CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 21 giugno 2012 ( 1 )
Causa C-89/11 P
E.ON Energie AG
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un’ammenda per violazione di sigilli — Articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1/2003 — Principi che disciplinano l’onere della prova — Valutazione della gravità dell’infrazione e fissazione dell’importo dell’ammenda — Proporzionalità dell’ammenda — Competenza giurisdizionale estesa al merito»
1.
La presente causa ha per oggetto l’impugnazione proposta dall’E.ON Energie AG ( 2 ) avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 dicembre 2010, E.ON Energie/Commissione ( 3 ). Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha confermato la legittimità della decisione C(2008) 377 def. della Commissione, del 30 gennaio 2008 ( 4 ), con la quale quest’ultima ha inflitto all’E.ON Energie, sul fondamento dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 5 ), un’ammenda di EUR 38 milioni per violazione di sigilli.
2.
Infatti, in applicazione di tale disposizione, la Commissione europea può, mediante decisione, irrogare alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all’1% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente, quando, intenzionalmente o per negligenza, sono stati infranti i sigilli apposti, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 1/2003, dagli agenti o dalle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione. Si tratta della prima decisione di applicazione della suddetta disposizione ( 6 ).
3.
La presente impugnazione, e in particolare il suo sesto motivo, solleva una questione di principio relativa alla natura e all’estensione del controllo giurisdizionale che deve essere effettuato dal Tribunale nell’ambito della valutazione dell’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione a seguito di una violazione delle norme in materia di concorrenza. Per contro, gli altri motivi non sollevano, a mio avviso, alcuna difficoltà giuridica, in quanto la ricorrente ha essenzialmente contestato, nelle sue memorie come in udienza, le valutazioni di fatto operate dal Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione.
I – Fatti della causa
4.
Gli antecedenti della controversia, il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata possono essere così riassunti ( 7 ).
5.
Con decisione del 24 maggio 2006, conformemente all’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, la Commissione disponeva un accertamento presso i locali della ricorrente, situati a Monaco (Germania), al fine di verificare la fondatezza di sospetti circa la partecipazione di quest’ultima ad accordi anticoncorrenziali.
6.
L’accertamento, effettuato da quattro rappresentanti della Commissione e da sei rappresentanti del Bundeskartellamt (autorità per la concorrenza) aveva inizio nel pomeriggio del 29 maggio 2006 e, vista l’impossibilità di terminare il giorno stesso, i documenti selezionati in vista di un esame più approfondito venivano depositati nel locale G.505, che veniva chiuso a chiave e sulla cui porta veniva apposto un sigillo ufficiale. Si procedeva alla redazione di un verbale di apposizione di sigilli, sul quale apponevano la propria firma i rappresentanti della Commissione, del Bundeskartellamt e della ricorrente.
7.
La mattina del 30 maggio 2006, verso le 8.45, il team di ispettori constatava un’alterazione dello stato del sigillo controverso, che aderiva ancora alla porta del locale G.505. Quando un siffatto sigillo di plastica viene infranto, la colla bianca, con la quale il sigillo viene fissato al supporto, rimane su quest’ultimo sotto forma di diciture «VOID» distribuite su tutta la superficie dell’autoadesivo. Il sigillo rimosso diviene trasparente in queste parti, di modo che le diciture «VOID» siano visibili anche sul sigillo.
8.
Verso le 9.15, il responsabile del team di ispettori apriva la porta del locale G.505, successivamente veniva redatto un verbale di violazione di sigilli, sul quale apponevano la propria firma un rappresentante della Commissione ed un rappresentante del Bundeskartellamt. Tale verbale indicava, in particolare, che il sigillo era stato interamente spostato di circa 2 mm in altezza e in larghezza, tanto che erano visibili tracce di colla al di sotto e a destra del sigillo e che le diciture «VOID» erano chiaramente visibili su tutta la superficie del sigillo, che tuttavia si trovava sempre collocato a cavallo tra il telaio della porta e non era stato strappato. Nel pomeriggio venivano effettuate fotografie del sigillo controverso con un telefono cellulare.
9.
La ricorrente, rifiutando di firmare il verbale, dichiarava che lo stato dei documenti depositati nel locale non era stato alterato.
10.
Nella comunicazione degli addebiti, inviata alla ricorrente il 2 ottobre 2006, la Commissione concludeva che il sigillo controverso era stato infranto e che, considerato il potere di organizzazione della ricorrente nell’edificio, la responsabilità di tale violazione di sigilli doveva essere imputata a quest’ultima. La ricorrente presentava le proprie osservazioni, allegandovi varie perizie relative alla reazione del sigillo controverso in presenza di talune sollecitazioni.
11.
In esito a tale procedura, la Commissione adottava la decisione controversa con la quale sosteneva che l’E.ON Energie aveva infranto un sigillo e aveva violato, quanto meno per negligenza, l’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1/2003 e le infliggeva un’ammenda di importo pari a EUR 38 milioni.
12.
Con ricorso presentato dinanzi al Tribunale il 15 aprile 2008, l’E.ON Energie chiedeva l’annullamento della decisione controversa invocando nove motivi. In sostanza, l’E.ON Energie addebitava alla Commissione di non aver osservato i principi che disciplinano l’onere della prova quanto alla violazione del sigillo controverso e l’irregolare apposizione dello stesso. La ricorrente le addebitava altresì di non aver tenuto conto di «scenari alternativi» in grado di fornire una spiegazione sullo stato di tale sigillo, dovuto, in particolare, al superamento del suo termine massimo di conservazione, all’uso da parte dell’addetta alle pulizie del detergente Synto, all’umidità dell’aria e alle vibrazioni cui era sottoposta la porta. L’E.ON Energie ha peraltro sostenuto che la Commissione aveva violato il principio della presunzione di innocenza nonché l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, in quanto non sarebbe stata provata alcuna colpa. Per quanto attiene infine all’importo dell’ammenda, la ricorrente faceva valere che la decisione controversa era contraria all’obbligo di motivazione stabilito all’articolo 253 CE e al principio di proporzionalità.
13.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dall’E.ON Energie.
II – Conclusioni delle parti
14.
A sostegno della sua impugnazione, l’E.ON Energie chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nonché la decisione controversa, in subordine, di annullare la sentenza impugnata per la parte in cui la condanna alle spese di giudizio, di accogliere le conclusioni formulate in primo grado e di annullare la decisione controversa per la parte in cui la condanna al pagamento di un’ammenda e, in ulteriore subordine, di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa dinanzi al Tribunale. Essa chiede, inoltre, la condanna della Commissione alle spese.
15.
La Commissione conclude per il rigetto dell’impugnazione e per la condanna dell’E.ON Energie alle spese.
III – Esame dell’impugnazione
16.
A sostegno della sua impugnazione, l’E.ON Energie deduce sei motivi.
17.
I primi due motivi sono diretti contro l’analisi del Tribunale relativa alle norme che disciplinano l’onere e la produzione della prova. I motivi da terzo a quinto vertono, per contro, sulle valutazioni del Tribunale in merito alla regolarità dell’apposizione del sigillo controverso e in merito allo stato di quest’ultimo. Il sesto motivo è diretto, a sua volta, contro la valutazione del Tribunale relativa alla gravità dell’infrazione e alla proporzionalità dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.
A – Sul primo motivo, fondato sulla violazione dei principi che disciplinano l’onere della prova, sul principio della presunzione di innocenza e sul principio in dubio pro reo
1. La sentenza impugnata
18.
In primo grado, il Tribunale ha esaminato gli argomenti della ricorrente relativi all’inosservanza dell’onere della prova ai punti 48-64 della sentenza impugnata.
19.
Richiamando la giurisprudenza pertinente, il Tribunale ha rilevato che il giudice non può concludere che la Commissione ha adeguatamente provato l’esistenza di un’infrazione, se sussistono dubbi in merito a tale questione, in particolare nell’ambito di un ricorso diretto all’annullamento di una decisione che infligge un’ammenda, e ciò conformemente al principio della presunzione di innocenza, sancito all’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 8 ). Esso ha respinto la censura, sollevata dall’E.ON Energie, fondata su una pretesa analogia con la giurisprudenza in materia di pratiche concordate, secondo la quale è sufficiente che un’impresa adduca un’argomentazione che fornisca una diversa spiegazione dei fatti accertati dalla Commissione per concludere nel senso dell’esistenza di un’infrazione, osservando che tale giurisprudenza non si applica quando la Commissione si fonda su elementi di prova diretti. Al punto 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha quindi chiarito che, «quando la Commissione si basa su elementi di prova che risultano sufficienti, in linea di principio, a dimostrare l’esistenza dell’infrazione (…), incombe all’impresa interessata dimostrare in misura giuridicamente sufficiente, da un lato, l’esistenza della circostanza da essa invocata e, dall’altro, che tale circostanza mette in discussione il valore probatorio [ ( 9 )] degli elementi di prova sui quali si basa la Commissione».
