CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ELEANOR SHARPSTON
presentate il 29 marzo 2012 ( 1 )
Causa C-131/11
Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft
contro
Hauptzollamt Aachen
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania)]
«Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — Accertamento della produzione definitiva di zucchero riguardo alla campagna di commercializzazione — Eccedenze di zucchero bianco scoperte dalle autorità competenti di uno Stato membro dopo la fine della campagna di commercializzazione sottoposta a controllo — Obbligo di attribuire le eccedenze alla campagna di commercializzazione sottoposta a controllo o a quella durante la quale sono state accertate»
1.
Nel presente rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania), la Corte è chiamata a decidere se le eccedenze di zucchero rinvenute dalle autorità nazionali durante un controllo debbano essere imputate alla campagna di commercializzazione nel corso della quale è stata accertata la loro esistenza o, retroattivamente, all’anno sottoposto a controllo.
Contesto normativo
L’organizzazione comune del mercato nel settore dello zucchero
2.
Il 1o luglio 1968 il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio ( 2 ) ha introdotto un sistema di sostegno della produzione dello zucchero. Lo zucchero prodotto e commercializzato durante una campagna di commercializzazione entro i limiti della quota massima beneficiava di un sostegno finanziario (in prosieguo: le «misure di intervento»). Per ogni campagna di commercializzazione gli Stati membri attribuivano quote (introdotte all’articolo 23 del regolamento n. 1009/67) ai produttori di zucchero nell’ambito dei rispettivi territori. È stato anche previsto un meccanismo a livello comunitario ( 3 ) per finanziare i costi delle misure di intervento. I costi venivano sostenuti entro certi limiti da tutti i produttori della Comunità mediante il pagamento di un contributo alla produzione, mentre i costi residui erano a carico del bilancio comunitario ( 4 ). Eventuali eccedenze di produzione di zucchero rispetto alla quota massima non potevano essere vendute sul mercato interno e non beneficiavano delle misure di intervento.
Il regolamento di base
3.
A decorrere dal 1o luglio 1981 trovava applicazione il regolamento (CEE) n. 1785/81 ( 5 ) (in prosieguo: il «regolamento di base»).
4.
L’undicesimo considerando chiariva quanto segue: «(…) i motivi che finora hanno indotto la Comunità ad applicare per i settori dello zucchero (…) un regime di quote di produzione rimangono tuttora validi; (…) occorre tuttavia adeguare tale regime per tener conto dell’evoluzione recente della produzione e dotare la Comunità degli strumenti necessari per garantire in modo giusto ma efficace il finanziamento integrale, da parte degli stessi produttori, degli oneri occasionati dallo smercio delle eccedenze risultanti dal rapporto esistente tra la produzione della Comunità e il suo consumo (…)».
5.
Il quindicesimo considerando stabiliva quanto segue: «(…) le quote di produzione attribuite alle imprese costituiscono un mezzo per garantire ai produttori i prezzi comunitari e lo smercio della loro produzione (…)».
6.
Il regolamento di base ha introdotto un nuovo regime di quote. A tal riguardo, esso ha stabilito che doveva essere fissato ogni anno un prezzo minimo delle barbabietole A e un prezzo minimo delle barbabietole B ( 6 ). Nel periodo di cui trattasi, la produzione nel settore dello zucchero era suddivisa in tre classi. La produzione A e B era quella generata all’interno di quote corrispondenti, in linea di principio, rispettivamente, alla domanda nel mercato interno e alle esportazioni di eccedenze di zucchero con restituzioni all’esportazione. Lo zucchero C veniva prodotto al di fuori di tali quote e non poteva essere liberamente commercializzato nell’Unione, ma doveva essere esportato, senza restituzioni, a spese dell’industria dello zucchero ( 7 ). Le barbabietole utilizzate per produrre lo zucchero C non beneficiavano, inoltre, delle misure di sostegno del prezzo. In tal senso, l’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, precisava quanto segue:
«(...)
a)
zucchero A (...), ogni quantitativo di zucchero (...) prodotto in conto di una campagna di commercializzazione determinata nel limite della quota A dell’impresa in causa;
b)
zucchero B (...), ogni quantitativo di zucchero (...) prodotto in conto di una campagna di commercializzazione determinata che eccede la quota A, senza superare la somma delle quote A e B dell’impresa in causa;
c)
zucchero C (...), ogni quantitativo di zucchero (...) prodotto in conto di una campagna di commercializzazione determinata che eccede la somma delle quote A e B dell’impresa in causa oppure è prodotto da un’impresa a cui non sono state attribuite quote» ( 8 ).
