CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 24 maggio 2012 ( 1 )
Causa C-116/11
Bank Handlowy und Ryszard Adamiak
contro
Christianapol sp. z o.o.
[(Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznań (Polonia)]
«Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Momento di chiusura della procedura di insolvenza — Esame dell’insolvenza nella procedura secondaria — Rapporto tra procedura principale e procedura secondaria se la procedura principale è una procedura di risanamento»
I – Introduzione
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame riguarda l’interpretazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento sull’insolvenza» o il «regolamento»). Nel caso in cui l’insolvenza presenti aspetti internazionali, il regolamento prevede in linea di principio due possibilità: l’apertura di una procedura principale e l’apertura di una procedura territoriale o secondaria ( 3 ).
2.
La procedura principale di insolvenza è aperta nel centro degli interessi principali del debitore. Interessa l’intero patrimonio del debitore in tutti gli Stati membri, ha efficacia universale ed è disciplinata dalla legge dello Stato in cui è stata aperta. Le procedure territoriali o secondarie sono invece geograficamente limitate al territorio dello Stato membro in cui sono state aperte e interessano solo i beni del debitore che vi si trovano. Sono disciplinate dalla legge di quello Stato. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente una procedura principale e una procedura secondaria o territoriale, il regolamento dispone numerosi obblighi di cooperazione e coordinamento tra le rispettive procedure.
3.
La particolarità del caso di specie sta nel fatto che la procedura principale aperta in Francia è una procédure de sauvegarde (in prosieguo: «procedura di sauvegarde») con fini di ristrutturazione. Da tale particolarità discendono le tre questioni sottoposte alla Corte di giustizia dal Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu ( 4 ). La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame offre perciò alla Corte di giustizia l’occasione di esaminare approfonditamente il rapporto tra procedura principale e procedura secondaria.
II – Contesto normativo
A – Normativa dell’Unione
4.
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, il regolamento sull’insolvenza si applica alle «procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore».
5.
L’articolo 2, lettera a), definisce le «procedure di insolvenza», ai fini del regolamento, come segue: «le procedure concorsuali di cui all’articolo 1, paragrafo 1. L’elenco di tali procedure figura nell’allegato A». La lettera c) verte sulla «procedura di liquidazione» e la definisce «una procedura di insolvenza ai sensi della lettera a), che comporta la liquidazione dei beni del debitore, anche se la procedura è chiusa in seguito ad un concordato o ad altra misura che ponga fine all’insolvenza o è chiusa a causa di insufficienza dell’attivo. L’elenco di tali procedure figura nell’allegato B».
6.
L’articolo 3 dispone quanto segue in materia di competenza internazionale:
«1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.
2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.
3. Se è aperta una procedura di insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure di insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione.
4. Una procedura di insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 può aver luogo prima dell’apertura di una procedura principale di insolvenza di cui al paragrafo 1 soltanto nei seguenti casi:
a)
allorché, in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si può aprire una procedura di insolvenza di cui al paragrafo 1,
b)
allorché l’apertura della procedura territoriale di insolvenza è richiesta da un creditore il cui domicilio, residenza abituale o sede è situata nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione, ovvero il cui credito deriva dall’esercizio di tale dipendenza».
7.
L’articolo 4 del regolamento, intitolato «Legge applicabile», dispone quanto segue:
«1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato “Stato di apertura”.
2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:
(…)
j)
le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante concordato;
k)
i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di insolvenza;
(…)».
8.
L’articolo 16 verte sul riconoscimento delle procedure di insolvenza e, al paragrafo 1, dispone quanto segue:
«La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta».
9.
L’articolo 26 detta una norma di ordine pubblico così formulata:
«Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di eseguire una decisione presa nell’ambito di detta procedura, qualora il riconoscimento o l’esecuzione possano produrre effetti palesemente contrari all’ordine pubblico, in particolare ai principi fondamentali o ai diritti e alle libertà personali sanciti dalla Costituzione».
10.
L’articolo 27 introduce il capitolo III dedicato alle «Procedure secondarie di insolvenza» e, al titolo «Apertura», dispone quanto segue:
«La procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, aperta da un giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro (procedura principale) permette di aprire, in quest’altro Stato membro, i cui giudici siano competenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, una procedura secondaria d’insolvenza, senza che in questo altro Stato sia esaminata l’insolvenza del debitore. Tale procedura deve essere una delle procedure che figurano nell’allegato B. I suoi effetti sono limitati ai beni del debitore situati in tale altro Stato membro».
11.
L’articolo 33, che disciplina la «Sospensione della liquidazione», è così formulato:
«1. A richiesta del curatore della procedura principale, il giudice che ha aperto la procedura secondaria sospende in tutto o in parte le operazioni di liquidazione, salva la facoltà di esigere in tal caso dal curatore della procedura principale misure atte a garantire gli interessi dei creditori della procedura secondaria e di taluni gruppi di creditori. La richiesta del curatore della procedura principale può essere respinta solo per mancanza manifesta di interesse dei creditori della procedura principale. La sospensione della liquidazione può essere stabilita per un periodo massimo di tre mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata.
2. Il giudice di cui al paragrafo 1 pone fine alla sospensione delle operazioni di liquidazione:
—
a richiesta del curatore della procedura principale,
—
d’ufficio, a richiesta di un creditore o a richiesta del curatore della procedura secondaria, in particolare se la misura non è più giustificata dall’interesse dei creditori della procedura principale o della procedura secondaria».
12.
L’articolo 34 riguarda le «Misure che pongono fine alla procedura secondaria di insolvenza»:
«1. Qualora la legge applicabile alla procedura secondaria preveda la possibilità di chiudere la procedura senza liquidazione mediante un piano di risanamento, un concordato o una misura analoga, tale misura è proposta dal curatore della procedura principale.
La chiusura della procedura secondaria mediante una misura di cui al primo comma diventa definitiva soltanto con l’assenso del curatore della procedura principale ovvero, mancando tale assenso, qualora la misura proposta non leda gli interessi finanziari dei creditori della procedura principale.
2. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, quale una dilazione di pagamento o la remissione del debito, derivante dalla misura di cui al paragrafo 1 proposta in una procedura secondaria, può produrre effetti nei confronti dei beni del debitore che non siano oggetto di detta procedura soltanto con l’assenso di tutti i creditori interessati.
3. Durante la sospensione delle operazioni di liquidazione disposta ai sensi dell’articolo 33, soltanto il curatore della procedura principale, o il debitore con il suo consenso, può proporre nella procedura secondaria una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo; non può essere messa ai voti né approvata alcun’altra proposta relativa a tale misura».
13.
L’articolo 37 disciplina la situazione in cui è stata aperta una procedura territoriale prima che fosse aperta la procedura principale e prevede quanto segue:
«Il curatore della procedura principale può chiedere che una procedura figurante nell’allegato A precedentemente aperta in altro Stato contraente sia convertita in una procedura di liquidazione, se tale [conversione] si rivela utile per gli interessi dei creditori della procedura principale».