20.
Pertanto, nella presente causa, il Tribunale ha respinto l’argomento dell’E.ON Energie, secondo cui la Commissione doveva provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’alterazione dello stato del sigillo controverso, constatata il 30 maggio 2006, era imputabile all’E.ON Energie. Dopo aver constato che, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, il motivo sollevato dalla ricorrente non era astratto, il Tribunale ha osservato, tuttavia, che la Commissione non aveva violato i principi che disciplinano l’onere della prova. Infatti, da un lato, il punto 44 della motivazione della decisione controversa indica espressamente che «incombe alla Commissione illustrare i fatti pertinenti per dimostrare l’asserita violazione del sigillo». Dall’altro, il Tribunale ha rilevato che la Commissione aveva fondato la propria constatazione dell’avvenuta violazione di sigilli, ai punti 75 e 76 della motivazione della decisione controversa, sullo stato in cui si trovava, la mattina del 30 maggio 2006, il sigillo controverso, il quale, a suo avviso, presentava le diciture «VOID» sull’intera superficie nonché residui di colla sulla parte posteriore, come emerge in particolare dalle dichiarazioni degli ispettori della Commissione e del Bundeskartellamt e dalle constatazioni contenute nel verbale di violazione di sigilli. Il Tribunale ha infine respinto gli argomenti dell’E.ON Energie fondati su spiegazioni alternative riguardo allo stato del sigillo controverso, considerando che la pretesa vetustà del medesimo e l’assenza di fotografie attestanti il suo stato prima dell’apertura della porta non avrebbero reso più gravoso l’onere della prova che incombeva alla Commissione.
2. Gli argomenti delle parti
21.
Con il suo primo motivo, l’E.ON Energie sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella ripartizione dell’onere della prova e che ha perciò violato il principio della presunzione di innocenza e la massima del diritto dell’Unione in dubio pro reo.
22.
Infatti, dopo aver riconosciuto, al punto 48 della sentenza impugnata, che spetta alla Commissione fornire la prova delle infrazioni da essa constatate, il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova, al punto 55 della medesima sentenza, dichiarando che, qualora la Commissione produca prove dirette di una circostanza, spetta poi alle imprese interessate dimostrare l’insufficienza di tali elementi di prova. Secondo l’E.ON Energie il Tribunale avrebbe violato, in particolare, le norme giuridiche applicabili constatando che le prove sulle quali si è basata la Commissione erano sufficienti per dimostrare l’esistenza dell’infrazione. Tali prove, ossia il verbale di violazione di sigilli, le dichiarazioni degli ispettori e della società di fabbricazione del sigillo controverso, la fotografia del suddetto sigillo e la perizia, costituirebbero soltanto prove indirette, unicamente provenienti, per di più, dalla sola convenuta. Per quanto riguarda la violazione di sigilli l’E.ON Energie sostiene che il giudizio del Tribunale è errato in quanto non avrebbe tenuto conto del superamento del termine di conservazione del suddetto sigillo. Inoltre, la ricorrente contesta al Tribunale l’applicazione in via analogica della sentenza dell’8 luglio 1999, Montecatini/Commissione ( 10 ), poiché la violazione di un sigillo costituirebbe, contrariamente ad una prova documentale, non già una prova diretta e sufficiente, bensì un elemento ambiguo.
23.
L’E.ON Energie sostiene peraltro che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non tenendo conto del fatto che l’incertezza circa il buon funzionamento del sigillo controverso era imputabile alla Commissione. Da un lato, quest’ultima avrebbe utilizzato un sigillo il cui termine di conservazione era scaduto e, dall’altro, non avrebbe assicurato le prove prima dell’apertura della porta del locale. Essa aggiunge, nella propria replica, che il sigillo è stato quindi apposto irregolarmente poiché la sua corretta apposizione implicherebbe il rispetto delle istruzioni fornite dal fabbricante nella scheda tecnica del prodotto. Secondo la ricorrente, l’impossibilità di produrre prove, risultanti dal comportamento della Commissione, non dovrebbe arrecarle pregiudizio. Tale circostanza invertirebbe dunque l’onere della prova, cosicché il Tribunale avrebbe dovuto chiedere che fosse la Commissione a fornire la prova della corretta apposizione del sigillo e del suo regolare funzionamento, anziché chiedere all’E.ON Energie di produrre la prova contraria. L’E.ON Energie sottolinea che il presente motivo è ricevibile, poiché la ripartizione dell’onere della prova è una questione di diritto.
24.
La Commissione conclude per il rigetto del primo motivo in quanto esso rientrerebbe nella valutazione dei fatti operata dal Tribunale. In subordine, essa contesta gli argomenti addotti dalla ricorrente.
3. Valutazione
25.
Al pari della Commissione, ritengo che il primo motivo sia irricevibile, tenuto conto della natura e della portata del controllo giurisdizionale della Corte nell’ambito dell’impugnazione.
26.
Da una giurisprudenza costante emerge infatti che, in forza degli articoli 256, paragrafo 1, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve essere limitata alle questioni di diritto e può essere fondata su motivi concernenti l’incompetenza del Tribunale, vizi di procedura dinanzi al Tribunale oppure la violazione del diritto dell’Unione da parte di quest’ultimo. In linea di principio, il Tribunale è quindi il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui dai documenti del fascicolo che gli sono stati sottoposti emerga un’inesattezza materiale dei suoi accertamenti, e, dall’altro, a valutare questi fatti. In tale contesto, la Corte può unicamente effettuare, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto.
27.
Pertanto, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Invero, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. La valutazione dei fatti, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione ( 11 ).
28.
Orbene, constato che, al di là delle norme giuridiche di cui invoca la pretesa violazione, la ricorrente concentra le proprie doglianze sul modo in cui il Tribunale ha valutato le prove dinanzi ad esso prodotte. L’E.ON Energie addebita quindi al Tribunale di aver dichiarato gli elementi di prova apportati dalla Commissione sufficienti ad integrare l’infrazione e di non aver tenuto conto, in tale contesto, del superamento del termine di conservazione del sigillo controverso. L’E.ON Energie fornisce così la propria valutazione degli elementi di prova presentati al Tribunale e non solleva peraltro alcun argomento atto a dimostrare che il Tribunale li avrebbe snaturati.
29.
Inoltre, la ricorrente non fornisce, a mio avviso, la prova che il Tribunale, nell’ambito della sua valutazione, abbia violato i principi generali del diritto e le norme procedurali applicabili in materia di onere e di produzione della prova. Ai punti 48-56 della sentenza impugnata, il medesimo ha indicato, a giusto titolo e in modo particolarmente esaustivo, le norme giuridiche e la giurisprudenza pertinente in materia, prima di ricordare la portata del principio della presunzione di innocenza nell’ambito di procedure di applicazione delle norme in materia di concorrenza. Il Tribunale ha giustamente esaminato e respinto gli argomenti della ricorrente proprio alla luce di tali norme procedurali e giurisprudenziali.
30.
Tenuto conto di tali elementi, propongo, di conseguenza, alla Corte di respingere il primo motivo in quanto irricevibile.
B – Sul secondo motivo, fondato sulla violazione dell’obbligo di motivazione nell’applicazione dei principi che disciplinano l’onere della prova
1. Gli argomenti delle parti
31.
Nell’ambito del suo secondo motivo, l’E.ON Energie sostiene che la valutazione del Tribunale relativa ai principi che disciplinano l’onere della prova, che sono stati appena esposti, è viziato da contraddittorietà nonché da insufficienza della motivazione.
32.
Infatti, al punto 56 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe chiesto di dimostrare che gli elementi invocati dalla ricorrente «mett[ono] in discussione il valore probatorio degli elementi di prova sui quali si basa la Commissione». Orbene, nell’ambito della sua valutazione degli elementi invocati dalla ricorrente per spiegare lo stato del sigillo controverso, il Tribunale avrebbe chiesto alla stessa, al punto 202 della sentenza impugnata, di fornire la prova dell’esistenza di un «nesso di causalità» tra la circostanza invocata, nella fattispecie il superamento del termine massimo di conservazione, e la comparsa delle diciture «VOID». Di conseguenza, il Tribunale avrebbe violato il principio dal medesimo fissato al punto 56 della suddetta sentenza.
