CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ELEANOR SHARPSTON
presentate il 15 dicembre 2011 ( 1 )
Causa C-24/11 P
Regno di Spagna
contro
Commissione
«Impugnazione — FEAOG — Spese escluse dal finanziamento comunitario»
1.
Con decisione 2008/68/CE (in prosieguo anche «la decisione controversa») ( 2 ), la Commissione ha apportato rettifiche finanziarie agli aiuti comunitari ( 3 ) alla produzione d’olio d’oliva e ai seminativi in Spagna. In data 12 novembre 2010, il Tribunale ( 4 ), nella causa T-113/08, Regno di Spagna/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), ha respinto la richiesta della Spagna per il parziale annullamento della suddetta decisione. Il Regno di Spagna ha proposto impugnazione avverso alcuni punti della sentenza.
Contesto normativo
Finanziamento della politica agricola comune (la «PAC»)
2.
La decisione 2008/68/CE esclude dal finanziamento comunitario, tra altre, la spesa sostenuta negli anni finanziari dal 2000 al 2004 in relazione alla produzione d’olio d’oliva in Spagna. All’epoca dei fatti, il finanziamento della PAC era disciplinato dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ( 5 ). Sebbene il suddetto regolamento sia stato abrogato nel 2005, esso ha continuato ad applicarsi fino al 15 ottobre e al 31 dicembre 2006 alle spese effettuate, rispettivamente, dagli Stati membri e dalla Commissione ( 6 ). Esso perciò si applica alla spesa interessata dalla decisione controversa.
3.
Fino all’anno 2005, la PAC è stata finanziata attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ( 7 ). Il finanziamento è stato realizzato per il tramite di organismi nazionali pagatori riconosciuti in conformità del diritto comunitario e nazionale, dopo il versamento da parte della Commissione di anticipi sul computo degli esborsi effettuati nel periodo di riferimento ( 8 ). Il FEAOG ha finanziato esclusivamente gli esborsi effettuati in conformità al diritto comunitario.
4.
Il quinto considerando del Preambolo del regolamento n. 1258/1999 affermava che «la responsabilità di controllare le spese del Fondo, sezione garanzia, [e la loro conformità con il diritto comunitario] spetta, innanzi tutto, agli Stati membri». Statuiva, inoltre, che la Commissione «deve verificare le condizioni nelle quali sono avvenuti i pagamenti e i controlli» e che tali spese possono essere finanziate «solamente qualora tali condizioni offrano tutte le garanzie necessarie riguardo alla conformità con le norme comunitarie».
5.
In base all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999, la Commissione poteva avviare una procedura di verifica della conformità della spesa attribuita al FEAOG, sezione garanzia, alle norme comunitarie e, se necessario, imporre rettifiche finanziarie e recuperare spese dagli Stati membri.
6.
Il secondo comma dell’articolo 7, paragrafo 4, disponeva che:
«Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti cercano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare».
7.
La Commissione non poteva escludere determinate tipologie di spesa dal finanziamento comunitario. Infatti, il quinto comma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999, prevedeva che la Commissione non potesse escludere:
«(a)
le spese di cui all’articolo 2 eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;
(…)» ( 9 ).
8.
Il regolamento della Commissione n. 1663/95 disciplinava le procedure per la liquidazione degli anticipi da parte del FEAOG, sezione garanzia ( 10 ). Tale regolamento è stato emendato nel 1999 con effetto dal 30 ottobre 1999, ma continua ad applicarsi alla liquidazione degli anticipi anteriori e per l’anno finanziario 2006 ( 11 ). Pertanto esso si applica alla spesa interessata dalla decisione controversa.
9.
L’articolo 8 del regolamento n. 1663/95 descriveva la procedura da seguire:
«1. Qualora ritenga, a seguito di un’indagine, che le spese non sono effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, la Commissione comunica allo Stato membro interessato le proprie risultanze e indica i provvedimenti da adottare per garantire, in futuro, l’osservanza delle norme stesse.
La comunicazione fa riferimento al presente regolamento. Lo Stato membro risponde entro due mesi e la Commissione può conseguentemente modificare la sua posizione. In casi giustificati, la Commissione può accordare una proroga del termine per la risposta.
Alla scadenza del termine stabilito per la risposta, i servizi della Commissione convocano una discussione bilaterale ed entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, nonché sulla valutazione della gravità dell’infrazione e del danno finanziario arrecato alla Comunità europea. In esito a tale discussione e dopo un’eventuale data fissata dalla Commissione, di concerto con lo Stato membro, dopo la discussione bilaterale per la comunicazione di informazioni supplementari o, qualora lo Stato membro non accetti la convocazione nel termine fissato dalla Commissione, dopo la scadenza di tale termine, quest’ultima comunica ufficialmente le sue conclusioni allo Stato membro facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione. Fatte salve le disposizioni del quarto comma del presente paragrafo, tale comunicazione valuta le spese di cui sarà proposta l’esclusione in virtù dell’articolo [7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999].
Lo Stato membro informa la Commissione quanto prima possibile dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto delle norme comunitarie e della data effettiva della loro attuazione. La Commissione adotta, se del caso, una o più decisioni in applicazione dell’articolo [7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999] per escludere fino alla data effettiva di attuazione dei provvedimenti le spese per le quali non sono state rispettate le norme comunitarie.
2. Le decisioni di cui [all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999] sono adottate in seguito all’esame delle relazioni predisposte dall’organo di conciliazione a norma della decisione n. 94/442/CE.
(…)».
Aiuti alla produzione di olio d’oliva
10.
All’epoca dei fatti, il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio ( 12 ) stabiliva le norme generali per la concessione di aiuti alla produzione d’olio d’oliva. I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 14 del suddetto regolamento prevedevano che gli Stati membri produttori applicassero «un regime di controlli per garantire che il prodotto per il quale è concesso l’aiuto possa beneficiarne» e verificassero «l’attività di ciascuna organizzazione di produttori e di ciascuna unione, in particolare le operazioni di controllo effettuate da tali organismi». A tali fini, fu richiesto agli Stati membri di utilizzare schedari computerizzati ( 13 ).
11.
A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 154/75 del Consiglio, gli Stati membri erano anche tenuti a istituire uno schedario oleicolo contenente informazioni su tutte le aziende oleicole situate sul loro territorio ( 14 ).