14.
L’allegato A del regolamento enumera le procedure nazionali considerate procedure di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, lettera a). L’allegato B contiene un elenco analogo di procedure di liquidazione ai sensi dell’articolo 2, lettera c).
B – Normativa nazionale
15.
L’ordinamento francese conosce tre tipi di procedure di insolvenza, riportate nell’allegato A del regolamento: la procedura di sauvegarde, la procedura di redressement judiciaire e la procedura di liquidation judiciaire.
16.
La procedura di sauvegarde è disciplinata dagli articoli L620-1 e segg. del Codice del commercio (Code de commerce), nella versione modificata dalla legge 26 luglio 2005, n. 2005-845. Gli articoli prevedono che l’apertura di tale procedura di risanamento preventivo possa essere richiesta esclusivamente dal debitore stesso se e nella misura in cui dimostri che sussistono difficoltà di pagamento.
17.
Da un lato, scopo della procedura di sauvegarde è favorire il proseguimento dell’attività economica dell’impresa (poursuite de l’activité économique de l’entreprise), il mantenimento dei posti di lavoro (maintien de l’emploi) e la riduzione del debito (apurement du passif). Dall’altro, però, questa procedura di risanamento preventivo serve anche a consentire la riorganizzazione (réorganisation) dell’impresa.
III – Procedimento principale e questioni pregiudiziali
18.
Con sentenza del 1o ottobre 2008 il Tribunal de commerce di Meaux (Francia) ha aperto una procedura di insolvenza nei confronti della società debitrice Christianapol sp. z. o.o. (in prosieguo: la «Christianapol»), stabilita in Polonia. Si tratta di una procedura classificata dall’ordinamento francese come procedura di sauvegarde.
19.
Il giudice francese ha nominato rappresentanti degli interessi dei creditori e un curatore fallimentare ( 5 ) e ha altresì accertato che la «Christianapol sp. z. o.o. non si trova in situazione di cessazione dei pagamenti poiché il suo attivo disponibile è superiore al passivo esigibile» ( 6 ). Il giudice ha fondato la propria competenza sull’affermazione dell’ubicazione del centro degli interessi principali della debitrice in Francia, motivandola con l’appartenenza della Christianapol ad un gruppo imprenditoriale il cui centro degli interessi principali è in quel paese. Tuttavia l’intero patrimonio della Christianapol, stabilimento produttivo incluso, si trova in Polonia.
20.
La procedura aperta dal Tribunal de commerce di Meaux, a parere suo e anche del giudice del rinvio, rappresenta una procedura principale di insolvenza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento.
21.
Il 21 aprile 2009 un creditore della Christianapol stabilito in Polonia, la Bank Handlowy w Warszawie SA (in prosieguo: «Bank Handlowy»), si è rivolto al Sąd Rejonowy Poznań (il giudice del rinvio) per chiedere l’apertura di una procedura secondaria ai sensi dell’articolo 27 del regolamento sull’insolvenza. Il 26 giugno 2009, in subordine, ha fatto domanda per l’apertura di una procedura di insolvenza finalizzata alla liquidazione del patrimonio del debitore, per l’eventualità in cui la sentenza del Tribunal de commerce di Meaux, ai sensi dell’articolo 26 del regolamento, non fosse riconosciuta in Polonia per violazione dell’ordre public. La Bank Handlowy non ha chiarito se così facendo intendesse aprire una procedura principale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento oppure una procedura territoriale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b) del medesimo.
22.
Il 20 luglio 2009 il Tribunal de commerce di Meaux ha approvato il piano di salvaguardia proposto dalla debitrice, in base al quale essa intendeva soddisfare in via rateale i creditori inclusi nel piano di pagamento nel giro di dieci anni. Nello stesso provvedimento il giudice ha inoltre designato un commissario preposto all’esecuzione del piano di risanamento (commissaire à l’exécution du plan). La nomina avvenuta in precedenza dei rappresentanti degli interessi dei creditori è stata confermata fino alla chiusura della procedura di accertamento dei crediti e al deposito della relazione finale sulla loro attività.
23.
Il 2 agosto 2009 anche un altro creditore della Christianapol, P.P.H.U. «Adax» Ryszard Adamiak (con sede in Polonia), si è rivolto al giudice del rinvio per chiedere l’apertura di una procedura di liquidazione in base alla legge polacca, anche qui senza chiarire se l’intenzione fosse di aprire una procedura principale o territoriale.
24.
In un primo momento la Christianapol aveva richiesto il rigetto della domanda di apertura di una procedura secondaria in Polonia, giudicandola in contrasto con gli scopi e il carattere della procedura di sauvegarde. Dopo l’approvazione del piano di salvaguardia, però, la Christianapol ha richiesto l’interruzione della procedura secondaria per effetto della chiusura della procedura principale. Ha inoltre chiesto di respingere le restanti domande di dichiarazione di fallimento con la motivazione che, poiché stava adempiendo le obbligazioni previste dal concordato approvato dal giudice francese, non sussistevano crediti pecuniari esigibili a suo carico.
25.
A tale proposito il giudice polacco ha chiesto al Tribunal de commerce di Meaux di chiarire se, dopo l’approvazione del piano di salvaguardia, fosse ancora pendente in Francia una procedura principale. Né la risposta del giudice francese né la prova peritale acquisita in proposito hanno consentito di risolvere il dubbio.
26.
Secondo il giudice polacco, però, le sue mosse successive dipenderanno dalla chiusura o meno della procedura francese: se quest’ultima fosse già conclusa, il giudice polacco si riterrebbe in grado di aprire eventualmente una nuova procedura principale in Polonia. Se invece la procedura francese non lo fosse ancora, il giudice polacco si limiterebbe ad aprire una procedura secondaria.
27.
Con decisione del 21 febbraio 2011, il giudice del rinvio ha perciò disposto la sospensione del procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
Se, nell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 1346/2000, il concetto di “chiusura della procedura di insolvenza” utilizzato in tale disposizione debba essere interpretato in modo autonomo, indipendentemente dalla disciplina giuridica dei singoli Stati membri, oppure nel senso che riguardo al momento di chiusura della procedura d’insolvenza decide soltanto il diritto nazionale dello Stato al quale appartiene il giudice che ne ha decretato l’apertura.
2.
Se l’articolo 27 del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su una domanda per l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza non può mai esaminare l’insolvenza del debitore, nei confronti del cui patrimonio in un altro Stato membro è aperta una procedura principale di insolvenza, o se debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale in determinate situazioni può verificare l’esistenza dell’insolvenza del debitore, soprattutto quando la procedura principale è una procedura concorsuale nella quale il giudice ha stabilito che il debitore non è insolvente (la procedura francese di sauvegarde).