33.
La Commissione sostiene che il secondo motivo è irricevibile in quanto riguarderebbe la valutazione delle prove operata dal Tribunale. In ogni caso, essa ritiene che tale motivo debba essere respinto.
2. Valutazione
34.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, ritengo che il secondo motivo sia ricevibile.
35.
Al punto 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha infatti stabilito una norma giuridica relativa all’onere della prova, che va al di là dei principi finora stabiliti dalle sue sentenze Mannesmannröhren-Werke/Commissione ( 12 ) e JFE Engineering e a./Commissione ( 13 ), alle quali il Tribunale fa riferimento. Di conseguenza, ciò configura non già una semplice valutazione di fatto, bensì una valutazione di diritto. Pertanto, tenuto conto delle competenze ad essa attribuite dall’articolo 256 TFUE, in via di principio, la Corte è competente a giudicare la legittimità dell’iter logico seguito dal Tribunale.
36.
Nell’ambito di tale motivo, la ricorrente segnala una contraddizione tra il principio fissato al punto 56 della sentenza impugnata e il modo in cui il medesimo è stato applicato al punto 202 di tale sentenza. A mio avviso, una contraddizione siffatta non sussiste.
37.
Infatti, quando il Tribunale fissa il principio secondo il quale la circostanza fatta valere dalla ricorrente deve mettere in discussione il valore probatorio degli elementi di prova sui quali si fonda l’analisi della Commissione, ciò presuppone, evidentemente, l’esistenza di un nesso di causalità tra l’uno e l’altro. Si faccia riferimento alla circostanza invocata dall’E.ON Energie, relativa al superamento del termine di conservazione del sigillo controverso. Tale circostanza può rimettere in discussione il valore probatorio delle diciture «VOID» che compaiono su tale sigillo solo qualora sia provato ed esista un nesso di causa ed effetto tra l’eventuale scadenza del suddetto sigillo e la comparsa delle suddette diciture.
38.
Di conseguenza, invito la Corte a respingere il secondo motivo in quanto infondato.
C – Sul terzo motivo, fondato sullo snaturamento degli elementi di prova, sulla violazione dei principi dello Stato di diritto e del diritto a una buona amministrazione, nonché sull’illogicità ed erroneità della motivazione per quanto riguarda la valutazione della regolarità dell’apposizione del sigillo controverso
39.
Il terzo motivo sollevato dall’E.ON Energie concerne la valutazione del Tribunale, relativa alla regolarità dell’apposizione del sigillo controverso, contenuta ai punti 102-115 della sentenza impugnata.
1. La sentenza impugnata
40.
Ai punti 102-114 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato se gli elementi di prova sui quali si è basata la Commissione permettessero di concludere per la regolarità dell’apposizione del sigillo controverso. In primo luogo, esso ha ritenuto che il verbale di apposizione di sigilli dimostrasse a sufficienza la regolarità della suddetta apposizione, rilevando, al riguardo, che non era stata formulata alcuna osservazione, da parte della ricorrente, quanto ad una pretesa irregolarità. In secondo luogo, riportando il contenuto delle dichiarazioni espresse dai sei ispettori della Commissione e del Bundeskartellamt, presenti al momento dell’apposizione del sigillo controverso, il Tribunale ha constatato che questi ultimi confermavano la regolarità di tale apposizione. In terzo luogo, esso ha rilevato che le dichiarazioni espresse dagli altri quattro ispettori che avevano partecipato agli accertamenti non mettevano in discussione il valore probatorio degli elementi di prova.
41.
Proprio alla luce di tali elementi, il Tribunale, al punto 115 della sentenza impugnata, ha dichiarato che gli elementi di prova menzionati nella decisione controversa permettevano di constatare che il sigillo controverso era stato apposto regolarmente, che il medesimo aderiva quindi alla porta del locale e che era intatto, nel senso che non faceva apparire le diciture «VOID».
2. Gli argomenti delle parti
42.
Il terzo motivo, attraverso il quale la ricorrente invoca, in modo disordinato, numerosi errori di diritto e di vario contenuto, può essere suddiviso in tre censure.
43.
In primo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova che gli sono stati sottoposti.
44.
Da un lato, il Tribunale avrebbe errato nel valutare la regolarità dell’apposizione del sigillo controverso soltanto sotto l’aspetto della sua integrità esterna, dato che, al punto 115 della sentenza impugnata, il medesimo ha constatato che il sigillo era intatto, nel senso che non faceva apparire le diciture «VOID» nel momento in cui il team di ispettori lasciava i locali della ricorrente. Il Tribunale avrebbe così tralasciato di prendere in considerazione l’integrità interna di tale sigillo, che non poteva apparire in modo evidente all’esterno durante il breve lasso di tempo che separa la sua applicazione dal momento in cui gli ispettori lasciavano i locali. Trascurando siffatto elemento, il Tribunale avrebbe di conseguenza violato i principi dello Stato di diritto, nonché il diritto ad una buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 14 ), poiché non era in grado di valutare ad occhio nudo la regolarità dell’operato della Commissione.
45.
Dall’altro, al punto 104 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe snaturato il verbale di apposizione del sigillo controverso, attribuendogli un contenuto dichiarativo ed un valore probatorio di cui sarebbe manifestamente privo, dal momento che tale verbale non fornisce alcuna indicazione riguardo all’ineccepibilità dell’apposizione di tale sigillo. Così facendo, il Tribunale avrebbe violato le «leggi della logica».
46.
In secondo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver fondato la sua analisi sulle dichiarazioni degli ispettori della Commissione e del Bundeskartellamt relative all’apposizione del suddetto sigillo. Tali dichiarazioni sarebbero irrilevanti in quanto inidonee a valutare l’integrità interna del sigillo controverso.
47.
In terzo luogo, la ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sia viziata da erroneità della motivazione. Infatti, al punto 105 della medesima, il Tribunale avrebbe indicato che la ricorrente «conosceva perfettamente l’importanza [dei segni “VOID”]», benché la stessa non avesse né la possibilità né l’occasione di conoscere la particolare sensibilità della pellicola di sicurezza del sigillo controverso né, quindi, di verificarne le effettive proprietà.
48.
La Commissione contesta tali argomenti e ritiene che, con il terzo motivo, l’E.ON Energie cerchi in realtà di rimettere in discussione gli accertamenti di fatto operati dal Tribunale, cosicché tale motivo sarebbe irricevibile.
3. Valutazione
49.
Per quanto riguarda la prima censura, relativa allo snaturamento degli elementi di prova, occorre preliminarmente ricordare che, quando un ricorrente asserisce che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova che gli sono stati sottoposti, in via di principio, la Corte, che non è competente ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti, può procedere ad un controllo giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente deve quindi indicare in maniera precisa gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di analisi che, a suo giudizio, avrebbero portato il Tribunale a compiere tale snaturamento. Inoltre, occorre ricordare che, in virtù di una giurisprudenza costante, siffatto snaturamento deve risultare in modo manifesto dagli atti di causa, senza necessità di procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove né di ricorrere a nuovi elementi di prova ( 15 ).
50.
Per valutare la ricevibilità e la fondatezza di tale censura, opererò una distinzione a seconda che la ricorrente si riferisca alla valutazione del Tribunale relativa all’integrità del sigillo controverso o a quella riguardante il valore del verbale di apposizione di tale sigillo.
51.
Nel primo caso, le affermazioni dell’E.ON Energie non valgono, a mio avviso, a configurare un’ipotesi di snaturamento degli elementi di prova. Imputando al Tribunale di non aver tenuto conto delle possibili alterazioni interne del sigillo controverso, la ricorrente propone, come rileva la Commissione, la propria definizione della nozione di non alterazione di un sigillo, alla luce della quale intende misurare le constatazioni del Tribunale relative alle prove. Essa rimette così in discussione la valutazione operata dal Tribunale, in ordine all’integrità del sigillo controverso, in base agli elementi di prova ad esso sottoposti, e in particolare tenendo conto della circostanza che le diciture «VOID» non comparivano sul predetto sigillo nel momento in cui quest’ultimo veniva apposto e in cui gli ispettori lasciavano i locali della ricorrente.