12.
Il Regolamento (CE) della Commissione n. 2366/98 ( 15 ) fissava i requisiti per la concessione degli aiuti ai produttori di olio d’oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/2001.
13.
Gli aiuti erano basati sulla quantità di olio d’oliva vergine effettivamente prodotta ( 16 ). In base all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2366/98, tale quantità doveva essere determinata tenendo in considerazione le informazioni ricavate dallo schedario oleicolo, dal sistema di informazione geografica per la coltivazione delle olive (GIS oleicolo) o dalle dichiarazioni di coltura, dagli schedari informatizzati, dalle prove di triturazione fornite dal frantoio riconosciuto e dai risultati dei controlli effettuati. Gli articoli dal 22 al 31 del suddetto regolamento contenevano obblighi più dettagliati in relazione a quali informazioni dovessero essere raccolte e quali controlli fossero necessari.
14.
Il Regolamento n. 2366/98 prevedeva, altresì, che ai produttori fosse versato un anticipo sulle somme a loro dovute e che il saldo venisse pagato dagli Stati membri alla conclusione dei controlli previsti ( 17 ). Se emergevano incoerenze nelle quantità registrate o altra forma di irregolarità, la domanda di aiuto avrebbe potuto essere respinta.
Il procedimento che ha condotto alla decisione controversa
15.
A seguito di controlli effettuati nel febbraio 2002 e nel luglio 2003 sulle spese effettuate per gli aiuti alla produzione di olio d’oliva in Spagna, la Commissione informava le autorità spagnole, con note dell’11 luglio 2002 (AGR 16844) e del 23 marzo 2004 (AGR 8316), dei risultati delle proprie indagini.
16.
In data 24 novembre 2004, la Commissione invitava le autorità spagnole ad un incontro bilaterale, che si teneva il 21 dicembre 2004.
17.
Il 10 novembre 2005, la Commissione inviava le minute del suddetto incontro alle autorità spagnole, che rispondevano con note del 13 e del 16 gennaio 2006.
18.
L’11 agosto 2006, la Commissione notificava formalmente le proprie conclusioni alle autorità spagnole, proponendo rettifiche forfettarie per gli anni finanziari in questione.
19.
Successivamente, le autorità spagnole richiedevano, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione 94/442/CE della Commissione, la «conciliazione», vale a dire la mediazione ( 18 ). Il 15 marzo 2007, l’organo di conciliazione redigeva la sua relazione conclusiva.
20.
La Commissione, quindi, predisponeva una relazione di sintesi, datata 3 settembre 2007.
21.
Il 20 dicembre 2007, la Commissione adottava la decisione controversa, escludendo dal finanziamento comunitario talune spese connesse agli aiuti forniti a produttori di olio d’oliva spagnoli e al settore dei seminativi ( 19 ).
22.
Si è affermato che la decisione controversa è stata adottata in base «alle indagini effettuate, all’esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione» ( 20 ). Quali motivazioni per le rettifiche finanziarie sono state addotte, per talune spese, «lacune nel controllo delle dichiarazioni di colture, nel controllo delle rese e nel seguito dato ai controlli dei frantoi» e, per altre «assenza di controlli per le dichiarazioni di culture e lacune nel controllo delle rese e nel seguito dato ai controlli dei frantoi» ( 21 ).
23.
L’impatto finanziario della decisione controversa ammontava a circa 184 milioni di euro.
La sentenza impugnata
24.
Con domanda presentata al Tribunale il 29 febbraio 2008, il Regno di Spagna ha chiesto il parziale annullamento della decisione controversa nella misura in cui: i) ha applicato una rettifica forfettaria del 5% agli aiuti alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001, ad eccezione della quota relativa alla campagna di commercializzazione 1999/2000 in Andalusia, e ii) ha applicato una correzione forfettaria del 2% agli aiuti per il settore dei seminativi in Andalusia richiesti negli anni 2003 e 2004.
25.
Il Tribunale ha respinto integralmente la domanda e ha ordinato al Regno di Spagna di pagare le spese.
26.
Il governo spagnolo deduce tre motivi di annullamento. Questi concernono l’esame da parte del Tribunale del fatto se la Commissione abbia violato l’articolo 8 del regolamento n. 1663/95 (punti 61-70 della sentenza impugnata) e se la Commissione abbia mancato di osservare il termine di ventiquattro mesi previsto dall’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999 (punti 118-125 della sentenza impugnata).
Fondamento giuridico della decisione definitiva della Commissione relativamente alle campagne di commercializzazione 1998/1999 e 1999/2000.
27.
Al punto 64 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato come fosse pacifico che la decisione controversa fosse basata su un’insufficiente attuazione, da parte delle autorità spagnole, delle raccomandazioni della Agencia para el Aceite de Oliva (nel prosieguo: la «AAO») a seguito delle verifiche da questa effettuate sui frantoi (la prima irregolarità) e della mancata operatività degli schedari computerizzati e del registro oleicolo (la seconda irregolarità).
28.
Il Tribunale ha rilevato (punto 65) che la Commissione aveva accettato che la prima irregolarità non fosse specificamente indicata nella nota AGR 16844. In tale nota, invero, la Commissione si era detta soddisfatta del lavoro dell’AAO.
29.
Il Tribunale ha dichiarato, al punto 66, che tali fatti non impedivano alla Commissione di decidere che fosse stato dato insufficiente seguito alle raccomandazioni dell’AAO e, conseguentemente, di escludere talune spese dal finanziamento comunitario «tenuto conto delle informazioni e delle cifre fornite dalle autorità spagnole, specificamente nell’ambito dell’incontro bilaterale del 21 dicembre 2004».
30.
Quanto alla seconda irregolarità, il Tribunale ha osservato, al punto 67, che la Spagna accettava che la nota AGR 16844 si riferisse, sebbene in termini leggermente differenti rispetto a quelli utilizzati successivamente nella relazione di sintesi, a lacune nell’uso degli schedari informatizzati e del registro oleicolo. Il Tribunale ha, altresì, citato, al punto 68, il paragrafo 1 dell’Allegato A1 alla nota, in cui si affermava che era già noto che le risorse in questione non erano sempre in funzione. La nota con cui si convocava l’incontro bilaterale rendeva chiaro che le questioni da discutersi costituivano parte di una trafila ininterrotta di note lacune (punto 69).