3
Se l’interpretazione dell’articolo 27 del regolamento n. 1346/2000 consenta di aprire una procedura secondaria di insolvenza, come definita nell’articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento, nello Stato membro nel quale si trova l’intero patrimonio del debitore insolvente, nel caso in cui la procedura principale, soggetta a riconoscimento automatico, sia una procedura avente carattere di salvaguardia (la procedura francese di sauvegarde), nell’ambito della quale sia stato adottato e approvato un piano di pagamento attuato dal debitore, e il giudice abbia deliberato il divieto di alienazione del patrimonio appartenente al debitore».
Al procedimento dinanzi alla Corte sono intervenuti la banca Handlowy, la Christianapol, i governi francese, spagnolo e polacco nonché la Commissione.
IV – Valutazione giuridica
A – Sulla prima questione pregiudiziale
28.
Per prima cosa il giudice del rinvio chiede di sapere se il momento di chiusura della procedura di insolvenza sia determinato dagli ordinamenti nazionali o se invece debba essere definito in modo autonomo dall’Unione. A questo proposito, fa riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Eurofood ( 7 ) e chiede se i principi enunciati in ordine all’apertura di una procedura di insolvenza siano applicabili anche alla sua chiusura.
29.
La Repubblica francese e la Christianapol sono dell’opinione che la questione della chiusura debba essere interpretata in modo autonomo dall’Unione nel senso che una procedura di insolvenza deve considerarsi conclusa non appena il debitore abbia recuperato la facoltà di disporre del suo patrimonio e il curatore abbia cessato le sue funzioni. Questa però è un’opinione da me non condivisa.
30.
La questione della legge applicabile alle procedure di insolvenza è disciplinata dall’articolo 4 del regolamento. Nel paragrafo 1, tale articolo dispone che va applicata la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (lex concursus). Il paragrafo 2 precisa in un elenco non esaustivo ( 8 ) gli aspetti che sono disciplinati dalla lex concursus. In questo contesto l’articolo 4, paragrafo 2, lettera j), menziona «le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante concordato». Data la sua formulazione, l’articolo 4 è una norma di conflitto che rimette al diritto interno la questione della chiusura di una procedura di insolvenza.
31.
Ciò è confermato anche dal ventitreesimo considerando del regolamento, secondo il quale in materia di insolvenza vanno formulate «regole di conflitto uniformi» che sostituiscano «le norme nazionali di diritto internazionale privato». In base a ciò la lex concursus determina «tutti gli effetti della procedura d’insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Essa disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle procedure d’insolvenza».
32.
È appunto tipico di una norma sul conflitto di leggi il fatto che non consenta di per sé di dare risposta ad un dubbio di natura sostanziale, ma si limiti a sancire quale sia la legge cui tale risposta si conformerà. Se però, come auspicano la Francia e la Christianapol, l’Unione europea definisse autonomamente il concetto di «chiusura di una procedura di insolvenza», stabilirebbe il momento in cui la procedura è conclusa direttamente al suo livello (adottando quindi direttamente una norma sostanziale) invece di rinviare semplicemente alle norme interne dello Stato membro di apertura. Ciò sarebbe in contrasto con il testo dell’articolo 4 e del ventitreesimo considerando del regolamento.
33.
Il governo francese fa giustamente osservare che le disposizioni di diritto dell’Unione, in caso di dubbi sulla loro formulazione, devono dar luogo ad un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi ( 9 ). Ciononostante, nel caso di una norma di conflitto ciò non deve comportare una situazione in cui se ne perda lo specifico contenuto normativo mediante una soluzione alla questione di diritto sostanziale già a livello dell’Unione. Conformemente a ciò la Corte di giustizia ha anche affermato che il principio dell’interpretazione e applicazione uniforme del diritto dell’Unione vale solo per quelle disposizioni che non contengono alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del loro senso e della loro portata ( 10 ). L’articolo 4 invece, in ragione del suo espresso richiamo alla lex concursus, non è aperto ad un’interpretazione autonoma da parte dell’Unione europea.
34.
Anche gli obiettivi del regolamento depongono a sfavore di un’interpretazione autonoma della chiusura della procedura da parte dell’Unione. Come si evince dall’undicesimo considerando, il regolamento non intende proprio unificare il quadro normativo in materia di insolvenza, né mediante un’unica procedura di insolvenza valida in tutta Europa né con l’introduzione di norme sostanziali uniformi. Al contrario, il regolamento parte dal presupposto che istituire un’unica procedura di insolvenza con valore universale non sia realistico. Come indica il sesto considerando, si limita perciò a porre disposizioni che disciplinano le competenze e che coordinano le procedure portate avanti in parallelo e le diverse normative nazionali che si giustappongono, nonché disposizioni relative al riconoscimento delle decisioni che scaturiscono dalle procedure di insolvenza. Se invece si definissero in modo autonomo questioni procedurali essenziali, come ad esempio la chiusura della procedura, ciò equivarrebbe a trasformare surrettiziamente la situazione in quel quadro normativo unico in materia di insolvenza che non è previsto dal regolamento.
35.
È vero che nella causa Eurofood la Corte di giustizia fornisce una definizione autonoma europea dei presupposti per l’«apertura di una procedura di insolvenza» ( 11 ), ma la relativa sentenza, contrariamente al parere del governo francese e della Christianapol, non è applicabile al caso di specie.
36.
Anzitutto, nella causa Eurofood l’oggetto della questione pregiudiziale era il concetto di «apertura della procedura di insolvenza» ai sensi dell’articolo 16 del regolamento e non dell’articolo 4. L’articolo 16, però, non contiene di per sé alcuna norma di conflitto, bensì pone una norma sostanziale stabilendo la priorità della procedura di insolvenza aperta per prima. Di conseguenza l’articolo 16, a differenza dell’articolo 4, è aperto ad un’interpretazione autonoma da parte dell’Unione.
37.
In linea con quanto detto, l’interpretazione effettuata nella causa Eurofood non puntava a enunciare criteri generali in base ai quali una procedura di insolvenza si dovesse in linea di principio considerare aperta, un punto tuttora disciplinato dalla lex concursus chiamata in causa dall’articolo 4. Puntava invece a garantire un’applicazione uniforme dell’articolo 16, cosa tra l’altro resa necessaria dal suo contenuto normativo. L’articolo 16 serve infatti a identificare la lex concursus determinante. Per poter applicare il rinvio di cui all’articolo 4 va determinato l’ordinamento giuridico al quale si intende rinviare. L’articolo 16 risolve la questione dando priorità alla procedura aperta per prima. Tale norma di priorità sarebbe però privata di efficacia pratica se ogni Stato membro valutasse in modo diverso quale sia la procedura aperta per prima. Per evitare questo risultato si è reso necessario fornire un’interpretazione unica del concetto di «apertura» di cui all’articolo 16, quella svolta nella causa Eurofood.
38.