52.
Orbene, ritengo che ciò rientri in una valutazione di fatto, non ammissibile nell’ambito di un’impugnazione per le stesse ragioni da me esposte ai paragrafi 26 e 27 delle presenti conclusioni.
53.
Vanno altresì respinte le censure della ricorrente relative alla violazione dei principi dello Stato di diritto e del diritto ad una buona amministrazione, derivanti dalla pretesa alterazione dell’integrità del sigillo controverso. In ogni caso, è giocoforza constatare che la ricorrente non presenta alcun argomento giuridico atto a sostenere specificamente tali censure.
54.
Nel secondo caso, la ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato il verbale di apposizione del sigillo controverso attribuendo ad esso forza probatoria, sebbene il medesimo non fornisca alcuna indicazione riguardo all’ineccepibilità dell’apposizione di tale sigillo.
55.
Tenuto conto delle competenze ad essa attribuite, il controllo effettuato dalla Corte ai fini della valutazione di tale argomento deve limitarsi a verificare se il Tribunale non abbia manifestamente ecceduto i limiti di una ragionevole valutazione del verbale, fondando il proprio giudizio di regolarità dell’apposizione del sigillo controverso sul predetto documento.
56.
Nella fattispecie, è evidente, a mio avviso, che il verbale in cui si constatava la regolare apposizione del sigillo controverso, redatto e firmato dai rappresentanti della Commissione, del Bundeskartellamt e della ricorrente, facesse fede, e ciò fino a prova contraria. Orbene, nel caso di specie, l’argomentazione elaborata dalla ricorrente a sostegno del suo terzo motivo non evidenzia alcuna inesattezza sostanziale nella lettura data dal Tribunale al suddetto verbale e non menziona peraltro alcun elemento atto a dimostrare che il medesimo sarebbe viziato da constatazioni inesatte o da dichiarazioni mendaci.
57.
Di conseguenza, la ricorrente non può sostenere che il Tribunale ha snaturato il verbale di apposizione del sigillo controverso e tale argomento deve quindi essere respinto in quanto infondato. Propongo anche di respingere l’argomento della ricorrente relativo alla violazione delle «leggi della logica», derivante dal preteso snaturamento del suddetto verbale.
58.
Con la sua seconda censura, la ricorrente contesta al Tribunale di aver erroneamente interpretato le dichiarazioni degli ispettori della Commissione e del Bundeskartellamt relative all’apposizione del sigillo controverso. In realtà, la ricorrente si limita a criticare la pertinenza di tali dichiarazioni alla luce delle competenze dei suddetti ispettori, poiché questi ultimi, a suo giudizio, non erano in grado di valutare il funzionamento interno del suddetto sigillo. Orbene, da una giurisprudenza costante emerge che il Tribunale è l’unico a potersi pronunciare sul valore da attribuire agli elementi che gli vengono presentati, dal momento che le prove sulle quali esso ha basato il proprio accertamento dei fatti sono state regolarmente acquisite e che i principi generali del diritto nonché le norme procedurali applicabili in materia di onere e di produzione della prova sono state rispettate ( 16 ). In tal caso, la Corte può soltanto effettuare, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, un controllo sulla qualificazione giuridica dei suddetti fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto ( 17 ).
59.
Orbene, la ricorrente non elabora al riguardo alcuna argomentazione atta a rimettere in discussione la valutazione giuridica ricavata dal Tribunale quanto alla regolare apposizione del sigillo controverso.
60.
Di conseguenza, sono del parere che la seconda censura debba essere respinta in quanto irricevibile.
61.
Con la sua terza censura, l’E.ON Energie sostiene che il Tribunale ha commesso un errore «di motivazione» dichiarando, al punto 105 della sentenza impugnata, che essa «conosceva perfettamente l’importanza [dei segni “VOID”]», benché la stessa non avesse né la possibilità né l’occasione di conoscere la particolare sensibilità della pellicola di sicurezza del sigillo controverso né, quindi, di verificarne le effettive proprietà.
62.
Tale censura è, a mio avviso, inconferente. Infatti, è diretta contro un punto della motivazione inserito ad abundantiam e la critica mossa dalla ricorrente contro tale affermazione del Tribunale non può dunque comportare l’annullamento della sentenza impugnata ( 18 ).
63.
In ogni caso, gli argomenti presentati dalla ricorrente sono, a mio parere, privi di qualsiasi rilevanza. Da un lato, la ricorrente non dimostra in quali termini il Tribunale avrebbe effettivamente commesso un errore di diritto nella sua valutazione, inficiandola addirittura con una motivazione contraddittoria. Dall’altro, occorre leggere tale affermazione del Tribunale alla luce del contesto nel quale è inserita. Al punto 105 della sentenza impugnata, il Tribunale menzionava espressamente l’ipotesi in cui la ricorrente avesse constatato la comparsa dei segni «VOID» sul sigillo controverso. In tal caso, precisa il Tribunale, «è lecito supporre che essa avrebbe immediatamente formulato osservazioni in proposito, dato che conosceva perfettamente l’importanza di tali segni». La dichiarazione riguardava, pertanto, in modo assai concreto la questione della comparsa dei segni di cui trattasi sul sigillo controverso e la relativa reazione della ricorrente e quindi non si trattava affatto di stabilire se la medesima conoscesse le proprietà fisiche del suddetto sigillo o la sua sensibilità agli agenti esterni.
64.
In tali circostanze, propongo alla Corte di respingere la terza censura in quanto infondata.
65.
Alla luce di tutti gli elementi che precedono, propongo alla Corte di respingere il terzo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
D – Sul quarto motivo, fondato sull’illogicità della motivazione per quanto riguarda la valutazione dell’argomento relativo al superamento del termine massimo di conservazione del sigillo controverso
66.
A sostegno del suo quarto motivo, la ricorrente imputa, in sostanza, al Tribunale di aver respinto l’argomento secondo il quale il superamento del termine massimo di conservazione del sigillo controverso poteva essere all’origine della comparsa delle diciture «VOID» su tale sigillo.
1. La sentenza impugnata
67.
Ai punti 199-234 della sentenza impugnata, il Tribunale ha verificato se la ricorrente avesse dimostrato l’esistenza di circostanze tali da incidere sul valore probatorio degli elementi di prova sui quali si è basata la Commissione per giungere alla conclusione della violazione del sigillo. In particolare, ai punti 202 e 203 di tale sentenza, il Tribunale ha esaminato l’argomento secondo il quale l’affidabilità della pellicola di sicurezza del sigillo controverso sarebbe stata compromessa dalla scadenza di tale sigillo. Orbene, il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente non forniva la prova di un nesso di causalità tra il superamento del termine massimo di conservazione e la comparsa delle diciture «VOID» sul predetto sigillo. A sostegno di tale affermazione, il Tribunale ha constatato che tali diciture erano comparse solo sul sigillo controverso mentre altri sigilli, provenienti dal medesimo lotto, erano stati utilizzati su altre porte e non presentavano una simile particolarità. Esso ha quindi respinto l’argomento della ricorrente.
2. Gli argomenti delle parti
68.
L’E.ON Energie rimette in discussione, in sostanza, l’affermazione di cui al punto 203 della sentenza impugnata, secondo la quale il preteso superamento del termine massimo di conservazione del sigillo controverso non sarebbe all’origine delle diciture «VOID» che compaiono su tale sigillo.
69.
Secondo la ricorrente, tale valutazione sarebbe viziata da un difetto di motivazione in quanto viola le «leggi della logica». Infatti, il Tribunale non poteva escludere siffatta circostanza in ragione del fatto che solo il sigillo controverso recava le diciture «VOID» mentre i sigilli utilizzati sulle altre porte e provenienti dallo stesso lotto non recavano alcuna di tali iscrizioni. Sarebbe proprio una caratteristica delle produzioni in serie che un particolare difetto porti al cattivo funzionamento solamente di singoli prodotti. Sarebbe inoltre palese, nella fattispecie, che le altre apposizioni di sigilli non riguardavano porte composte da pannelli insonorizzati e da un telaio di alluminio elossidato.
70.
La Commissione ritiene che tale motivo non sia ricevibile in quanto l’E.ON Energie contesta un accertamento di fatto del Tribunale che essa non può, di conseguenza, rimettere in discussione nell’ambito di un’impugnazione.
3. Valutazione
71.
Ritengo che il quarto motivo non sia ricevibile, tenuto conto dei principi che ho già esposto ai paragrafi 26 e 27 delle presenti conclusioni.