31.
Al punto 70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha pertanto respinto l’argomentazione avanzata dalla Spagna secondo cui la Commissione avrebbe violato l’articolo 8 del regolamento n. 1663/95, basando la decisione definitiva relativa alle campagne di commercializzazione 1998/1999 e 1999/2000 su un’estrapolazione di osservazioni effettuate in altre indagini, piuttosto che sui risultati dell’inchiesta del febbraio 2002 comunicati con la nota AGR 16844.
Data rilevante ai fini del computo del termine di ventiquattro mesi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999
32.
Al punto 119, il Tribunale ha rilevato come fosse incontroverso che la Commissione avesse notificato i risultati dell’inchiesta nella nota dell’11 luglio 2002, AGR 16844 ai sensi del primo comma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95, nonché conformemente alla giurisprudenza ( 22 ). Il Tribunale ha osservato, al punto 120, che la suddetta nota era stata notificata il 15 luglio 2002.
33.
Il Tribunale ha proseguito esaminando, ai punti 121-124, la data delle spese cui la decisione controversa si applicava. Dopo aver ricordato che nessuno dei pertinenti regolamenti aveva determinato tale data, ha applicato l’interpretazione data dalla Corte, nella causa C-329/00, Regno di Spagna/Commissione ( 23 ), al quinto comma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 729/70 (che è stato abrogato, e aveva lo stesso contenuto normativo del quinto comma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999). Nella suddetta causa, la Corte ha affermato che la data rilevante è quella in cui è stato determinato l’ammontare definitivo degli aiuti e (il saldo) è stato pagato.
34.
Al pari dei produttori di banane dei cui aiuti si discuteva nella causa C-329/00, anche i produttori d’olio d’oliva nel presente procedimento hanno ricevuto un anticipo sull’ammontare degli aiuti richiesti. A differenza dei produttori di banane, però, al fine di ricevere il suddetto anticipo non hanno avuto bisogno di presentare una garanzia. Essi hanno ricevuto il saldo una volta considerati i risultati delle verifiche effettuate dallo Stato membro. In tali circostanze, il Tribunale ha dichiarato che la data rilevante era quella del pagamento del saldo.
35.
Nel caso degli aiuti alla produzione d’olio d’oliva relativi alla campagna di commercializzazione 1998/1999, tali pagamenti sono stati effettuati tra il 21 settembre 2000 e il 14 ottobre 2000 e, perciò, entro i ventiquattro mesi precedenti la data della notifica della nota AGR 16844 (il 15 luglio 2002).
36.
Di conseguenza, il Tribunale ha respinto, al punto 125, l’eccezione secondo cui la Commissione avrebbe violato l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999, nella misura in cui la decisione controversa riguardava spese effettuate oltre i ventiquattro mesi precedenti la notifica scritta dei risultati dell’indagine.
L’impugnazione
37.
Il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata ed emettere una decisione definitiva che:
—
annulli tutte le rettifiche finanziarie relative agli aiuti alla produzione d’olio d’oliva di cui alla sentenza impugnata;
—
in subordine, annulli le rettifiche finanziarie riguardanti spese i cui anticipi sono stati pagati prima del 24 novembre 2002; o,
—
in ulteriore subordine, annulli le rettifiche finanziarie riguardanti spese i cui anticipi sono stati pagati prima del 15 luglio 2000.
38.
La Commissione chiede che la Corte respinga i motivi di impugnazione presentati dalla Spagna in quanto infondati. In subordine, la Commissione deduce che, anche qualora la Corte ritenesse fondati tali motivi, ciò non porterebbe all’annullamento delle rettifiche finanziarie, dal momento che la Spagna non ha contestato gli altri motivi posti a base delle stesse.
Primo motivo di impugnazione
Argomenti delle parti
39.
Il governo spagnolo deduce che il Tribunale ha violato l’articolo 8 del Regolamento n. 1663/95 riconoscendo (punto 66) che le rettifiche finanziarie della Commissione possano essere fondate su irregolarità non indicate nella sua prima comunicazione scritta (nota AGR 16844 con la quale furono comunicati i risultati dell’inchiesta del febbraio 2002), mentre afferma (punto 63) che la comunicazione scritta deve identificare adeguatamente i risultati dell’inchiesta e quindi le irregolarità alla base delle rettifiche finanziarie. Esso ritiene che il ragionamento del Tribunale di cui ai punti 63 e 66 presenti una contraddizione interna. Il Tribunale avrebbe dovuto statuire che la decisione finale non poteva essere basata su un’insufficiente attuazione da parte delle autorità spagnole delle raccomandazioni dell’AAO, in quanto tale irregolarità non era stata specificata nella nota AGR 16844.
40.
Il governo spagnolo aggiunge che il fatto che la Commissione abbia menzionato l’irregolarità in questione per la prima volta nella nota del 24 novembre 2004, con cui si convocava l’incontro bilaterale, non indebolisce la sua tesi che il ragionamento svolto dal Tribunale ha violato l’articolo 8 del Regolamento n. 1663/95. Il breve riferimento a detta censura nella nota è insufficiente per concludere che le autorità spagnole avrebbero potuto esercitare adeguatamente il loro diritto alla difesa nel corso dell’incontro bilaterale. All’udienza, la Spagna ha sostenuto che l’iniziale comunicazione scritta può essere paragonata al parere motivato della Commissione nei procedimenti di infrazione di cui all’articolo 258 TFEU (ex articolo 226 CE). Proprio come un procedimento di infrazione non può essere basato su un motivo non esposto nel parere motivato, una rettifica finanziaria alla spesa agricola non può basarsi su una irregolarità non indicata in quella prima comunicazione scritta.
41.
La Commissione ammette che la comunicazione scritta di cui al primo comma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95, deve informare lo Stato membro delle censure in modo tale da stabilire un dialogo e mettere lo Stato membro in grado di esercitare il suo diritto alla difesa. Tuttavia, lo Stato membro non può esigere che la suddetta comunicazione scritta debba già contenere tutti i dettagli riguardanti tali censure, in quanto la comunicazione dà semplicemente inizio alla fase amministrativa del procedimento. Indubbiamente, la Commissione non è stata in grado di fornire dettagli circa la prima irregolarità in quanto, come dimostra la nota AGR 16844, era in attesa di ricevere informazioni dalla Spagna sull’attuazione, da parte delle autorità nazionali, delle sanzioni raccomandate dall’AAO ( 24 ).