Tuttavia, la chiusura di una procedura di insolvenza non è paragonabile alla situazione che precede la sua apertura. Una volta aperta, una procedura di insolvenza ai sensi del regolamento sarà subito riconosciuta in tutti gli altri Stati membri, a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, e impedirà così che vi siano altre procedure principali. Prima che una procedura sia aperta, le diverse normative degli Stati membri possono dar luogo a conflitti di competenza, come ha dimostrato la causa Eurofood ( 12 ). Dopo l’apertura di una procedura principale, invece, non possono più sorgere conflitti del genere, in quanto l’articolo 16 del regolamento ha istituito un apposito meccanismo proprio per evitare che ciò accada.
39.
Il caso di specie dimostra che rimettere alla legge nazionale la questione della chiusura della procedura può creare difficoltà pratiche. Tali difficoltà, però, non sarebbero eliminate neanche se il concetto di chiusura della procedura fosse interpretato in modo autonomo. Se infatti fossero introdotti criteri per l’interpretazione autonoma da parte dell’Unione, i giudici dello Stato membro in cui si intende aprire una procedura secondaria dovrebbero accertare se tali criteri siano soddisfatti nello Stato membro della procedura principale. In pratica ciò può risultare altrettanto difficile.
40.
Sotto questo aspetto sarebbe auspicabile che il legislatore europeo facesse chiarezza, per esempio invitando gli Stati membri a segnalare il momento in cui le procedure di cui all’allegato A e all’allegato B possono considerarsi concluse dal punto di vista nazionale, oppure istituendo un apposito sistema informativo. In ogni caso le difficoltà pratiche non giustificano alcuna deviazione dal testo e dal sistema del regolamento.
41.
Alla prima questione pregiudiziale occorre quindi rispondere che l’articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera j), del regolamento deve essere interpretato nel senso che solo la legislazione nazionale stabilisce il momento di «chiusura della procedura di insolvenza». Conformemente a ciò, è solo la legge francese a determinare nel caso di specie se la procedura pendente in quel paese sia conclusa o meno.
42.
Dal momento che il giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale ha fatto un accenno di questo tipo, mi permetto di offrire ancora un ultimo spunto, al fine di fornire una risposta utile: qualora la procedura in Francia fosse conclusa, al giudice del rinvio sarebbe senza dubbio preclusa l’apertura di una procedura secondaria. Ad esso sarebbe tuttavia preclusa anche l’apertura di una nuova procedura principale.
43.
Il giudice francese ha fondato la propria competenza sul fatto che il centro degli interessi principali del debitore (Center of Main Interests – COMI) si trova in Francia e, pertanto, ha aperto una procedura principale di insolvenza di cui all’allegato A del regolamento. Nel caso di specie, tuttavia, questa constatazione appare dubbia, atteso che l’intero patrimonio nonché gli stabilimenti di produzione della Christianapol sono ubicati in Polonia. Nella causa Interedil ( 13 ) la Corte ha affermato che il centro degli interessi principali deve essere determinato in base a criteri al tempo stesso obiettivi e riconoscibili dai terzi, principio che si evince anche dal tredicesimo considerando del regolamento ( 14 ). Per le società, l’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento formula inoltre una presunzione, secondo cui il centro degli interessi principali è il luogo in cui si trova la sede statutaria. Alla luce delle considerazioni che precedono, vi sono molti elementi che depongono a favore dell’ubicazione del centro degli interessi principali della Christianapol in Polonia.
44.
Il giudice del rinvio, tuttavia, non può ignorare l’affermazione francese secondo cui il centro degli interessi principali si troverebbe in Francia. La decisione di apertura del giudice francese deve essere riconosciuta da tutti gli altri Stati membri ( 15 ) e non può essere sottoposta a controllo ( 16 ). L’articolo 25 estende questo principio del riconoscimento a tutte le decisioni adottate per svolgere e terminare una procedura di insolvenza. Esso comprende pertanto anche la decisione del giudice di apertura, secondo cui il centro degli interessi principali si troverebbe in Francia. Per potere aprire una procedura principale, il giudice polacco, tuttavia, dovrebbe affermare in primo luogo a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, che il centro degli interessi principali della debitrice si trova in Polonia. Qualora, tuttavia, queste circostanze di fatto non siano cambiate dall’apertura della procedura di sauvegarde francese, il principio del riconoscimento che si è appena illustrato e che è già stato più volte affermato dalla Corte osta a questa affermazione. Essa equivarrebbe ad un controllo incidentale a posteriori della decisione francese, non consentito dal regolamento.
45.
Il riconoscimento non può essere negato nemmeno con riferimento all’articolo 26 del regolamento. Esso, come già affermato dalla Corte nella causa Eurofood ( 17 ), deve essere interpretato restrittivamente. Una violazione dell’ordine pubblico è ipotizzabile solo qualora il riconoscimento o l’esecuzione siano contrari ad un principio giuridico fondamentale dello Stato di riconoscimento e, pertanto, siano irrimediabilmente in conflitto con l’ordinamento giuridico di tale Stato ( 18 ). Ciò non è ravvisabile nel caso di specie e non è stato neanche dedotto da alcuna delle parti.
B – Sulla terza questione pregiudiziale
46.
Con la terza questione pregiudiziale il giudice del rinvio intende sostanzialmente sapere se una procedura secondaria possa essere aperta anche nelle circostanze della fattispecie, ossia qualora la procedura principale sia una procedura di risanamento e l’intero patrimonio del debitore si trovi nello Stato membro in cui è stata chiesta l’apertura di una procedura secondaria. Dal momento che la questione della possibilità di aprire tout court una procedura secondaria in un caso come quello di specie precede logicamente la seconda questione pregiudiziale, ossia le modalità con cui una siffatta procedura può essere eventualmente aperta, procederò innanzi tutto all’esame della terza questione pregiudiziale.
47.
Alla base della presente questione pregiudiziale vi è il fatto che l’intero patrimonio della Christianapol si trova in Polonia. L’apertura di una procedura di liquidazione secondo il diritto polacco comporterebbe, secondo quanto esposto dal giudice polacco, la cessazione della produzione della Christianapol e la chiusura dell’azienda, impedendone così la ristrutturazione. Gli obiettivi della procedura di risanamento francese sarebbero così vanificati e la realizzazione del piano di salvaguardia pregiudicata. Il giudice del rinvio si chiede, pertanto, se la circostanza che la procedura principale sia una procedura di risanamento osti all’ammissibilità della procedura secondaria.
1. Applicabilità del regolamento
48.
Dev’essere chiarita innanzitutto la questione dell’applicabilità del regolamento anche alle procedure di risanamento. Secondo quanto affermato dalla banca Handlowy, sebbene il regolamento sia applicabile alle procedure di cui all’allegato A, ciò è tuttavia vero solo quando le suddette procedure rispettano nel caso concreto i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento. Dal momento che il Tribunal de commerce de Meaux in occasione dell’apertura della procedura di sauvegarde ha affermato che la Christianapol non era insolvibile, il regolamento non sarebbe applicabile alla procedura svolta in Francia. Il giudice polacco, pertanto, potrebbe rifiutarsi di riconoscere la procedura francese e, indipendentemente da essa, aprire una nuova procedura principale.