7.
L’articolo 26 vietava lo smercio sul mercato interno della Comunità dello zucchero C non riportato a norma dell’articolo 27. Detto zucchero doveva essere esportato anteriormente al 1o gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione in causa. L’articolo 26, paragrafo 3, prevedeva la riscossione di un importo qualora non fosse stata data prova, nel termine richiesto, dell’esportazione dello zucchero C.
8.
L’articolo 27, paragrafo 1, stabiliva quanto segue: «Ogni impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva, in conto della produzione di tale campagna, tutta o parte della produzione di zucchero eccedente la quota A. Tale decisione è irrevocabile» ( 9 ).
9.
L’articolo 28 sanciva il principio per cui sono i produttori stessi a dover sostenere tutti i costi derivanti dalla presenza di eccedenze derivanti dalla differenza tra la produzione della Comunità e il consumo di zucchero nel mercato interno. L’intera produzione di zucchero A e zucchero B era quindi assoggettata a un contributo alla produzione. Il calcolo di detto contributo si componeva di due fasi. In prima battuta veniva stabilito un contributo provvisorio basato sui valori stimati per la campagna di commercializzazione ( 10 ). Poi, prima della fine della campagna di commercializzazione successiva, veniva stabilita la produzione finale di zucchero nella precedente campagna di commercializzazione ( 11 ).
10.
L’articolo 28, paragrafo 3, stabiliva quanto segue: «Qualora le constatazioni di cui al paragrafo 1, dopo essere state adattate conformemente al paragrafo 2 e fatto salvo l’articolo 29, paragrafo 1, diano come risultato una perdita complessiva prevedibile, quest’ultima viene divisa per il quantitativo prevedibile di zucchero A e B (…) prodotto in conto della campagna in corso. L’importo che ne risulta deve essere pagato dai fabbricanti come contributo alla produzione di base sulle loro produzioni di zucchero A e B (...)».
11.
Il meccanismo previsto all’articolo 28 prevedeva un tetto all’importo del contributo alla produzione di base. Se, a causa del limite fissato, il contributo alla produzione di base non consentiva di coprire integralmente la perdita complessiva (i costi totali occasionati dallo smercio delle eccedenze), il regolamento di base stabiliva la riscossione di un contributo addizionale sulla quota B (in prosieguo: il «contributo B») ( 12 ).
12.
Sono state previste norme di applicazione del regime dello zucchero ai sensi dell’articolo 41 del regolamento di base ( 13 ).
Il regolamento di applicazione
13.
L’articolo 27, paragrafo 3, l’articolo 28, paragrafo 7, l’articolo 29, paragrafo 5, e l’articolo 39 del regolamento di base costituivano il fondamento normativo del regolamento di applicazione ( 14 ). Quest’ultimo chiarisce, nei considerando, che, per applicare correttamente il regime delle quote, occorreva, in particolare, stabilire regole in merito ai dati necessari per la fissazione degli importi dei contributi alla produzione previsti all’articolo 28 del regolamento di base (vale a dire il contributo alla produzione di base e – se dovuto – il contributo B). Veniva riconosciuto che detti contributi non potevano essere stabiliti prima della fine di una campagna di commercializzazione. Occorreva tuttavia rendere operante la responsabilità finanziaria dei produttori il prima possibile. Si riteneva quindi necessario prevedere pagamenti di acconti sui contributi di produzione (calcolati sulla base di valori stimati) e garantire che gli importi dovuti venissero versati prima della fine della campagna di commercializzazione in causa. Inoltre, si riconosceva che i contributi non potevano essere fissati prima dell’acquisizione di dati i più esatti possibili circa i consumi. Occorreva, quindi, fissare i termini necessari per la constatazione della produzione e per l’invio della comunicazione dei dati afferenti, onde permettere una buona gestione del regime delle quote, e prevedere eventualmente misure appropriate di controllo da parte degli Stati membri ( 15 ).