42.
Nel caso di specie, alla Spagna è stata data ogni opportunità di fare presente la propria posizione. Alla luce delle informazioni fornite nel corso del procedimento, la Commissione era legittimata a concludere che fosse stato dato insufficiente seguito alle raccomandazioni dell’AAO.
43.
La Commissione, inoltre, afferma che la comunicazione scritta e il parere motivato rispondono a fini diversi. L’ultimo completa la fase amministrativa del procedimento che porta ad un’azione di infrazione, mentre la prima dà inizio alla procedura che può eventualmente sfociare nella decisione di applicare rettifiche finanziarie.
Valutazione
44.
Il primo motivo di impugnazione solleva due questioni.
45.
La prima questione consiste nello stabilire se il ragionamento del Tribunale sia contraddittorio nell’accettare che la Commissione potesse basare la sua decisione finale su un’irregolarità riguardante la mancata attuazione da parte delle autorità spagnole delle raccomandazioni dell’AAO, sebbene la nota AGR 16844 affermasse che l’AAO aveva adempiuto in modo soddisfacente.
46.
Io non rilevo alcun errore nel ragionamento del Tribunale.
47.
Al punto 66 della sentenza impugnata, il Tribunale correttamente afferma che le osservazioni di cui alla nota AGR 16844 si riferiscono al lavoro della stessa AAO. L’irregolarità sulla quale la Commissione ha basato la sua decisione definitiva era differente. Essa concerneva la mancata attuazione da parte delle autorità spagnole del lavoro svolto dall’AAO.
48.
A mio parere, la posizione assunta dal Tribunale con riferimento alla nota AGR 16844 non è in contraddizione con la conclusione che la Commissione potesse basare la sua decisione definitiva sull’insufficiente attuazione da parte delle autorità spagnole delle raccomandazioni dell’AAO (la prima irregolarità).
49.
La seconda questione consiste nello stabilire se il Tribunale ha erroneamente interpretato e applicato l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95, intendendo che la decisione definitiva della Commissione di rifiutare il finanziamento della spesa potesse basarsi su un’irregolarità non indicata nella nota AGR 16844.
50.
Non sono di questa opinione.
51.
In sintesi, il Tribunale ha accolto la tesi per cui una comunicazione scritta che non ha specificatamente identificato un’irregolarità – e quindi non ha indicato le misure da adottare per correggere tale irregolarità – può ancora soddisfare i requisiti di cui al primo comma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95.
52.
A mio avviso, si tratta di una lettura corretta di quella disposizione.
53.
Il combinato disposto dell’articolo 8 del regolamento n. 1663/95 e dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999 disciplina la procedura per la liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG.
54.
Per stabilire se ed in quali circostanze la decisione definitiva della Commissione possa essere basata su un’irregolarità non indicata nella comunicazione scritta di cui al primo comma dell’articolo 8, paragrafo 1, è necessario considerare lo scopo di tale comunicazione e la procedura a cui ha dato inizio.
55.
A mio avviso, all’epoca, la comunicazione scritta costituiva un passaggio intermedio tra la fase investigativa e quella amministrativa della procedura per la liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG.
56.
Tale procedura iniziava con l’inchiesta della Commissione per accertare se la spesa fosse stata effettuata secondo le regole della Comunità. Per dimostrare che ciò non si era verificato, la Commissione doveva «corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito di tali controlli o di tali dati» ( 25 ). Tuttavia, non spettava alla Commissione fornire la piena prova che i controlli eseguiti dalle autorità nazionali fossero inadeguati o che i dati da queste presentati fossero errati ( 26 ). La ragione per questo temperamento dell’onere della prova di cui gode la Commissione è dovuto al fatto che «è lo Stato membro che dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti del FEAOG, ed è quindi tale Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli o dei propri dati nonché, eventualmente, dell’inesattezza delle affermazioni della Commissione» ( 27 ).
57.
Se, al termine dell’indagine, la Commissione riteneva che la spesa non fosse stata effettuata nel rispetto delle norme comunitarie, essa era tenuta a «comunica[re] allo Stato membro interessato le proprie risultanze e indica[re] i provvedimenti da adottare per garantire, in futuro, l’osservanza delle norme stesse» ( 28 ).
58.
La comunicazione scritta, perciò, segnava l’inizio della fase amministrativa del procedimento che doveva concludersi al termine «dello specifico procedimento contraddittorio» ( 29 ). Nel corso di tale procedimento, agli Stati membri interessati doveva essere garantita «debitamente (…) la possibilità di esporre le loro ragioni» ( 30 ).
59.
La Corte ha affermato che la comunicazione scritta assolve la sua funzione di avvertimento se dà allo Stato membro interessato «una perfetta conoscenza delle riserve della Commissione e delle rettifiche che verosimilmente verranno disposte relativamente al settore in questione» ( 31 ).
60.
Il secondo comma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999 disponeva, altresì, che a seguito della notifica dei risultati dell’indagine della Commissione e delle repliche dello Stato membro, la soluzione da adottare doveva essere concordata da entrambe le parti. Pertanto, sembrerebbe che l’iniziale comunicazione scritta non dovesse indicare in modo definitivo ed esaustivo le misure da adottare per garantire che la spesa fosse effettuata conformemente al diritto comunitario.
61.
A seguito della notifica della comunicazione scritta, allo Stato membro in questione è stata data l’opportunità di replicare ( 32 ). La Commissione avrebbe potuto chiedergli di presentare informazioni supplementari. Lo Stato membro non poteva contestare le conclusioni della Commissione con mere dichiarazioni. Esso doveva dimostrare che le affermazioni della Commissione erano errate ( 33 ). Se non fosse stato in grado di fare ciò, le conclusioni della Commissione avrebbero potuto legittimamente ingenerare seri dubbi in merito all’esistenza di adeguate ed efficaci misure di sorveglianza e controllo ( 34 ). Il secondo comma dell’articolo 8, paragrafo 1, stabiliva che «la Commissione [potesse] modificare la sua posizione» in risposta alla replica dello Stato membro ( 35 ).
62.