49.
Sono tuttavia dell’avviso che il regolamento sull’insolvenza sia applicabile anche alla fattispecie, in cui la procedura principale è una procedura di risanamento. L’articolo 2, lettera a), definisce, facendo riferimento all’articolo 1, paragrafo 1, le procedure di insolvenza che rientrano nel campo di applicazione del regolamento e, a tal fine, opera un rinvio alle procedure che figurano nell’allegato A. Qualora una procedura sia ivi elencata, si deve ritenere che il regolamento sia applicabile. Ciò vale, pertanto, anche per la procedura francese di sauvegarde, la quale figura nell’allegato A.
50.
I considerando ( 19 ) e anche il tenore letterale dell’articolo 2 mostrano ad ogni modo che devono essere rispettati anche i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, affinché il regolamento sia applicabile. Esso, tuttavia non contiene una definizione della nozione di «insolvenza». Non è stato possibile pervenire ad una siffatta nozione a causa del diverso assetto delle discipline sull’insolvenza negli Stati membri e del concetto, talvolta estremamente divergente, di cosa si intenda per insolvenza. Il regolamento in questione, inoltre, non si prefigge neanche l’obiettivo di unificare le procedure di insolvenza ( 20 ). Come si evince ( 21 ) dalla relazione esplicativa della Convenzione dell’Unione europea relativa alle procedure di insolvenza ( 22 ), ai fini dell’applicabilità del regolamento è pertanto determinante se la procedura in questione sia una procedura di insolvenza dal punto di vista del rispettivo Stato membro. Qualora sia in dubbio la sua natura di procedura ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento, e soprattutto se la procedura sia basata sull’insolvenza del debitore, occorre quindi fare riferimento al concetto dello Stato membro in cui la suddetta procedura ha luogo.
51.
Nel corso della trattazione orale il governo francese ha affermato che l’incombente insolvibilità del debitore rappresenta un requisito per l’apertura di una procedura di sauvegarde. Dal punto di vista del legislatore francese, pertanto, nel caso di specie il debitore è insolvibile. I requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono pertanto soddisfatti.
52.
Il regolamento è dunque applicabile anche alla procedura francese di sauvegarde.
2. Legittimità delle procedure secondarie rispetto alle procedure principali di risanamento
53.
A causa dei diversi obiettivi delle procedure di risanamento e di liquidazione, tuttavia, si pone ora la questione se le procedure secondarie possano essere escluse qualora la procedura principale, come nel caso di specie, sia una procedura di risanamento.
54.
Al momento in cui viene aperta una procedura secondaria, il regolamento – come osserva anche il governo spagnolo – non opera una differenza in base alla natura della procedura principale. Non appena sia pendente una procedura di cui all’allegato A come procedura principale, gli articoli 3, paragrafo 3, e 27, consentono l’apertura di una procedura secondaria – indipendentemente dalla natura della procedura principale. In base al tenore letterale, il regolamento consente dunque di aprire una procedura secondaria anche nel caso in cui le procedure principali assumano la forma di procedure di risanamento.
55.
Che una procedura di liquidazione secondaria possa ostacolare o persino vanificare gli scopi di una siffatta procedura di risanamento emerge palesemente dalle considerazioni svolte dal giudice del rinvio. Ciò costituisce di fatto un risultato indesiderato. Soprattutto alla luce della trasformazione di molte discipline sull’insolvenza degli Stati membri da mere procedure di liquidazione in procedure di risanamento e riorganizzazione e in considerazione dei conseguenti ampliamenti dell’allegato A del regolamento negli ultimi anni ( 23 ) con cui sono state incluse in misura crescente anche le procedure di risanamento, appare chiaro che queste ultime hanno acquisito un’importanza crescente e, quindi, dovrebbero essere del pari comprese nel regolamento.
56.
A prescindere dagli ampliamenti dell’allegato, tuttavia, il tenore letterale del regolamento è rimasto peraltro inalterato, cosa che, nel caso di specie, potrebbe comportare contraddizioni e problemi pratici, come il presente caso dimostra. Per poter svolgere efficacemente ed in modo efficiente anche le procedure di risanamento nel contesto del regolamento, pertanto, è necessaria un’interpretazione delle norme pertinenti sul coordinamento delle procedure orientata secondo gli obiettivi del regolamento che, come giustamente osserva la Christianapol, tenga conto dell’evoluzione dello stesso. Attraverso una simile interpretazione è possibile mitigare le conseguenze negative prodotte dall’introduzione di una procedura secondaria, descritte dal giudice del rinvio.
57.
A mio parere, non è pertanto necessario vietare in linea generale procedure secondarie relative ad una procedura principale di risanamento.
58.
Un’interpretazione come quella propugnata dalla Christianapol e dalla Francia, secondo cui nel caso di una procedura di risanamento non potrebbe essere aperta in generale una procedura secondaria, non è peraltro sostenibile in considerazione degli scopi perseguiti con le procedure secondarie. Queste ultime sono finalizzate soprattutto alla tutela dei creditori locali, cui si intende offrire la possibilità di svolgere una procedura di insolvenza in un luogo ad essi vicino, nella loro lingua e secondo un ordinamento giuridico ad essi noto e, quindi, facilitare la rivendicazione dei propri diritti. Il divieto generale di svolgere procedure secondarie nel caso in cui la procedura principale abbia carattere di risanamento andrebbe a colpire il cuore stesso del regolamento, escludendo completamente un insieme di procedure fondamentali da esso previste. Questa conseguenza non sarebbe più compatibile con l’idea fondamentale del regolamento sull’insolvenza e andrebbe al di là di quanto è necessario per tutelare le procedure di risanamento.
3. Coordinamento delle procedure principali e secondarie nel caso di procedure di risanamento
59.
Rimane da verificare come sia possibile coordinare procedure principali e secondarie ai sensi del regolamento qualora la procedura principale sia una procedura di risanamento e quella secondaria una procedura di liquidazione.
60.
Da un lato il regolamento prevede numerose misure che rendono possibile salvaguardare gli obiettivi della procedura principale e preservare l’uniformità della procedura di insolvenza ( 24 ), anche quando la procedura secondaria assume la forma di una procedura di liquidazione. Le parti coinvolte nella procedura secondaria, inoltre, sono tenute a rispettare le finalità del regolamento e contribuire affinché la procedura principale non sia perturbata e gli obiettivi della stessa elusi. Gli effetti sostanziali della procedura principale, infine, devono essere tenuti in considerazione anche nella procedura secondaria.
a) Misure nel regolamento
61.