14.
L’articolo 3 del regolamento di applicazione prevedeva quanto segue:
«1. Gli Stati membri stabiliscono, anteriormente al 15 febbraio di ogni anno, la produzione saccarifera provvisoria della campagna di commercializzazione in corso di ciascuna impresa situata nel loro territorio.
(…)
3. Gli Stati membri, anteriormente al 1o ottobre di ogni anno, stabiliscono, per la campagna di commercializzazione precedente, la produzione definitiva di zucchero (…) realizzata da ciascuna impresa.
4. Qualora, dopo aver stabilito la produzione definitiva per lo zucchero di cui al paragrafo 3, si accertino in seguito delle divergenze, queste ultime sono prese in considerazione per stabilire la produzione definitiva per la campagna di commercializzazione durante la quale è accertata la divergenza» ( 16 ).
15.
L’articolo 5 stabiliva che il contributo alla produzione di base e (se dovuto) il contributo B dovevano essere determinati in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base anteriormente al 1o aprile per la campagna di commercializzazione in corso.
16.
L’articolo 7 stabiliva i termini entro i quali dovevano essere fissati i contributi alla produzione. È stato anche previsto come quantificare le somme residue dovute a titolo di contributo, tenuto conto degli acconti riscossi ai sensi dell’articolo 5.
Il regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione: disposizioni sullo zucchero C
17.
L’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione ( 17 ) stabiliva che i fabbricanti di zucchero C dovevano fornire la prova che lo zucchero era stato esportato a partire dallo Stato membro nel cui territorio era stato prodotto, senza restituzione né prelievo. Se non veniva fornita la prova che lo zucchero C era stato esportato anteriormente al 1o gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nella quale esso era stato prodotto, il quantitativo in causa veniva considerato smerciato sul mercato interno ( 18 ).
18.
L’articolo 3, paragrafo 1, prevedeva in tal caso un importo a carico del produttore di zucchero.
Normativa nazionale
19.
Durante la campagna di commercializzazione 1997/98 era applicabile la Verordnung über die im Rahmen der Produktionsregelung für Zucker zu erhebenden Abgaben (regolamento in materia di riscossione di contributi nell’ambito della regolamentazione della produzione di zucchero) del 7 marzo 1983 (in prosieguo: il «regolamento nazionale»).
20.
L’articolo 1, intitolato «Ambito di applicazione», spiegava che il regolamento nazionale si applicava allo zucchero prodotto al di fuori delle quote di produzione e allo zucchero riportato da una campagna di commercializzazione a quella successiva, nell’ambito del regime comunitario.
21.
L’articolo 4 del regolamento nazionale richiedeva che il produttore dichiarasse alle autorità nazionali competenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, la produzione di zucchero provvisoria per la campagna di commercializzazione in corso e, entro il 15 settembre di ogni anno, la produzione di zucchero definitiva della campagna di commercializzazione precedente.
22.
L’articolo 8 del regolamento nazionale imponeva alle autorità competenti di comunicare a ciascun produttore di zucchero un «provvedimento di constatazione» (entro i termini fissati dagli atti comunitari applicabili) relativo alla sua produzione provvisoria e definitiva di zucchero nella campagna di commercializzazione in causa. Le autorità competenti stabilivano poi, con provvedimento scritto, i versamenti in acconto dei contributi (calcolati in conformità dell’articolo 9) per i quantitativi di zucchero prodotti entro quota in base ai provvedimenti di constatazione. I contributi finali per i quantitativi di zucchero prodotti entro quota A e B venivano poi accertati calcolando la differenza tra i dati provvisori e quelli definitivi della produzione di zucchero e i versamenti in acconto di contributi.
23.
L’articolo 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento nazionale imponeva alle autorità competenti di determinare i contributi relativi ai quantitativi di zucchero C immessi sul mercato interno.
Fatti e procedimento
24.
Durante la campagna di commercializzazione 1997/98, la Pfeifer & Langen KG (in prosieguo: la «Pfeifer») produceva zucchero nei suoi stabilimenti di Elsdorf, Euskirchen, Appeldorn e Lage. L’8 settembre 1998 la Pfeifer rendeva una dichiarazione relativa alla sua produzione definitiva di zucchero. Il 25 settembre 1998 le autorità competenti emettevano un provvedimento di constatazione relativo alla produzione definitiva di zucchero della Pfeifer nel corso di detta campagna di commercializzazione.