Successivamente, «la Commissione (…) convoca[va] una discussione bilaterale» ( 36 ). Lo scopo di questo incontro era «di raggiungere un accordo sulle misure da adottare nonché sulla valutazione della gravità dell’infrazione e del danno finanziario arrecato alla Comunità europea» ( 37 ). A seguito di tale incontro, lo Stato membro avrebbe potuto chiedere a un organismo di conciliazione di mediare le diverse posizioni delle parti ( 38 ). Nell’assumere la decisione definitiva in merito all’opportunità di rifiutare il finanziamento della spesa, la Commissione avrebbe dovuto esaminare la relazione dell’organismo di conciliazione ( 39 ).
63.
A mio avviso, questa procedura è stata ideata per creare un dialogo tra la Commissione e lo Stato membro, per scambiare informazioni e per offrire allo Stato membro interessato l’opportunità di esercitare il suo diritto alla difesa e dimostrare l’inaccuratezza delle conclusioni della Commissione.
64.
Pertanto, si richiedeva alla Commissione di indicare nella comunicazione scritta, letta nel suo complesso, i suoi timori circa l’esistenza di irregolarità basati sulla sua conoscenza dei fatti disponibili al tempo dell’invio della comunicazione. Le informazioni di cui alla comunicazione avrebbero, quindi, potuto essere smentite dallo Stato membro interessato ed integrate con informazioni supplementari presentate durante la fase amministrativa del procedimento.
65.
Pertanto, io non escludo che la Commissione avesse la possibilità di comunicare, negli stadi successivi della fase amministrativa del procedimento, nuove irregolarità relative alla spesa sotto inchiesta, a condizione che lo avesse fatto in tempo utile, mettendo in grado lo Stato membro di esercitare in pieno il suo diritto alla difesa e di conoscere le misure da adottare. All’udienza, la Spagna è sembrata convenire su questo punto. Essa ha ammesso che l’inserimento di un fatto che dà origine a timori come punto all’ordine del giorno per l’incontro bilaterale avrebbe potuto mettere uno Stato membro in grado di esercitare il suo diritto di difesa anche qualora tale censura non fosse stata indicata nella iniziale comunicazione scritta.
66.
Io concordo con la Commissione che la comunicazione scritta iniziale non può essere paragonata al parere motivato nei procedimenti di infrazione di cui all’articolo 258 TFUE. Con l’emissione di un parere motivato, la Commissione completa lo stadio finale del procedimento amministrativo precontenzioso prima di avviare un’azione di infrazione. La comunicazione scritta iniziale di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95, invece, ha costituito il primo passo della fase amministrativa della procedura che si è conclusa, in questo caso, con la decisione definitiva della Commissione di rifiutare la spesa e applicare rettifiche finanziarie.
67.
Se, nonostante ciò, la Corte è nondimeno disposta a prendere in considerazione l’analogia con la fase amministrativa dei procedimenti di infrazione, io ritengo che la comunicazione scritta iniziale sembra essere molto più simile ad una lettera di diffida. Una lettera di diffida, proprio come la comunicazione scritta iniziale, «necessariamente può consistere solo in un primo e succinto riassunto degli addebiti», ma deve essere «sufficientemente chiar[a] per consentire [allo Stato membro interessato] di far valere i propri argomenti di difesa, come dimostra lo svolgimento [della fase precontenziosa e amministrativa] del procedimento» ( 40 ).
68.
Per quanto attiene al fondamento giuridico della decisione definitiva della Commissione, io aggiungo che la Corte ha affermato che «la motivazione di una decisione deve essere considerata sufficiente qualora lo Stato destinatario sia stato strettamente associato al procedimento di elaborazione di tale decisione e conoscesse i motivi per i quali la Commissione riteneva di non dover imputare al FEAOG l’importo controverso» ( 41 ).
69.
Perciò io ritengo che l’articolo 8 del regolamento n. 1663/95 non precludeva alla Commissione di basare la sua decisione definitiva su un’irregolarità che non era stata indicata nella comunicazione scritta iniziale, bensì in un momento successivo, a condizione che il diritto alla difesa dello Stato membro fosse salvaguardato. Mi sembra che questo criterio sia stato ampiamente soddisfatto nella fattispecie.
70.
È pacifico che la Commissione abbia espressamente comunicato la prima irregolarità nella sua nota del 24 novembre 2004 con cui ha convocato l’incontro bilaterale. Detta nota faceva seguito alla nota AGR 16844 e alla replica della Spagna alla suddetta nota. Essa confermava i crescenti timori della Commissione relativamente al seguito dato dalle autorità spagnole alle raccomandazioni dell’AAO.
71.
È anche incontroverso che (come affermato al punto 66 della sentenza impugnata) le conclusioni della Commissione in merito a questa irregolarità sono state raggiunte nel corso della fase amministrativa del procedimento iniziato con la comunicazione scritta e che esse si sono basate su informazioni e cifre presentate dalle autorità spagnole, in special modo durante l’incontro bilaterale del 21 dicembre 2004.
72.
Io aggiungo che la Spagna non sembra contestare la valutazione del Tribunale (punto 66) secondo cui l’affermazione riguardante l’AAO, contenuta nella comunicazione scritta, palesava l’importanza da attribuirsi all’attuazione delle raccomandazioni dell’AAO. In effetti, all’udienza, la Spagna non ha contestato che la Commissione avesse previamente richiesto la prova, ivi inclusa la nota AGR 16844, che le autorità nazionali avessero dato attuazione alle sanzioni raccomandate dall’AAO.
73.
Successivamente alla notifica della nota AGR 16844, la Spagna ha avuto l’opportunità di contestare le censure della Commissione, adducendo prove che dimostrassero il contrario, in tre occasioni: nel corso dell’incontro bilaterale, nelle sue lettere di replica al resoconto della Commissione su detto incontro e nel corso del procedimento di conciliazione. Pertanto, io ritengo che, guardando al procedimento nel suo insieme, alla Spagna siano state garantite sufficienti opportunità di esercitare il diritto alla difesa e dimostrare che le autorità nazionali avevano dato attuazione alle raccomandazioni dell’AAO.
74.