Il ruolo dominante previsto dal regolamento per la procedura principale ( 25 ) rispetto alla procedura secondaria consente al curatore della procedura principale di influire in diversi modi sulla procedura secondaria. Ad esempio, egli può chiedere, a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, la sospensione della liquidazione ( 26 ) e ciò indipendentemente da un’eventuale possibilità di sospensione prevista dal diritto nazionale. L’articolo 33 stabilisce, a questo proposito, un motivo autonomo di sospensione. L’articolo 34, paragrafo 1, conferisce inoltre anche al curatore principale il diritto di proporre un piano di risanamento, un concordato o una misura analoga per porre fine alla procedura secondaria. Durante la sospensione della liquidazione ai sensi dell’articolo 33, il regolamento, all’articolo 34, paragrafo 3, gli conferisce persino un diritto esclusivo in tal senso. Così egli è, almeno in parte, in grado di impedire o di procrastinare la liquidazione del patrimonio del debitore al fine di utilizzarlo per la procedura di risanamento. Inoltre, egli può avviare talune misure di risanamento nella procedura secondaria.
62.
D’altro canto, il regolamento consente, indipendentemente da una proposta del curatore principale, di scegliere soluzioni di risanamento anche nella procedura secondaria. Come fa giustamente notare il governo spagnolo, l’articolo 27, seconda frase, stabilisce infatti solo che la procedura secondaria deve essere una delle procedure che figurano nell’allegato B, mentre esso non disciplina le modalità con cui la rispettiva procedura deve essere concretamente portata a termine. È pertanto sufficiente che la rispettiva procedura possa terminare, in linea di principio, con la liquidazione del patrimonio del debitore. Qualora, tuttavia, la rispettiva lex concursus ( 27 ) della procedura secondaria preveda anche soluzioni di risanamento, queste possono essere del pari utilizzate ( 28 ). La suddetta interpretazione è confermata dall’articolo 2, lettera c), del regolamento, che sussume sotto la nozione di «procedure di liquidazione» anche le procedure che possono essere chiuse «in seguito ad un concordato o ad altra misura che ponga fine all’insolvenza» e, pertanto, afferma che le procedure di liquidazione non devono necessariamente sfociare nella liquidazione del patrimonio.
63.
Ne consegue che il regolamento sull’insolvenza consente, attraverso i meccanismi sopradescritti, di attenuare le conseguenze negative di una procedura di insolvenza. Essi, tuttavia, non rappresentano una soluzione definitiva e soddisfacente della problematica. Occorre da un lato riflettere sulle procedure secondarie aperte in Stati membri in cui non esiste una procedura unica. Per essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, esse devono fare ricorso a procedure che possono sfociare nella liquidazione. Siffatte procedure potrebbero, in base al diritto nazionale, non prevedere la possibilità di una chiusura mediante risanamento. Pertanto, a seconda del rispettivo assetto delle discipline sull’insolvenza negli Stati membri, si potrebbe pervenire a risultati divergenti. Un tale approccio è contrario al principio della certezza del diritto.
64.
D’altro canto, neanche gli esistenti obblighi di coordinamento e di informazione riescono a scongiurare completamente il pericolo di compromissione del risanamento globale, dal momento che la problematica è disciplinata solo in modo frammentario. Così, l’attuazione di eventuali misure di risanamento, possibili anche nella procedura secondaria, come ad esempio la dilazione di pagamento o la remissione del debito, dipendono dall’assenso di tutti i creditori interessati, come indicato dall’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento. Neanche la sospensione delle operazioni di liquidazione per periodi di tre mesi è paragonabile alla sospensione definitiva della liquidazione. E nemmeno il diritto di proposta del curatore, a lui conferito dall’articolo 34, paragrafo 1, impedisce una liquidazione nel caso in cui questa sia stata disposta da un organo competente nella procedura secondaria.
65.
Sarebbe pertanto auspicabile una disciplina esplicita sul coordinamento delle procedure nel caso di procedure di risanamento. A mio parere, a questo proposito, vi sono alcuni elementi che depongono a favore dell’ammissibilità anche delle procedure di risanamento come procedure secondarie. Come già illustrato in precedenza, il regolamento lascia già ampi spazi allo svolgimento di procedure di risanamento parallele. Sarebbe pertanto un mero atto di coerenza consentirle anche espressamente e predisporre le rispettive norme di coordinamento: questa decisione, tuttavia, spetta al legislatore dell’Unione.
b) Obbligo di salvaguardare gli obiettivi della procedura principale
66.
Fino a quando il regolamento non sarà modificato in modo da apportare maggiore chiarezza, tuttavia, tutte le parti sono tenute a garantire gli obiettivi della procedura principale attraverso gli strumenti esistenti e nell’alveo del diritto nazionale. Il principio di lealtà verso l’Unione (articolo 4, paragrafo 3, TUE) obbliga, a questo proposito, il giudice della procedura secondaria, in tutte le misure che esso dovrà adottare, ad avere riguardo per le finalità della procedura principale e a tenere conto dell’impianto del regolamento, che è basato sul principio di fiducia reciproca, sull’obbligo di coordinare le procedure principali con quelle secondarie e sull’obiettivo della creazione di procedure transfrontaliere efficienti ed efficaci, nonché sul primato della procedura principale ( 29 ).
67.
Ciò vale per tutte le misure adottate in base al diritto nazionale, per esempio per le decisioni discrezionali o per la scelta fra diverse alternative, fra cui si dovrà sempre optare per la misura maggiormente idonea a garantire le finalità della procedura principale. Anche la partecipazione del curatore della procedura principale a quella secondaria deve essere garantita dal diritto nazionale.
68.
Come la Commissione osserva giustamente, il regolamento non obbliga neanche in generale ad aprire una procedura secondaria, ma concede una mera facoltà. La decisione se aprire una procedura secondaria continua ad essere di pertinenza del giudice competente. E anche nel caso in cui tale decisione venga presa, detto giudice deve tenere in considerazione gli obiettivi del regolamento nonché gli effetti della procedura principale, soprattutto con riferimento al fatto se i creditori coinvolti nella procedura principale e che hanno aderito ad un piano di salvaguardia verrebbero meno ai propri obblighi discendenti dal piano stesso nel caso in cui fosse aperta una procedura secondaria.
c) Effetti della procedura principale
69.
Devono essere inoltre considerati anche dal punto di vista sostanziale gli effetti dell’ordinanza adottata dal Tribunal de commerce de Meaux. L’articolo 25 stabilisce l’obbligo di riconoscimento per tutte le «decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice (…)». Un piano di salvaguardia come quello concordato in Francia è senza dubbio una decisione in tal senso. Le misure disposte nel suddetto piano, pertanto, devono essere prese in considerazione sotto il profilo del diritto sia processuale sia sostanziale.
70.