72.
Infatti, attraverso tale motivo, fondato su un difetto di motivazione, la ricorrente critica, in realtà, una constatazione del Tribunale relativa ad elementi di fatto che gli sono stati sottoposti. Tale constatazione, contenuta al punto 203 della sentenza impugnata, rientra in una valutazione di fatto che non può essere discussa nell’ambito di un’impugnazione, in quanto la ricorrente non fa valere alcuno snaturamento degli elementi di fatto sui quali il Tribunale si è basato.
E – Sul quinto motivo, fondato su irregolarità nella produzione della prova, sulla violazione del principio in dubio pro reo e su contraddizioni per quanto attiene alla valutazione dello stato del sigillo controverso
73.
Con il suo quinto motivo, la ricorrente contesta la valutazione del Tribunale relativa allo stato del sigillo controverso quale si presentava il giorno successivo all’accertamento.
1. La sentenza impugnata
74.
Ai punti 134-146 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato se gli elementi di prova invocati dalla Commissione nella decisione controversa permettessero di concludere per la constatazione di una violazione di sigilli. Esso ha concluso che ricorresse un tale caso, tenuto conto dello stato del sigillo controverso la mattina del 30 maggio 2006, come descritto nel verbale di violazione di sigilli e dalle dichiarazioni degli ispettori presenti sul posto. Ai punti 147-156 della suddetta sentenza, il Tribunale ha poi esaminato se le circostanze invocate dalla ricorrente, ossia il fatto che le diciture «VOID» sarebbero state appena visibili e il fatto che la Commissione si sarebbe erroneamente basata sulle fotografie del sigillo controverso, fossero tali da rimettere in discussione il valore probatorio di tali elementi di prova.
2. Gli argomenti delle parti
75.
La ricorrente rimette in discussione il giudizio del Tribunale contenuto al punto 146 della sentenza impugnata, secondo cui gli elementi di prova sui quali si è basata la Commissione permetterebbero di concludere che il sigillo controverso è stato rimosso dalla porta del locale G.505 nella notte tra il 29 e 30 maggio 2006 e che la suddetta porta poteva quindi essere stata aperta in tale lasso di tempo, tenuto conto, in particolare, della presenza delle diciture «VOID» sull’intera superficie del sigillo controverso. In particolare, essa contesta al Tribunale di non aver dichiarato pertinente l’argomento secondo il quale, giacché le diciture sul telaio della porta non erano cancellate ed erano intatte, ciò implicherebbe una «falsa reazione positiva».
76.
Il Tribunale, a tal riguardo, sarebbe in contraddizione con le proprie constatazioni. Da un lato, al punto 137 della sentenza impugnata, avrebbe constatato l’impossibilità di apporre il sigillo controverso nel punto esatto in cui era stato precedentemente incollato. Dall’altro, al punto 149 di tale sentenza, avrebbe poi rilevato che la comparsa delle diciture «VOID» indica che il sigillo controverso è stato infranto e che l’autoadesivo è stato spostato. Inoltre, il Tribunale contraddirebbe le affermazioni dalla Commissione secondo cui ogni riposizionamento del sigillo comporta necessariamente un danneggiamento delle lettere, cosicché l’integrità dei segni «VOID» proverebbe che il riposizionamento del sigillo dopo il suo distacco può essere escluso. Inoltre, la ricorrente sostiene che tali segni possono comparire sul telaio della porta, senza distacco del sigillo, unicamente a seguito di una «falsa reazione positiva». Di conseguenza, in applicazione del principio in dubio pro reo, ciò potrebbe valere anche per la parte del sigillo che aderisce al pannello della porta.
77.
Infine, la ricorrente addebita al Tribunale di non aver posto in essere atti istruttori relativi allo stato delle diciture «VOID» presenti sul telaio della porta.
78.
La Commissione contesta tali argomenti e ritiene, in particolare, che l’E.ON Energie intenda rimettere in discussione accertamenti di fatto, cosicché il quinto motivo sarebbe irricevibile.
3. Valutazione
79.
Al pari della Commissione, sono del parere che il quinto motivo non sia ricevibile.
80.
Da un lato, dalle memorie della ricorrente, e in particolare dai molteplici riferimenti, da essa operati, al suo ricorso e al controricorso della Commissione, depositati in primo grado, risulta assai chiaramente che la medesima tende, in realtà, ad ottenere un semplice riesame degli argomenti da essa presentati dinanzi al Tribunale ed una nuova valutazione dei fatti.
81.
Orbene, la Corte dichiara che un’impugnazione non è ricevibile se il ricorrente si limita a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale e se non spiega e non individua l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza di quest’ultimo. In tal caso, la Corte considera che l’impugnazione costituisce in realtà una domanda che consente al ricorrente di ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte ( 19 ). Per contro, se un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere dibattuti di nuovo nel corso del procedimento di impugnazione. Infatti, secondo la Corte, qualora un ricorrente non potesse basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, tale procedimento sarebbe privato di una parte del suo significato ( 20 ).
82.
Nella fattispecie, sebbene la ricorrente indichi, nel titolo del suo quinto motivo, la violazione del principio in dubio pro reo, constato tuttavia che essa non chiarisce quale sia l’errore di diritto di cui sarebbe inficiato il giudizio del Tribunale e non contesta neppure l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione dal medesimo operata.
83.
Dall’altro, per quanto attiene agli atti istruttori supplementari che il Tribunale avrebbe dovuto disporre, da una giurisprudenza costante emerge che quest’ultimo è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause per le quali viene adito. Il valore probatorio o meno di tali elementi rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti. Secondo la Corte, tale valutazione sfugge quindi al suo controllo allorché essa statuisce nell’ambito di un’impugnazione, a meno che le parti non facciano valere uno snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale, ovvero quando l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti versati agli atti ( 21 ).
84.
Orbene, nessuna indicazione, fornita nell’ambito dell’impugnazione, mi consente di ritenere che lo stesso valga nella presente causa, dato che la conclusione tratta dal Tribunale al punto 146 della sentenza impugnata è, faccio notare, sufficientemente fondata sulla valutazione dei diversi elementi di prova che gli sono stati sottoposti dalla Commissione, di cui ai punti 136-145 della suddetta sentenza. Ritengo che, in tale contesto, questo argomento non sia ricevibile e, in ogni caso, non mi pare fondato.
85.
Propongo di conseguenza alla Corte di respingere il quinto motivo d’impugnazione in quanto irricevibile.
F – Sul sesto motivo, fondato su errori di diritto e, in particolare, sulla violazione del principio di proporzionalità, nell’ambito della valutazione della gravità dell’infrazione e dell’importo dell’ammenda
86.
Con il suo sesto motivo, la ricorrente rimette sostanzialmente in discussione la portata del controllo giurisdizionale effettuato dal Tribunale nell’ambito della sua valutazione della gravità dell’infrazione e della determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1/2003.
1. La sentenza impugnata
87.
Ai punti 276-283 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato se la Commissione abbia sufficientemente motivato la decisione controversa quanto ai criteri sui quali si è basata per stabilire l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.
88.
Da un lato, esso ha rilevato che, nella decisione controversa, l’iter logico seguito dalla Commissione appariva in modo chiaro e inequivocabile. Quest’ultima indicava che l’importo dell’ammenda dipendeva in particolare dalla gravità dell’infrazione e dalle particolari circostanze della causa. Essa precisava inoltre che la violazione di sigilli costituiva una grave infrazione e che l’ammenda doveva garantire un effetto dissuasivo. La Commissione aggiungeva che, nella fattispecie, esistevano indizi di infrazioni alle norme in materia di concorrenza, che l’ispezione doveva dunque consentirle di verificare, e che nel locale posto sotto sigillo si trovavano documenti non catalogati. Essa precisava di aver tenuto conto, per calcolare l’importo dell’ammenda, del fatto che si trattava del primo caso di applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1/2003 e del fatto che la ricorrente era a conoscenza delle gravi ammende previste in caso di violazione di sigilli, tenuto conto della sua importanza sul mercato e degli esperti giuridici di cui era circondata. Infine, la Commissione avrebbe espressamente respinto gli argomenti della ricorrente invocati come circostanze attenuanti.
89.
Dall’altro, il Tribunale ha rilevato che, per quanto riguarda l’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1/2003, la Commissione non aveva adottato orientamenti in cui sia indicato il metodo di calcolo che essa sarebbe tenuta ad applicare nella fissazione delle ammende.
