che organizza la spedizione e che, ai sensi dell’art. 18, n. 1, lett. a), del regolamento, si trova nello Stato di spedizione. Come ha fatto valere il governo belga, tale elemento di informazione rappresenta un criterio per valutare la necessità di procedere a un controllo fisico, necessariamente lungo e costoso in quanto impone il blocco della merce. La necessità di rivolgersi all’intermediario per conoscere l’identità del produttore rallenterebbe quindi le procedure di controllo e presenterebbe, di conseguenza, gravi inconvenienti per i settori di attività, quale il trasporto marittimo, che applicano il principio del «just in time» e lavorano a flusso teso.
95.
Occorre sottolineare che, se è vero che i rifiuti contenuti nell’elenco verde sono considerati di minima pericolosità per l’ambiente e la salute umana, l’obbligo di informazione di cui all’art. 18, n. 1, del regolamento ha come scopo di prevenire i rischi di elusione della procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte prevista per i rifiuti pericolosi. È necessario quindi che le autorità degli Stati membri possano esercitare una sorveglianza continua sul flusso dei rifiuti, dalla produzione al recupero finale, per essere in grado di verificare che essi rientrino effettivamente nell’elenco verde o, qualora ne facciano parte, che non siano stati mescolati con altre sostanze in misura tale da comprometterne il recupero nel rispetto dell’ambiente.
96.
Per quanto riguarda la sicurezza del trattamento, il governo austriaco sottolinea, giustamente, che il destinatario e le autorità di controllo possono garantire che i rifiuti siano trattati in modo ecologicamente corretto proprio attraverso la conoscenza della natura e della composizione dei rifiuti. L’indicazione del produttore di rifiuti può costituire, di per sé, un indice essenziale, quando, ad esempio, si stabilisce che il produttore produce solitamente rifiuti pericolosi. Inoltre, se l’impianto di recupero o le autorità di controllo dello Stato di destinazione ritengono di non avere ricevuto informazioni sufficienti, sarà possibile chiedere al produttore di fornire precisazioni complementari.
97.
La conoscenza dell’identità del produttore rappresenta quindi un’informazione necessaria per il destinatario dei rifiuti, che non deve esserne privato qualora si ricorra ad un intermediario per organizzare la spedizione.
98.
La violazione del diritto alla tutela dei dati coperti da segreto commerciale che potrebbe derivarne mi pare limitata.
99.
Condivido l’analisi della Commissione, la quale sottolinea che, nei rapporti esistenti tra loro, i soggetti coinvolti nella spedizione potrebbero prevedere, a certe condizioni, particolari disposizioni contrattuali per ovviare agli inconvenienti eventualmente derivanti dall’utilizzo, da parte del destinatario, per fini diversi da quelli previsti dal regolamento, di informazioni relative all’identità del produttore.
100.
Mi chiedo inoltre se esista e quale sia la gravità del danno che deriverebbe, all’intermediario, dalla rivelazione dell’identità dei produttori. Gli elementi di informazione forniti nel corso del procedimento scritto e durante l’udienza non consentono di stabilirlo con precisione.
101.
Da tali considerazioni deriva che il regime di informazione istituito dal regolamento per i rifiuti contenuti nell’elenco verde è proporzionato.
102.
Concludo quindi che l’esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento tale da pregiudicare la validità dell’art. 18, nn. 1 e 4, del regolamento, nell’interpretazione da me proposta.
IV — Conclusione
103.
Per i motivi sopra esposti, propongo alla Corte di risolvere le questioni sollevate dal Verwaltungsgericht Mainz nel modo seguente:
«1)
L’art. 18, n. 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 1013, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/31/CE, deve essere interpretato nel senso che esso rinvia soltanto alle disposizioni che impongono il trattamento riservato delle informazioni di cui all’art. 18, n. 1, del regolamento n. 1013/2006, come modificato dalla direttiva 2009/31, nei confronti dei terzi rispetto alla spedizione dei rifiuti.
2)
L’art. 18, n. 1, del regolamento n. 1013/2006, come modificato dalla direttiva 2009/31, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che limiti, per motivi inerenti alla tutela del segreto commerciale, l’accesso del destinatario dei rifiuti alle informazioni concernenti il produttore dei rifiuti, indicate nel punto 6 del documento contenuto nell’allegato VII del medesimo regolamento.
3)
L’esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento tale da pregiudicare la validità dell’art. 18, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1013/2006, come modificato dalla direttiva 2009/31».
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU L 190, pag. 1.
( 3 ) GU L 140, pag. 114, in prosieguo: il «regolamento».
( 4 ) Regolamento relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1).