La Spagna, inoltre, non eccepisce che la Commissione in questo caso abbia comunicato le sue censure circa l’attuazione delle raccomandazioni dell’AAO in ritardo o in termini generici, come parte di una strategia volta a posporre la data a partire dalla quale il termine di ventiquattro mesi, di cui al quinto comma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999, inizia a decorrere. All’udienza, la Spagna ha ipotizzato che l’interpretazione data dalla Commissione all’articolo 8, potrebbe condurre a un tale esito. Tuttavia, non ha sostenuto che la Commissione abbia agito in tale maniera nel caso di specie.
75.
Ne consegue che la nota AGR 16844 ha soddisfatto i requisiti di una comunicazione scritta agli scopi del primo comma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95.
76.
Di conseguenza, sono dell’opinione che il Tribunale non ha errato nel riconoscere che la decisione finale della Commissione di rifiutare il finanziamento della spesa potesse basarsi su una irregolarità non indicata nella nota AGR 16844 e nel considerare il procedimento nel suo complesso.
77.
Pertanto, respingo il primo motivo di impugnazione.
Secondo motivo di impugnazione
Argomenti delle parti
78.
Il governo spagnolo deduce che il Tribunale ha violato gli articoli 36 e 53 dello Statuto della Corte di Giustizia ( 42 ), non avendo sufficientemente motivato la sua decisione, in quanto non ha menzionato e, di conseguenza, non si è pronunciato su un punto essenziale della domanda presentata dalla Spagna nel corso dell’udienza, riguardante il termine di 24 mesi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999.
79.
All’udienza dinnanzi al Tribunale, la Spagna ha avanzato tre argomentazioni con riferimento alle conseguenze delle presunte omissioni della nota AGR 16844. Essa ha sostenuto che dette omissioni diano luogo a: (i) la dichiarazione di invalidità delle rettifiche finanziarie concernenti le campagne di commercializzazione 1998/1999 e 1999/2000 di cui alla nota AGR 16844; (ii) in subordine, la dichiarazione di invalidità della rettifica finanziaria relativa alla campagna di commercializzazione 1998/1999, nel caso in cui detta campagna di commercializzazione fosse considerata coperta da un’inchiesta che è stata oggetto di un’altra comunicazione scritta; o (iii) in ulteriore subordine, la dichiarazione di invalidità delle rettifiche finanziarie relative alla spesa effettuata in data anteriore al 24 novembre 2000, ossia ventiquattro mesi prima della nota del 24 novembre 2002 con cui si è indetto l’incontro bilaterale.
80.
La Spagna lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi, implicitamente o esplicitamente, in merito a detti argomenti nelle parti della sentenza che trattano della presunta violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95, e del mancato rispetto del termine di ventiquattro mesi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/99. Essa aggiunge che gli argomenti sono stati verbalizzati in una nota che precisava le affermazioni rese dal suo rappresentante, recapitata agli interpreti prima dell’udienza.
81.
La Commissione afferma che la motivazione del Tribunale può essere implicita piuttosto che esplicita, purché consenta ai soggetti interessati di conoscere le ragioni sulla base delle quali le loro eccezioni sono state respinte.
Valutazione
82.
Secondo costante giurisprudenza, una sentenza deve far apparire in modo chiaro e inequivoco il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale ( 43 ). Il Tribunale non è tenuto a replicare a tutti gli argomenti invocati dal ricorrente specialmente se tali argomenti non avevano un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non erano fondati su elementi di prova circostanziati ( 44 ). La motivazione può essere implicita a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo ( 45 ).
83.
Io ritengo che la decisione impugnata abbia trattato adeguatamente delle tre argomentazioni avanzate dalla Spagna.
84.
Inizio con il considerare il modo in cui il Tribunale ha affrontato il terzo argomento, ovvero se le rettifiche finanziarie relative alle spese sostenute prima del 24 novembre 2000 debbano essere dichiarate invalide.
85.
Al punto 120, il Tribunale sostiene che il termine di ventiquattro mesi deve essere calcolato a partire dal 15 luglio 2002, data in cui la Commissione ha notificato i risultati dell’inchiesta alla Spagna. Ciò è coerente con il quinto comma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999 e con il rigetto da parte del Tribunale dell’eccezione per cui la Commissione avrebbe violato l’articolo 8 del regolamento n. 1663/95, apportando rettifiche finanziarie basate su irregolarità non indicate nella nota AGR 16844. Nel raggiungere tale conclusione, il Tribunale ha necessariamente respinto la deduzione della Spagna che il limite di ventiquattro mesi vada calcolato a partire da un diverso momento, come la data della nota con cui si è indetto l’incontro bilaterale (il 24 novembre 2002).
86.
Anche il motivo di impugnazione relativo alla prima e seconda argomentazione presentato all’udienza deve essere respinto.
87.
Il Tribunale ha ritenuto (punto 119) che la nota AGR 16844 costituisse la comunicazione scritta ai sensi del primo comma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95. Ha accettato (punto 66) che la Commissione fosse legittimata ad apportare rettifiche finanziarie basate su una irregolarità non indicata in quella nota, ma che tenessero conto di informazioni e cifre presentate successivamente dalle autorità spagnole, in special modo nel corso dell’incontro bilaterale del21 dicembre 2004. Ne consegue che il Tribunale non ha ritenuto che le correzioni finanziarie per le campagne di commercializzazione 1998/1999 e 1999/2000, di cui alla decisione controversa, mancassero di una base giuridica idonea nell’inchiesta coperta dalla nota AGR 16844 e dovessero, pertanto, essere annullate. Il ragionamento del Tribunale, perciò, ha consentito alla Spagna di accertare perché la sua prima e seconda argomentazione non fossero state prese in considerazione.
88.
Pertanto, ritengo che il secondo motivo di impugnazione debba essere respinto.
Terzo motivo di impugnazione
Le argomentazioni delle parti
89.
Il Governo spagnolo lamenta che il Tribunale ha violato il quinto comma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999, i) calcolando il termine di ventiquattro mesi dalla data della notifica della nota AGR 16844, sebbene tale nota non specificasse tutte le ragioni alla base delle rettifiche finanziarie; e ii) richiamando una sentenza della Corte che non trova applicazione in un settore come quello della produzione dell’olio d’oliva, al fine di affermare che la data da prendere in considerazione per determinare il momento in cui è stata effettuata la spesa è quella del pagamento del saldo e non quella del pagamento dell’anticipo.
90.