90.
Proprio alla luce di tali elementi, esso ha concluso che la Commissione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non era tenuta a quantificare, in valore assoluto o in percentuale, l’importo di base dell’ammenda e le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti e ha dichiarato, al punto 284 della sentenza impugnata, che la decisione controversa era motivata conformemente ai requisiti di cui all’articolo 296 TFUE.
91.
Ai punti 285-296 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi esaminato gli argomenti della ricorrente relativi alla proporzionalità dell’ammenda.
92.
Ai punti 286 e 287 di tale sentenza, il Tribunale ha rammentato la giurisprudenza pertinente relativa alla portata del principio di proporzionalità nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda.
93.
In primo luogo, il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente relativo alle circostanze aggravanti che la Commissione avrebbe applicato nei suoi confronti. Esso ha ritenuto, infatti, che la Commissione non avesse applicato alcuna circostanza aggravante nei suoi confronti, mentre aveva correttamente esposto le ragioni per cui l’infrazione di cui trattasi era particolarmente grave. La prima riguarderebbe la finalità dei sigilli e la seconda la necessità di garantire all’ammenda un effetto sufficientemente dissuasivo.
94.
In secondo luogo, il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente relativo alle circostanze attenuanti di cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda.
95.
In particolare, al punto 289 della sentenza impugnata, esso ha dichiarato che la violazione di un sigillo per negligenza non era costitutivo di una circostanza attenuante per due ragioni. Da un lato, la Commissione avrebbe ammesso che si trattava «come minimo» di una violazione di sigilli per negligenza e, dall’altro, conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1/2003, l’infrazione costituita dalla violazione di sigilli potrebbe essere commessa intenzionalmente o per negligenza.
96.
Al punto 291 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi dichiarato irrilevante il fatto che non sarebbe stato possibile constatare che erano stati sottratti documenti dal locale posto sotto sigillo, rammentando che l’obiettivo dell’apposizione di un sigillo è proprio di evitare qualsiasi manipolazione dei documenti collocati nel locale in assenza del team di ispettori della Commissione. Il Tribunale ha rilevato al riguardo che i documenti depositati nel locale non erano stati catalogati, segnatamente in ragione del loro numero elevato, e che il team di ispettori si era dunque trovato nell’impossibilità di verificare se mancassero documenti tra quelli depositati.
97.
In terzo luogo, il Tribunale ha rilevato che la Commissione ha tenuto conto del fatto che si trattava della prima decisione applicativa dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1/2003, benché la ricorrente disponesse di esperti giuridici, che fosse stata informata delle conseguenze di una violazione di sigilli, che la modifica di tale regolamento risalisse a oltre tre anni prima e altri sigilli fossero già stati apposti nei locali del gruppo cui apparteneva la ricorrente.
98.
Al punto 294 della sentenza impugnata, il Tribunale ha infine rilevato quanto segue:
«Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, un’ammenda dell’importo di EUR 38 milioni non può essere considerata sproporzionata rispetto all’infrazione, tenuto conto della natura particolarmente grave di una violazione di sigilli, delle dimensioni della ricorrente e dell’esigenza di garantire all’ammenda un effetto sufficientemente dissuasivo, affinché non possa risultare vantaggioso per un’impresa infrangere un sigillo apposto dalla Commissione nell’ambito di un accertamento».
2. Gli argomenti delle parti
99.
Con il suo sesto motivo, l’E.ON Energie ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto ed abbia in particolare violato il principio di proporzionalità, non tenendo conto, nella sua valutazione della gravità dell’infrazione e dell’importo dell’ammenda, del fatto che la Commissione non ha apportato alcun elemento atto a dimostrare che la porta del locale sarebbe stata effettivamente aperta o che sarebbero stati sottratti documenti. Orbene, secondo la ricorrente, si trattava di elementi determinanti in quanto l’obiettivo dell’apposizione di sigilli, come indicato al punto 291 della sentenza impugnata, è di impedire qualsiasi manipolazione dei documenti collocati nel locale posto sotto sigillo. Essa aggiunge che, nell’esercizio della propria competenza estesa al merito, il Tribunale avrebbe dovuto ridurre conseguentemente l’importo dell’ammenda.
100.
Peraltro, il Tribunale avrebbe trascurato di prendere in considerazione, come circostanze attenuanti, il fatto che la Commissione abbia utilizzato un sigillo il cui termine di conservazione era scaduto. Così facendo, la Commissione sarebbe corresponsabile della situazione relativamente incerta in cui si trovano le parti e avrebbe indotto la ricorrente in errore quanto alle misure di sicurezza da adottare. La ricorrente invoca al riguardo, per analogia, la sentenza Suiker Unie e a./Commissione ( 22 ) in cui la Corte ha dichiarato in sostanza che un’infrazione non può essere presa in considerazione ai fini della fissazione dell’importo di un’ammenda, dal momento che non si può escludere che il testo di una comunicazione della Commissione abbia potuto far credere che una pratica siffatta era tuttavia accettata come compatibile con il diritto dell’Unione ( 23 ).
101.
Infine l’E.ON Energie sostiene che il Tribunale ha violato le norme in materia di produzione della prova rifiutando di disporre un provvedimento istruttorio relativo all’apertura della porta del locale G.505.
102.
La Commissione contesta tali argomenti e invita la Corte a respingere il sesto motivo.
3. Valutazione
103.
Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il rispetto dell’articolo 6 della CEDU non osta a che la Commissione abbia il compito di perseguire, di istruire e di reprimere le infrazioni al diritto della concorrenza purché la decisione pronunciata possa essere sottoposta ad un controllo successivo di un organo giudiziario avente competenza di piena giurisdizione ( 24 ).
104.
Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, tale competenza deve includere il «potere di riformare in tutti i punti, in fatto come in diritto, la decisione impugnata, pronunciata da un organo di grado inferiore» ( 25 ). In altri termini, il giudice deve poter esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto relative alla controversia per la quale è adito e non deve limitarsi al controllo dell’errore manifesto di valutazione.
105.
In primo luogo, deve quindi poter verificare se, rispetto alle particolari circostanze della causa, l’autorità amministrativa abbia fatto un uso appropriato dei suoi poteri.
106.
In secondo luogo, il giudice deve poter esaminare la fondatezza e la proporzionalità delle scelte di tale autorità e verificare le sue valutazioni di ordine tecnico.
107.
In terzo luogo, il controllo relativo alla sanzione implica, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, che il giudice verifichi e analizzi in modo dettagliato l’adeguatezza della sanzione rispetto all’infrazione commessa, tenendo conto dei parametri pertinenti, compresa la proporzionalità della sanzione stessa ed, eventualmente, sostituisca quest’ultima ( 26 ).
108.
Il rigore del controllo giurisdizionale effettuato dal Tribunale è quindi una condizione essenziale affinché il procedimento in corso, caratterizzato, da un lato, dalla natura penale della procedura e delle ammende previste all’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 ( 27 ) e, dall’altro, da una concentrazione dei poteri in capo alla Commissione, sia compatibile con i requisiti degli articoli 6 della CEDU e 47 della Carta.
109.
Conformemente all’articolo 261 TFUE e all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 ( 28 ), il Tribunale dispone di una competenza estesa al merito per quanto riguarda le ammende fissate dalla Commissione.
110.
Tale competenza, come definita dalla Corte nella sentenza Groupe Danone/Commissione ( 29 ), gli permette, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione. Di conseguenza, qualora la questione dell’importo dell’ammenda sia sottoposta alla sua valutazione, il Tribunale, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto, può riformare l’atto controverso, anche in assenza di annullamento, modificando in particolare l’importo dell’ammenda inflitta. Esso può sopprimerla, ridurre o aumentare il suo importo ( 30 ), sapendo di non essere vincolato dai calcoli della Commissione né dai metodi contenuti in testi di «soft law», come gli orientamenti ( 31 ). Il Tribunale deve dunque effettuare la propria valutazione e può, di conseguenza, applicare un altro sistema di calcolo, anche se meno favorevole per l’impresa interessata. Così, nella suddetta sentenza, la Corte ha dichiarato che il Tribunale aveva perfettamente esercitato la sua competenza modificando le modalità di applicazione del coefficiente fissato dagli orientamenti in un contesto in cui la questione della legittimità dell’applicazione di siffatto coefficiente non era stata sollevata in primo grado.
111.