A questo proposito, sono determinanti gli effetti attribuiti dal diritto francese al piano di salvaguardia ( 30 ). Come evidenzia la Commissione, si deve avere riguardo sotto il profilo sostanziale per le decisioni adottate nello stesso, ad esempio con riferimento alla questione relativa all’entità delle modifiche contenutistiche operate dal piano di salvaguardia in relazione ai diritti dei creditori che hanno chiesto l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza o se, ad esempio, la richiesta di apertura di una procedura secondaria sia qualificabile come un abuso di diritto ad opera di un creditore coinvolto nella procedura principale e che ha approvato il piano di salvaguardia.
71.
Alla terza questione occorre pertanto rispondere che l’articolo 27 del regolamento consente l’apertura di una procedura secondaria anche qualora la procedura principale sia una procedura di risanamento.
C – Sulla seconda questione pregiudiziale
72.
Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se l’articolo 27 del regolamento, che disciplina l’apertura di una procedura secondaria, precluda al giudice di tale procedura l’esame dell’insolvenza del debitore ovvero se, in determinate situazioni, il suddetto giudice possa verificare l’esistenza dell’insolvenza del debitore.
73.
Secondo il giudice del rinvio, in talune versioni linguistiche del regolamento, l’articolo 27, prima frase, potrebbe essere interpretato nel senso che l’insolvenza del debitore non deve (ma può) essere verificata all’apertura di una procedura secondaria, mentre in altre versioni linguistiche esso potrebbe essere letto nel senso che non è consentito al giudice competente verificare la questione dell’insolvenza del debitore.
74.
A mio avviso, tuttavia, confrontando le versioni linguistiche non emerge una siffatta discrepanza. Piuttosto le versioni linguistiche che ho confrontato ( 31 ) contengono un elemento facoltativo. Anche la Commissione perviene alla stessa conclusione per quanto riguarda le versioni da essa esaminate. Diversamente da quanto affermato dal giudice del rinvio, una siffatta conclusione è desumibile soprattutto dalle versioni tedesca [«kann (…) eröffnen»] e francese [«permet (…) d’ouvrir»]. Anche la versione finlandese, che ha una rilevanza particolare ( 32 ) accanto a quella tedesca in considerazione del fatto che il regolamento è stato adottato su iniziativa della Finlandia e della Germania, contiene chiaramente un elemento di natura facoltativa [«voi (…) aloittaa»].
75.
Con ciò, tuttavia, non si chiarisce se al giudice della procedura secondaria sia permesso verificare l’insolvenza del debitore al momento dell’apertura della procedura secondaria. Non è infatti chiaro a cosa si riferisca il «permette» di cui all’articolo 27. Con esso si potrebbe intendere sia la possibilità in generale di aprire una procedura secondaria sia la questione della verifica dell’insolvenza al momento dell’apertura della procedura secondaria. Occorre pertanto fare riferimento alle finalità del regolamento e allo scopo della disposizione concreta ( 33 ) per comprenderne il significato.
76.
Lo scopo dell’articolo 27 consiste nel rendere superfluo un ulteriore esame dell’insolvenza da parte del giudice della procedura secondaria, per contribuire così ad accelerare le procedure. È palese che il legislatore ha ritenuto che un nuovo esame fosse superfluo atteso che l’insolvenza del debitore è stata già esaminata al momento dell’apertura della procedura principale. La procedura secondaria interessa necessariamente il patrimonio del debitore già oggetto di spossessamento nella procedura principale, per cui non è necessario un nuovo esame dell’insolvenza. Alla luce della summenzionata trasformazione delle discipline dell’insolvenza in procedure di risanamento e dei corrispondenti ampliamenti dell’allegato A, ciò non è più sempre vero.
77.
L’articolo 27 del regolamento, inoltre, parte dal presupposto che qualora il giudice della procedura secondaria esamini l’insolvenza, sussiste il pericolo che il giudice competente pervenga ad una valutazione divergente, ad esempio perché la causa dell’insolvenza di cui alla procedura principale non è nota, e pertanto si rifiuti di aprire una procedura secondaria. Il regolamento non contiene alcuna definizione del significato di insolvenza. Questa decisione, come già affermato, è demandata esclusivamente agli Stati membri e presenta delle grandi divergenze a livello dell’Unione. L’articolo 27 mira ad evitare eventuali problemi risultanti da queste differenze. Questo obiettivo, tuttavia, non può essere trasposto tout court alle procedure di risanamento, a causa delle finalità perseguite attraverso tali procedure e del loro svolgimento.
78.
Neanche l’obiettivo della velocizzazione delle procedure, in un caso come quello di specie, viene necessariamente toccato. Lo scopo, infatti, consiste semplicemente nell’evitare di ripetere l’esame dell’insolvenza. Qualora, tuttavia, al giudice polacco fosse precluso esaminare l’insolvenza della Christianapol prima dell’apertura della procedura di liquidazione, ciò potrebbe comportare l’apertura di una procedura di liquidazione a carico di un debitore che nel frattempo potrebbe (anche secondo i francesi) essere tornato solvibile. Questo risultato, però, è incompatibile con le finalità perseguite dal regolamento e, inoltre, inciderebbe in modo eccessivo sugli ordinamenti procedurali degli Stati membri, creando una procedura che non sarebbe introdotta più solamente senza che la causa di insolvenza sia nota internamente allo Stato, bensì addirittura senza alcuna causa di insolvenza.
79.
Una siffatta interpretazione dell’articolo 27 del regolamento, inoltre, potrebbe scoraggiare i debitori dal chiedere tempestivamente una procedura di risanamento. Essi, infatti, correrebbero il rischio di essere esposti ad una procedura di liquidazione in un altro Stato membro senza che ne sia precedentemente verificata l’insolvenza, sebbene la situazione finanziaria del debitore possa essere migliorata in quell’arco temporale.
80.
Pertanto, e anche alla luce delle considerazioni da me svolte sulla terza questione pregiudiziale ( 34 ), un esame dell’insolvenza da parte del giudice della procedura secondaria è sempre necessario quando la procedura principale consiste in una procedura di risanamento. Quando, invece, la procedura principale non consiste in una procedura di risanamento o di ristrutturazione, bensì in una procedura di liquidazione, al giudice della procedura secondaria è precluso un nuovo esame dell’insolvenza per i motivi suesposti.
81.
Occorre pertanto rispondere alla seconda questione pregiudiziale affermando che è consentito al giudice della procedura secondaria esaminare l’insolvenza del debitore quando la procedura principale è una procedura di risanamento che non presuppone l’insolvenza del debitore.
V – Conclusione
82.
Alla luce delle considerazioni precedenti, propongo alla Corte di rispondere nel seguente modo alle questioni pregiudiziali:
1)
L’articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che solo la legislazione nazionale stabilisce il momento di «chiusura della procedura di insolvenza».
2)
L’articolo 27 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che è consentito al giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su una domanda di apertura di una procedura secondaria di insolvenza esaminare l’insolvenza del debitore qualora la procedura principale sia una procedura di risanamento.