La prima parte di questo motivo di impugnazione è condizionata: se la Corte confermasse l’opinione del Tribunale secondo cui la decisione definitiva poteva essere basata su irregolarità non indicate nella nota AGR 16844, il governo spagnolo ritiene che il Tribunale avrebbe ciononostante errato, al punto 120, omettendo di calcolare il termine di ventiquattro mesi a partire dal 24 novembre 2002 (data in cui le irregolarità sono state comunicate per la prima volta).
91.
La seconda parte riguarda il significato della frase «spesa (…) effettuata» di cui al quinto comma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999. Il governo spagnolo deduce che il Tribunale ha errato, al punto 122, usando la data del pagamento del saldo rimanente, piuttosto che quella dell’anticipo, come data in cui è stata effettuata la spesa (e perciò come data di decorrenza del termine di ventiquattro mesi).
92.
La Spagna sostiene che il Tribunale ha errato nell’applicare il ragionamento di cui alla sentenza nella causa C-329/00 ( 46 ). Gli anticipi versati subordinatamente alla presentazione di una garanzia non possono essere correttamente paragonati agli anticipi versati per gli aiuti che costituiscono l’oggetto della presente controversia. Gli aiuti per le banane sono destinati alla commercializzazione. Vengono, pertanto, garantiti subordinatamente alla presentazione di una garanzia. Ogni versamento di anticipo di detti aiuti è perciò provvisorio e subordinato alla verifica del fatto se le banane siano state debitamente commercializzate in conformità al diritto comunitario. I versamenti degli acconti ai produttori oleicoli sono differenti. Essi costituiscono una tipologia di deposito e questi anticipi vengono corrisposti solo dopo aver completato tutti i controlli del caso. In altre parole, l’ammontare finale degli aiuti è stabilito in quel momento.
93.
La Commissione contesta entrambe le parti di questo motivo di impugnazione.
94.
Con riferimento alla prima parte, essa sostiene che i saldi rimanenti versati prima del 15 luglio 2000 potevano essere soggetti alle contestate correzioni finanziarie. A tale fine, essa si richiama ai suoi argomenti relativi al primo motivo di impugnazione.
95.
Con riferimento alla seconda parte, la Commissione ritiene che non vi sia nulla nella sentenza che suggerisca che il Tribunale ha considerato il settore dell’olio d’oliva paragonabile a quello delle banane. Piuttosto, il Tribunale era nel giusto interpretando il quadro regolamentare applicabile sullo sfondo della decisione nella causa C-329/00, secondo la quale la data rilevante ai sensi del (ciò che è divenuto) quinto comma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999 è quella in cui viene determinato l’ammontare finale degli aiuti e il saldo è versato. I controlli relativi alla conformità della spesa al diritto comunitario avrebbero potuto essere effettuati anteriormente e successivamente al versamento dell’anticipo. Se i risultati dei controlli sono negativi, il saldo rimane in sospeso e di conseguenza non dovrà essere versato per intero. La Commissione ritiene che, sotto tale profilo, la motivazione del Tribunale sia coerente.
Valutazione
96.
Ai sensi del quinto comma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999, la Commissione non poteva rifiutare il finanziamento della spesa effettuata anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono «la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche di tali controlli». La comunicazione scritta della Commissione rappresenta il documento di cui al primo comma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/1995 ( 47 ).
97.
Lo scopo di tale limite era di «tutelare gli Stati membri dall’incertezza del diritto che si determinerebbe se la Commissione fosse legittimata a rimettere in discussione spese effettuate molti anni prima dell’adozione di una decisione sulla conformità» ( 48 ). Esso assicurava che la Commissione avrebbe indagato sulla spesa in modo tempestivo e che l’onere degli aiuti versati ai produttori prima di una certa data non sarebbe stato successivamente sopportato dallo Stato membro per il fatto che la Commissione avrebbe deciso che non poteva essere addebitato al FEAOG.
98.
Sono due le date che determinano se la Commissione ha escluso la spesa dal finanziamento comunitario in modo coerente con l’articolo 7, paragrafo 4: la data della notifica della comunicazione scritta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95, e la data in cui la spesa è stata effettuata.
99.
Io non concordo con il governo spagnolo secondo cui il Tribunale ha erroneamente determinato ciascuna delle due date.
100.
Con riferimento alla prima data, ho spiegato perché ritengo che il Tribunale non abbia erroneamente deciso che una comunicazione scritta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, non debba necessariamente indicare tutte le irregolarità su cui si basano le rettifiche finanziarie della Commissione ( 49 ). Su tale base, reputo che il Tribunale non abbia errato nel concludere, al punto 120, che la data iniziale fosse la data della notifica della nota AGR 16844 (15 luglio 2002). Di conseguenza, la decisione poteva applicarsi a spese effettuate a partire dal 15 luglio 2000.
101.
Per quel che concerne la seconda data, io ritengo che il Tribunale non ha errato richiamandosi, ai punti da 122 a 124, all’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 4, data dalla Corte nella causa C-329/00. In quella causa, la Corte ha statuito che la data rilevante fosse quella in cui veniva determinato l’ammontare finale dovuto e versato il saldo.
102.
Nel settore della produzione dell’olio di oliva, gli aiuti erano determinati in base all’effettiva quantità di prodotto ( 50 ). All’inizio di ogni stagione, gli Stati membri versavano gli anticipi ai produttori ( 51 ). Gli anticipi versati non determinavano l’ammontare finale degli aiuti dovuti dallo Stato membro. Questo poteva essere superiore o inferiore al totale degli anticipi. I produttori di olio di oliva semplicemente non dovevano presentare una garanzia per coprire la possibilità che l’ammontare finale di aiuti fosse inferiore agli acconti versati. Come ha osservato correttamente il Tribunale, al punto 123, essi hanno ricevuto il saldo degli aiuti, ma ciò solo dopo che lo Stato membro aveva «effettuato tutti i controlli a tal fine previsti e fatti salvi i relativi risultati» ( 52 ). L’ammontare finale dovuto diveniva noto solo in quel momento.
103.
In queste circostanze, io ritengo che il Tribunale abbia correttamente ritenuto che la spesa sia stata effettuata nel momento in cui è stato determinato l’ammontare definitivo degli aiuti e in cui è stato pagato il saldo. È in questo momento che sono stati definitivamente determinati la responsabilità dello Stato membro e la corrispondente pretesa del produttore. Il fatto che non dovesse essere prestata alcuna garanzia ai fini dell’anticipo non ha reso il versamento dell’anticipo più o meno provvisorio.