In tale ambito, di conseguenza, il Tribunale è tenuto ad assicurare il rispetto del principio di proporzionalità che, lo ricordo, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione attualmente sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta.
112.
Conformemente a quanto ricordato dal Tribunale ai punti 286 e 287 della sentenza impugnata, il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di quanto è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi.
113.
Nell’ambito delle procedure di applicazione delle norme sulla concorrenza, ciò implica che l’ammenda non debba essere sproporzionata rispetto agli scopi perseguiti dalla Commissione e che il suo importo sia proporzionato all’infrazione, che deve essere valutata «complessivamente», tenendo conto, in particolare, della sua gravità. Orbene, come ricordato anche di recente dalla Corte nella citata sentenza Tomra Systems e a./Commissione, la gravità dell’infrazione è stabilita in funzione di vari elementi, quali le particolari circostanze della causa, il suo contesto e la portata dissuasiva delle ammende, con l’osservazione, al riguardo, che non esiste alcun elenco vincolante o esaustivo dei criteri da prendere obbligatoriamente in considerazione ( 32 ).
114.
L’esame della proporzionalità dell’ammenda implica quindi che si debba tener conto di tutti gli elementi caratteristici della causa, quali il comportamento dell’impresa e il ruolo svolto da quest’ultima nel porre in essere la pratica anticoncorrenziale, le sue dimensioni, il valore delle merci considerate o ancora il profitto che essa ha potuto ricavare dall’infrazione commessa, nonché dello scopo dissuasivo perseguito e dei rischi che infrazioni di tal genere rappresentano per gli obiettivi dell’Unione europea.
115.
Ciò implica, di conseguenza, e in particolare nell’ambito di un controllo esteso al merito, che il Tribunale valuti l’importo dell’ammenda al di là dei soli punti di diritto o di fatto contestati dall’impresa interessata.
116.
Applicando tali principi alla valutazione effettuata dal Tribunale in merito alla proporzionalità dell’importo dell’ammenda inflitta all’E.ON Energie, sono incline a ritenere che il medesimo non abbia pienamente esercitato la sua competenza estesa al merito.
117.
Ritengo, infatti, che il Tribunale non potesse limitarsi ad affermare, al punto 294 della sentenza impugnata, che, «contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, un’ammenda dell’importo di EUR 38 milioni non può essere considerata sproporzionata rispetto all’infrazione, tenuto conto della natura particolarmente grave di una violazione di sigilli, delle dimensioni della ricorrente e dell’esigenza di garantire all’ammenda un effetto sufficientemente dissuasivo».
118.
Sebbene questo punto debba essere letto tenendo conto, evidentemente, dei punti 288-293 di tale sentenza, rimane comunque il fatto che, a mio avviso, il Tribunale non ha agito come un giudice d’appello che esamina il fascicolo e se ne riappropria ex novo, come richiesto dall’articolo 6 della CEDU.
119.
Ritengo, in primo luogo, che il Tribunale non abbia effettuato una valutazione sufficientemente indipendente da quella operata dalla Commissione.
120.
Nella fattispecie, si trattava di stabilire se l’ammenda, fissata dalla Commissione in EUR 38 milioni, costituisse la giusta sanzione per il comportamento contestato all’E.ON Energie. La questione è se un’ammenda di siffatto importo consentisse di reprimere efficacemente il comportamento illecito della ricorrente, in modo non trascurabile e che resti sufficientemente dissuasivo. Ho la sensazione, al riguardo, che il Tribunale non si sia formato una propria opinione, rimettendosi unicamente all’importo stabilito in modo relativamente astratto dalla Commissione.
121.
Da un lato, nell’ambito della sua valutazione di cui ai punti 288-294 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato solamente i punti di diritto contestati dalle parti, ossia la gravità dell’infrazione e la presa in considerazione di talune circostanze attenuanti e aggravanti ai fini del calcolo dell’ammenda.
122.
Dall’altro, in quattro dei sei punti della motivazione costituente la sua valutazione, il Tribunale ha fatto espresso riferimento alla valutazione operata dalla Commissione nella decisione controversa. Se è vero che la Commissione ha correttamente esposto le ragioni per le quali l’infrazione di violazione di sigilli costituiva un’infrazione particolarmente grave, se è altresì vero che la Commissione aveva il diritto, secondo una giurisprudenza costante, di garantire un effetto sufficientemente dissuasivo all’ammenda e disponeva a tal fine di un potere discrezionale per fissare l’importo della stessa, ciò non significa che il giudice dell’Unione, nell’ambito del suo controllo, dovesse rimettersi al modo in cui la Commissione ha esercitato tale discrezionalità e neppure al metodo che essa avrebbe eventualmente seguito.
123.
In secondo luogo, mi sembra difficile valutare la proporzionalità dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente senza menzionare ed esaminare le dimensioni e le risorse globali dell’E.ON Energie.
124.
Infatti, al punto 294 della sentenza impugnata, il Tribunale indica che «un’ammenda dell’importo di EUR 38 milioni non può essere considerata sproporzionata rispetto all’infrazione, tenuto conto (…) delle dimensioni della ricorrente». Tuttavia, né la decisione controversa né la sentenza impugnata fanno accenno al fatturato o al capitale sociale dell’E.ON Energie. Solo il punto 3 di tale sentenza precisa che quest’ultima è una controllata al 100% dell’E.ON AG (in prosieguo: l’«E.ON») e il punto 282 della suddetta sentenza indica che si trattava di una delle maggiori imprese europee nel settore dell’energia.
125.
In assenza di tali dati, è possibile naturalmente estrapolare il fatturato realizzato nel 2005 dall’E.ON Energie in base agli elementi contenuti al punto 113 della decisione controversa. La Commissione indica, infatti, che l’importo dell’ammenda, di EUR 38 milioni, corrisponde allo 0,14% del fatturato della ricorrente. Su tale base, il medesimo ammonterebbe quindi a EUR 27,142 miliardi ( 33 ). Tuttavia, se si fa riferimento alla relazione annuale di attività della ricorrente ( 34 ), relativa al 2005, quest’ultima avrebbe generato un fatturato di EUR 23,246 miliardi, ossia quattro miliardi in meno. Inoltre, nel corso dell’udienza, l’E.ON Energie ha confermato di aver realizzato, nel 2005, un fatturato annuo di EUR 25 miliardi, ossia due miliardi in meno.
126.
A mio avviso, non si dovrebbero avere dubbi siffatti quanto al fatturato realizzato dall’E.ON Energie, in particolare in questa fase del procedimento e in sede di calcolo di un’ammenda espressamente basata sul fatturato dell’E.ON Energie. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto chiarire tale punto, senza rimettersi alla sola percentuale, relativamente astratta, prevista dalla Commissione al punto 113 della decisione controversa. Per valutare il giusto importo dell’ammenda, è infatti indispensabile conoscere ed esaminare i dati finanziari dell’E.ON Energie.
127.
Da un lato, tali dati consentono di valutare l’importo della sanzione in cui l’E.ON Energie è effettivamente incorsa per l’infrazione di violazione di sigilli, il che costituisce un elemento da prendere in considerazione nell’ambito dell’esame della proporzionalità dell’ammenda. Pertanto, è interessante sottolineare che, conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1/2003, la Commissione aveva diritto di infliggere alla ricorrente un’ammenda corrispondente all’1% del fatturato totale realizzato nel corso del suo precedente esercizio sociale, il che, alla luce dei dati sui quali si è basata la Commissione nella decisione controversa, avrebbe potuto rappresentare un’ammenda di oltre EUR 253 milioni ( 35 ). Il carattere proporzionale dell’importo dell’ammenda poteva quindi essere confermato dalla circostanza che il medesimo è stato fissato ad un livello nettamente inferiore rispetto al massimale fissato dal regolamento n. 1/2003.
128.
D’altro lato, i suddetti dati consentono di valutare l’importo dell’ammenda in cui la ricorrente sarebbe potuta incorrere se fosse stata condannata per le pratiche anticoncorrenziali sulle quali la Commissione stava indagando. Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e secondo comma, del regolamento n. 1/2003, l’importo dell’ammenda inflitta poteva raggiungere il 10% del fatturato totale realizzato dall’E.ON Energie, ossia, stando ai dati della Commissione, EUR 2,7 miliardi. Tale elemento illustra, a mio avviso, il notevole vantaggio che l’E.ON Energie poteva trarre dalla violazione del sigillo apposto dalla Commissione e dalla sottrazione dei documenti depositati.
129.