( 5 ) Direttiva relativa alla sorveglianza ed al controllo all’interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (GU L 326, pag. 31).
( 6 ) GU L 39, pag. 1.
( 7 ) Tutti i rifiuti destinati allo smaltimento sono soggetti alla procedura, più restrittiva, di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al Capo 1 di tale regolamento.
( 8 ) BGB1 2007, pag. 1462.
( 9 ) Gesetz zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Verbringung von Abfällen und des Basler Übereinkommens vom 22. März 1989 über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung
( 10 ) V. sentenza 5 maggio 2011, causa C-316/09, MSD Sharp & Dohme (Racc. pag. I-3249, punto 21, e giurisprudenza cit.).
( 11 ) Nella versione in lingua francese, il verbo è al plurale mentre il soggetto è al singolare («lorsque la législation communautaire et nationale l’exigent»). Nella versione in lingua inglese l’espressione è la seguente: «where this is required by Community and national legislation».
( 12 ) Il corsivo è mio.
( 13 ) V. per una valutazione, da parte della Corte, del significato da attribuire all’uso della congiunzione «o», sentenza 12 luglio 2005, causa C-304/02, Commissione/Francia (Racc. pag. I-6263, punto 83).
( 14 ) Proposta presentata dalla Commissione il 30 giugno 2003 [COM(2003) 379 def.].
( 15 ) Causa C-233/00 (Racc. pag. I-6625).
( 16 ) V. sentenza 16 dicembre 2010, causa C-266/09, Stichting Natuur en Milieu e a. (Racc. pag. I-13119).
( 17 ) Direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).
( 18 ) GU L 124, pag. 1.
( 19 ) Rapporto disponibile in lingua inglese sul sito Internet della Commissione: «Assessment and guidance for the implementation of EU waste legislation in Member States». Alla pagina 23 del rapporto si precisa che:
«In the majority of cases “confidentiality” pursuant to Article 18(4) is interpreted as compliant with data protection law requirements throughout data management by [Competent Authorities].
Ireland is the only Member State which interprets the legislation in a way that “persons who arrange the shipment” (box 1) may omit the information on consignee and recovery facility by referring to the exporter. Box 2 and 7 in this case will be filled with “Confidential — please refer to box 1”».
( 20 ) Nel rapporto della Commissione citato nella nota 18, solo l’autorità slovena ha dichiarato di accettare il ricorso a due moduli [«Slovenia declares that it can also accept if there are two Annex VII documents for the same shipment. In the first could be the data about the producer and in the second the data about recovery, so that you can get all required data» (pag. 25)].
( 21 ) V. art. 24, n. 9, del regolamento.
( 22 ) Gli artt. 24, n. 9, e 25, n. 4, del regolamento non esonerano il notificatore da responsabilità, poiché si limitano a prevedere che la persona che organizza la spedizione sia soggetta agli stessi obblighi che sono imposti al notificatore. Ebbene, secondo la definizione gerarchizzata fornita dall’art. 2, punto 15, lett. a), di tale regolamento, il notificatore è innanzitutto il produttore iniziale [i)].
( 23 ) Gli artt. 24, n. 10, e 25, n. 5, del regolamento fanno espressamente salva l’applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali relative alla responsabilità. Orbene, l’art. 15, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3), prevede che il produttore iniziale o il detentore restino responsabili dell’operazione completa di recupero o di smaltimento anche se i rifiuti sono spediti ad altri soggetti per il trattamento preliminare. Fatto salvo il regolamento, tale disposizione autorizza, d’altro canto, gli Stati membri a precisare le condizioni della responsabilità e a decidere in quali casi il produttore originario conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento o in quali casi la responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena di trattamento.
( 24 ) Causa C-53/85 (Racc. pag. 1965).
( 25 ) Punto 28.
( 26 ) Causa C-36/92 P (Racc. pag. I-1911).
( 27 ) Punti 36 e 37. V. anche sentenza 14 febbraio 2008, causa C-450/06, Varec (Racc. pag. I-581, punto 49).
( 28 ) Punti 51 e 52.
( 29 ) Causa C-411/06 (Racc. pag. I-7585).
( 30 ) Punto 62.
( 31 ) Punto 59 e giurisprudenza cit.
( 32 ) Il corsivo è mio.
( 33 ) Sentenza Commissione/Parlamento e Consiglio, cit. (punto 67 e giurisprudenza cit.).
( 34 ) V. Gillardin, J., «Les déchets: des marchandises en liberté surveillée», L’entreprise et la gestion des déchets, Bruylant, Bruxelles, 1993, pag. 63.
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