104.
Per queste ragioni, considero che il terzo motivo di impugnazione debba essere respinto.
Conclusioni
105.
Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di decidere come segue:
—
respingere l’impugnazione, e
—
condannare il Regno di Spagna alle spese.
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Decisione della Commissione del 20 dicembre 2007, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU 2008, L 18, pag. 12).
( 3 ) All’epoca della presentazione della domanda, il diritto comunitario disciplinava i requisiti per la concessione degli aiuti alla produzione d’olio d’oliva. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è il diritto dell’Unione europea a disciplinare tali requisiti. Dal momento che il cambiamento non è stato puramente formale, nelle presenti Conclusioni farò riferimento alla «Comunità» e al «diritto comunitario».
( 4 ) All’epoca del deposito della domanda, precedente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Tribunale era designato come «Tribunale di primo grado». La decisione impugnata è stata emessa precedentemente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Per ragioni di semplicità e dal momento che il cambiamento è stato puramente formale, nell’ambito delle presenti Conclusioni utilizzerò la denominazione attuale.
( 5 ) V. il secondo comma dell’articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103), secondo cui il regolamento medesimo si applica alle spese effettuate a partire dal 1o gennaio 2000. Il regolamento ha sostituito il Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), come modificato dal Regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, che modifica il Regolamento (CEE) n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 125, pag. 1).
( 6 ) Secondo comma dell’articolo 47, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).
( 7 ) Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1258/1999.
( 8 ) Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1258/1999.
( 9 ) La limitazione corrisponde a quella di cui al quinto comma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio che il regolamento n. 1258/1999 ha abrogato.
( 10 ) Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (GU L 158, pag. 6), come emendato dal Regolamento (CE) n. 2245/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999 (GU L 273, pag. 5).
( 11 ) V. articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005, del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 90).
( 12 ) Regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all’aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d’oliva (GU L 208, pag. 3), come da ultimo emendato dal Regolamento (CE) n. 1639/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 210, pag. 38).
( 13 ) Articolo 14, paragrafo 5, primo comma, e articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio.
( 14 ) Regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975, che istituisce uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d’oliva (GU L 19, pag. 1), come emendato dal regolamento (CEE) n. 3788/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica taluni regolamenti applicabili nel settore dei grassi in seguito all’adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 367, pag. 1).
( 15 ) Regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/2001 (GU L 293, pag. 50).
( 16 ) Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 2366/98.
( 17 ) Articolo 16 del regolamento n. 2366/98.
( 18 ) Decisione della Commissione del 1o luglio 1994, 94/442/CE, relativa all’istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (GU L 182, pag. 45).
( 19 ) Articolo 1 e allegato alla decisione di cui trattasi.
( 20 ) Quarto considerando del preambolo alla decisione di cui trattasi.
( 21 ) Allegato alla decisione controversa.
( 22 ) Sentenza del 12 settembre 2007, Grecia/Commissione (T-243/05, Racc. pag. II-3475, punto 43), nonché sentenza del 14 febbraio 2008, Regno di Spagna/Commissione (T-266/04, Racc. pag. II-20, punto 41).
( 23 ) Racc. pag. I-6103, punto 43.
( 24 ) All’udienza, il rappresentante della Commissione ha citato la sezione n. 2.2.1. dell’Allegato I alla nota AGR 16844, in cui la Commissione aveva richiesto informazioni sulle sanzioni applicate.
( 25 ) Sentenza Spagna/Commissione, cit. supra, nota 23, punto 68.
( 26 ) Sentenza del 21 gennaio 1999, Germania/Commissione (C-54/95, Racc. pag. I-35, punto 35).
( 27 ) Sentenza Spagna/Commissione, cit. supra, nota 23, punto 68 e giurisprudenza ivi citata.
( 28 ) Primo comma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95.
( 29 ) Sentenza del 29 gennaio 1998, Grecia/Commissione (C-61/95, Racc. pag. I-207, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
( 30 ) Sentenza Grecia/Commissione, cit. supra, nota 29, punto 39 e giurisprudenza ivi citata.
( 31 ) Sentenza del 7 ottobre 2004, Spagna/Commissione (C-153/01, Racc. pag. I-9009, punto 93).
( 32 ) Secondo comma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95.
( 33 ) Sentenza Germania/Commissione, cit. supra, nota 26, punto 35.
( 34 ) Sentenza del 28 ottobre 1999, Italia/Commissione (C-253/97, Racc. pag. I-7529, punto 7 e giurisprudenza ivi citata).
( 35 ) Secondo comma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95.
( 36 ) Terzo comma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95.
( 37 ) Terzo comma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95 e secondo comma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999.
( 38 ) Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione della Commissione 94/442/CE.
( 39 ) Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1663/95.
( 40 ) Sentenza dell’8 aprile 2008, Commissione/Italia (C-337/05, Racc. pag. I-2173, punti 23 e 24 e giurisprudenza ivi citata).
( 41 ) Sentenza Spagna/Commissione, cit. supra, nota 23, punto 83 e giurisprudenza ivi citata.
( 42 ) L’articolo 53 rende applicabile al Tribunale l’obbligo di motivazione gravante sulla Corte (contenuto nell’articolo 36).
( 43 ) Vedi, tra altre, la sentenza del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom AG/Commissione (C-280/08 P, Racc. pag. I-9555, punto 136 e giurisprudenza ivi citata).
( 44 ) Sentenza del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione (C-274/99 P, Racc. pag. I-1611, punto 121).
( 45 ) Sentenza del 20 maggio 2010, Gogos/Commissione (C-583/08 P, Racc. pag. I-4469, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
( 46 ) Sentenza Spagna/Commissione, cit. supra, nota 23, punti 40-45.
( 47 ) Sentenza del 24 gennaio 2002, Finlandia/Commissione (C-170/00, Racc. pag. I-1007, punti 26-28).
( 48 ) Sentenza del 21 marzo 2002, Spagna/Commissione (C-130/99, Racc. pag. I-3005, punto 133).
( 49 ) V., supra, punti 44-77.
( 50 ) Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 2366/98.
( 51 ) Articolo 16, del regolamento n. 2366/98.
( 52 ) Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 2366/98.
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