Infine, proprio attraverso l’esame delle dimensioni e delle risorse globali dell’E.ON Energie è possibile assicurare all’ammenda, attraverso l’impatto esercitato su quest’ultima, un effetto dissuasivo sufficiente ed è possibile garantire che la sanzione non sia trascurabile, tenuto conto, in particolare, della capacità finanziaria di tale impresa ( 36 ).
130.
In terzo luogo, la valutazione della proporzionalità dell’ammenda esigeva, a mio avviso, di tener conto del fatto che si trattava di un’infrazione commessa per negligenza. È vero che il Tribunale, al punto 289 della sentenza impugnata, ha respinto tale elemento come non costituente una circostanza attenuate e che, di conseguenza, non era tenuto a prenderlo in considerazione ai fini del suo giudizio di cui al punto 294 di tale sentenza. Tuttavia, non concordo con la sua valutazione, poiché i motivi invocati non giustificano la sua conclusione. Il fatto che la Commissione abbia ammesso che si trattava di una violazione commessa «quanto meno» per negligenza e il fatto che, conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1/2003, l’infrazione costituita dalla violazione di sigilli possa essere commessa intenzionalmente o per negligenza sono argomenti relativi alla costituzione dell’infrazione, che non rientrano, a mio avviso, nella determinazione dell’importo dell’ammenda. Qualora la negligenza costituisca una circostanza attenuante secondo gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in caso di violazione dell’articolo 101 TFUE ( 37 ), ci si può legittimamente chiedere se essa non sia, in realtà, pertinente ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta in caso di violazione di sigilli.
131.
Di conseguenza e per l’insieme delle ragioni suesposte, ritengo che il Tribunale non abbia esercitato la sua competenza estesa al merito nell’ambito dell’esame relativo alla proporzionalità dell’ammenda inflitta dalla Commissione alla ricorrente.
132.
Per tale motivo, propongo pertanto alla Corte di dichiarare il sesto motivo fondato e di annullare la sentenza impugnata.
133.
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
134.
Nella fattispecie, considero che la controversia non può essere decisa dalla Corte, poiché la valutazione circa la proporzionalità dell’importo dell’ammenda inflitta all’E.ON Energie imporrà taluni accertamenti di fatto, in particolare riguardo al fatturato di quest’ultima, ed esigerà che si tenga conto di tutti gli elementi di fatto relativi alle particolari circostanze della causa, di cui non dispongo.
135.
Tali considerazioni mi inducono a proporre il rinvio della presente causa dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo statuisca sulla proporzionalità dell’ammenda inflitta alla ricorrente e a riservare le spese.
IV – Conclusione
136.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di dichiarare quanto segue:
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 dicembre 2110, E.ON Energie/Commissione (T-141/08), è annullata in quanto il Tribunale dell’Unione europea non ha esercitato la sua competenza giurisdizionale estesa al merito nell’ambito dell’esame della proporzionalità dell’ammenda inflitta dalla Commissione europea alla E.ON Energie AG.
2)
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sulla proporzionalità della suddetta ammenda.
3)
Le spese sono riservate.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) In prosieguo: l’«E.ON Energie».
( 3 ) T-141/08, Racc. pag. II-5761; in prosieguo: la «sentenza impugnata».
( 4 ) Decisione relativa alla fissazione di un’ammenda per violazione di sigilli, fondata sull’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio - Caso COMP/B-1/39.326 – E.ON Energie AG. Tale decisione è stata oggetto di una pubblicazione sommaria (GU 2008, C 240, pag. 6; in prosieguo: la «decisione controversa»).
( 5 ) Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
( 6 ) Da allora, la Commissione ha adottato, il 24 maggio 2011, una nuova decisione nei confronti della Suez Environnement Company SA (Caso COMP/39.796 – Suez Environnement – breach of seal) [C(2011) 3640 def.].
( 7 ) Per un’esposizione completa dei fatti della controversia, rinvio ai punti 3-31 della sentenza impugnata.
( 8 ) Detta Convenzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).
( 9 ) Il corsivo è mio.
( 10 ) C-235/92 P, Racc. pag. I-4539, punti 17 e segg.
( 11 ) Sentenza del 19 aprile 2012, Tomra Systems e a./Commissione (C-549/10 P, , punti 25 e 26 e giurisprudenza ivi citata).
( 12 ) Sentenza dell’8 luglio 2004 (T-44/00, Racc. pag. II-2223, punti 261 e 262).
( 13 ) Sentenza dell’8 luglio 2004 (T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00, Racc. pag. II-2501, punti 342 e 343).
( 14 ) In prosieguo: la «Carta».
( 15 ) V., in particolare, sentenze del 21 settembre 2006, JCB Service/Commissione (C-167/04 P, Racc. pag. I-8935, punto 108 e giurisprudenza ivi citata), nonché del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio (C-229/05 P, Racc. pag. I-439, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
( 16 ) Sentenze JCB Service/Commissione, cit. (punto 107 e giurisprudenza ivi citata), e del 10 maggio 2007, SGL Carbon/Commissione (C-328/05 P, Racc. pag. I-3921, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
( 17 ) V., in particolare, le citate sentenze JCB Service/Commissione (punto 106 e giurisprudenza ivi citata) e SGL Carbon/Commissione (punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
( 18 ) V. ordinanza del 12 dicembre 2006, Autosalone Ispra/Commissione (C-129/06 P, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
( 19 ) V., in particolare, sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Racc. pag. I-123, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).
( 20 ) Sentenza PKK e KNK/Consiglio, cit. (punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
( 21 ) V., in particolare, ordinanza Autosalone Ispra/Commissione, cit. (punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
( 22 ) Sentenza del 16 dicembre 1975 (da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc. pag. 1663).
( 23 ) Punto 556.
( 24 ) V. Corte eur. D.U., sentenze Schmautzer c. Austria del 23 ottobre 1995, serie A n. 328-A (§ 36), Valico S.R.L. c. Italia del 10 gennaio 2001, Recueil des arrêts et décisions, 2006-III, pag. 20 e giurisprudenza ivi citata, nonché A. Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italia del 27 settembre 2011 (§§ 58 e 59 e giurisprudenza ivi citata).
( 25 ) V. Corte eur. D.U., citate sentenze Schmautzer c. Austria (§ 36), Valico S.R.L. c. Italia (§ 21) e A. Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italia (§ 59).
( 26 ) V. Corte eur. D.U., sentenza A. Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italia, cit. (§§ 64-66).
( 27 ) V, in proposito, paragrafi 41-45 delle mie conclusioni pronunciate nelle cause riunite che hanno dato luogo alla sentenza del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Lussemburgo/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Lussemburgo e a. (C-201/09 P e C-216/09 P, Racc. pag. I-2239). Quanto alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, v., da ultimo, Corte eur. D.U., sentenza A. Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italia, cit., nella quale tale Corte, alla luce dei criteri elaborati nella sentenza Engel e a. c. Paesi Bassi dell’8 giugno 1976, serie A n. 22 (§§ 82 e 83), ha dichiarato che un’ammenda di EUR 6 milioni, inflitta a un’impresa per pratiche anticoncorrenziali, ha carattere penale, cosicché doveva essere applicato, sotto il suo profilo penale, l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (§ 44).
( 28 ) V., altresì, articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), quale modificata dalla decisione 93/350/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, dell’8 giugno 1993 (GU L 144, pag. 21).
( 29 ) Sentenza dell’8 febbraio 2007 (C-3/06 P, Racc. pag. I-1331).
( 30 ) Punti 61 e 62 e giurisprudenza ivi citata.
( 31 ) V., in particolare, sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2011, Romana Tabacchi/Commissione (T-11/06, Racc. pag. II-6681, punto 266 e giurisprudenza ivi citata).
( 32 ) Punto 107 e giurisprudenza ivi citata.
( 33 ) Quanto all’E.ON, la società controllante, il suo capitale sociale ammontava a EUR 126,562 miliardi e il suo volume di vendite a EUR 56,399 miliardi (v. relazione annuale di attività 2005, disponibile sul sito Internet dell’E.ON all’indirizzo ).
( 34 ) Questa relazione è altresì disponibile sul sito Internet dell’E.ON.
( 35 ) Tale cifra è stata confermata dall’E.ON Energie nel corso dell’udienza.
( 36 ) Sentenza del 17 giugno 2010, Lafarge/Commissione (C-413/08 P, Racc. pag. I-5361, punto 104).
( 37 ) V. punto 29 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).
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