3)
L’interpretazione dell’articolo 27 del regolamento n. 1346/2000 consente di aprire una procedura secondaria di insolvenza anche nel caso in cui la procedura principale, soggetta a riconoscimento automatico, sia una procedura avente carattere di risanamento o di ristrutturazione (come ad esempio la procedura francese di sauvegarde).
( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) GU L 160, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 603/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005 (GU L 100, pag. 1), e dal regolamento (CE) n. 694/2006 del Consiglio, del 27 aprile 2006 (GU L 121, pag. 1).
( 3 ) L’articolo 3 del regolamento opera una distinzione tra i due termini. Ai sensi del paragrafo 3, si intende per «procedura secondaria» quella che è stata aperta dopo l’apertura della procedura principale. Ai sensi del paragrafo 4, invece, si intende per «procedura territoriale» quella che è stata aperta prima dell’apertura della procedura principale. Questa terminologia sarà impiegata anche nel testo che segue.
( 4 ) Tribunale distrettuale di Poznań - Centro storico.
( 5 ) Mandataire judiciaire e administrateur judiciaire.
( 6 ) «Que Christianapol Sp. Z. o.o. n’est en état de cessation de paiments, puisque la trésorerie prévisionelle s’avère positive».
( 7 ) Sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC (C-341/04, Racc. pag. I-3813).
( 8 ) V. sentenza del 21 gennaio 2010, MG Probud Gdynia sp. z o.o. (C-444/07, Racc. pag. I-417, punto 25).
( 9 ) V. le conclusioni da me presentate il 10 marzo 2011 nella causa Interedil (C-396/09, Racc. pag. I-9915) nonché le sentenze del 2 aprile 2009, A (C-523/07, Racc. pag. I-2805, punto 34), e del 6 marzo 2008, Nordania Finans A/S e BG Factoring A/S (C-98/07, Racc. pag. I-1281, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
( 10 ) V. sentenze del 14 febbraio 2012, Flachglas Torgau (C-204/09, , punto 37), ed A (citata alla nota 9, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
( 11 ) Cit. supra alla nota 7, punto 54.
( 12 ) Cit. supra alla nota 7.
( 13 ) Sentenza del 20 ottobre 2011, Interedil (C-396/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49). V., a questo riguardo, anche le conclusioni da me presentate nella medesima causa (cit. supra alla nota 9, paragrafo 57).
( 14 ) «Per “centro degli interessi principali” si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi».
( 15 ) V. il ventiduesimo considerando del regolamento: «Il presente regolamento dovrebbe prevedere l’immediato riconoscimento delle decisioni relative all’apertura, allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza che rientra nel suo ambito d’applicazione (…). Il riconoscimento delle decisioni pronunciate dai giudici degli Stati membri dovrebbe poggiare sul principio di fiducia reciproca (…). La decisione del giudice che apre per primo la procedura dovrebbe essere riconosciuta negli altri Stati membri (…)».
( 16 ) V. anche sentenze Eurofood IFSC, cit. supra alla nota 7, punto 42, e MG Probud Gdynia, cit. supra alla nota 8, punto 2.
( 17 ) Cit. alla nota 7, punti 62 e segg.
( 18 ) V. anche il ventiduesimo considerando, in cui si afferma che «(…) i motivi del mancato riconoscimento dovrebbero essere ridotti al minimo necessario».
( 19 ) V. il decimo considerando: «(…) Perché si applichi il regolamento, le procedure (…) dovrebbero (…) essere conformi alle disposizioni del regolamento (…)».
( 20 ) V. l’undicesimo considerando.
( 21 ) Relazione Virgós-Schmit. Ad essa si ispirano molti considerando del regolamento. V., circa la sua rilevanza per l’interpretazione del regolamento, le conclusioni presentate dall’avvocato generale Jacobs il 27 settembre 2005, nella causa Eurofood IFSC (C-341/04, Racc. pag. I-3813, paragrafo 2). Essa non è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ma costituisce un documento del Consiglio dell’UE dell’8 luglio 1996 (6500/1/96).
( 22 ) Virgós/Schmit, Report on the Convention on Insolvency Proceeedings, punto 49.
( 23 ) Così, ad esempio, la procedura francese di sauvegarde è stata inserita nell’allegato A del regolamento solo successivamente, dal regolamento (CE) n. 694/2006.
( 24 ) V. dodicesimo considerando: «(...) Disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale consentono di rispettare le esigenze di uniformità all’interno della Comunità».
( 25 ) V., accanto alle norme sul coordinamento delle procedure nel regolamento, anche il ventesimo considerando, che parla di un «ruolo dominante» della procedura principale.
( 26 ) Sebbene solo per un periodo di tre mesi. Dall’articolo 33, paragrafo 1, quarta frase, risulta tuttavia che questo periodo può essere prorogato illimitatamente. V., a questo proposito, anche la versione linguistica inglese «It may be continued or renewed for similar periods», quella francese «Elle peut être prolongée ou renouvelée pour des périodes de même durée», o quella spagnola «Podrá prolongarse o renovarse por períodos de la misma duración».
( 27 ) Questa è stabilita per le procedure secondarie all’articolo 28.
( 28 ) Ciò si verifica, ad esempio, in tutti gli Stati membri la cui disciplina dell’insolvenza prevede una procedura unica.
( 29 ) V. ventitreesimo, secondo e dodicesimo considerando.
( 30 ) V. il ventiduesimo considerando: «(...) Il riconoscimento automatico dovrebbe pertanto avere per conseguenza che gli effetti che il diritto dello Stato di apertura della procedura comporta per la stessa si estendono ai rimanenti Stati membri (...)».
( 31 ) V. le versioni tedesca «so kann (…) eröffnen, ohne dass (…) die Insolvenz des Schuldners geprüft wird», francese «permet d’ouvrir, (…) une procédure secondaire d’insolvabilité sans que l’insolvabilité du débiteur soit examinée», inglese «shall permit (…) the opening of secondary insolvency proceedings without the debtor’s insolvency being examined», spagnola «permitirá abrir (…) sin que sea examinada en dicho Estado la insolvencia del deudor», italiana «permette di aprire (…) senza che in questo altro Stato sia esaminata l’insolvenza del debitore», greca «καθιστά δυνατή», e finlandese «voi (...) aloittaa sekundäärimenettelyn ilman, että velallisen maksukyvyttömyyttä tutkitaan tässä toisessa valtiossa».
( 32 ) V. il secondo «visto» del preambolo del regolamento.
( 33 ) Anche qualora si collegasse l’elemento facoltativo di cui all’articolo 27 esclusivamente alla questione dell’apertura della procedura secondaria e si interpretasse, pertanto, la suddetta norma come un divieto generalizzato di esaminare l’insolvenza, questo divieto dovrebbe essere interpretato e applicato alla luce della finalità e degli obiettivi del regolamento.
( 34 ) V. paragrafi 56 e segg.
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