25.
In data 4 novembre 1999 le autorità competenti iniziavano un controllo ispettivo presso i locali della Pfeifer. Detto controllo veniva sospeso a seguito dell’opposizione della Pfeifer, ma riprendeva il 16 gennaio 2003. Il controllo ispettivo si riferiva, tra l’altro, al contributo alla produzione di zucchero per la campagna di commercializzazione 1997/98.
26.
Nel corso del 2006 veniva rinvenuto un quantitativo supplementare di zucchero bianco (per un totale di 96574 quintali). Detto zucchero veniva considerato come zucchero C e imputato alla campagna di commercializzazione 1997/98; veniva pertanto imposto un contributo di EUR 5 810 857,58 in base all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento nazionale. A seguito dell’opposizione della Pfeifer, le autorità competenti emettevano i provvedimenti di constatazione del 27 aprile 2010, indicando un importo modificato di 69221 quintali di zucchero bianco C e riducendo il contributo a EUR 4 165 027,57.
27.
La Pfeifer ha successivamente impugnato i provvedimenti del 27 aprile 2010, sostenendo che detti provvedimenti di constatazione contrastano con l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di applicazione.
28.
Dato che tale aspetto solleva una questione di interpretazione del diritto comunitario, il Finanzgericht Düsseldorf ha sospeso il giudizio e sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 3, paragrafo 4, del [regolamento di applicazione] debba essere interpretato nel senso che tale disposizione ricomprende anche le eccedenze constatate a posteriori dall’autorità competente nell’ambito di un controllo effettuato presso il produttore».
29.
La Pfeiffer, le autorità competenti e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. Tutte le parti hanno svolto osservazioni orali all’udienza del 9 febbraio 2012.
Analisi
Osservazioni preliminari
30.
Lo zucchero bianco è un prodotto omogeneo ( 19 ). Nulla distingue dal punto di vista fisico le categorie di zucchero A, B e C l’una dall’altra. E neppure è possibile stabilire la data di produzione dello zucchero sulla base del suo stato fisico. Quando un produttore deposita zucchero all’interno di silos che già contengono zucchero prodotto nel corso di precedenti campagne di commercializzazione è impossibile pertanto distinguere tra lo zucchero prodotto nelle differenti campagne di commercializzazione ( 20 ).
31.
È quindi importante che i meccanismi di contabilizzazione dello zucchero prodotto in una determinata campagna di commercializzazione siano attendibili e precisi ( 21 ).
32.
Non vi è dubbio che lo zucchero in parola sia stato prodotto durante la campagna di commercializzazione 1997/98 e in eccesso rispetto alla somma delle quote A e B riconosciute alla Pfeifer per detta campagna. Le eccedenze rinvenute dalle autorità competenti costituiscono pertanto zucchero C ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base.
33.
All’epoca dei fatti non veniva riscosso alcun contributo alla produzione per lo zucchero C (continua ad essere così per lo zucchero prodotto in eccesso rispetto alle quote anche nel regime disciplinato dal regolamento n. 1234/2007 ( 22 )).
Il regime delle quote e dei contributi alla produzione di zucchero
34.
Al fine di giungere a una corretta interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di applicazione, occorre considerare come il regime delle quote e dei contributi alla produzione di zucchero veniva applicato durante la campagna di commercializzazione 1997/98.
35.
Un elemento fondamentale dell’organizzazione comune del mercato nel settore dello zucchero era, all’epoca dei fatti, il sostegno finanziario accordato per lo zucchero prodotto per il consumo nel mercato interno e per alcune esportazioni.
36.
In ogni specifica campagna di commercializzazione, la produzione di zucchero A e B raggiungeva quote che corrispondevano rispettivamente (in linea di principio) alla richiesta del mercato interno e alle esportazioni dello zucchero eccedente con il beneficio delle restituzioni all’esportazione. Nella causa British Sugar ( 23 ) il giudice nazionale chiedeva se un produttore potesse classificare lo zucchero come zucchero C prima di aver effettivamente prodotto un quantitativo di zucchero equivalente alle sue quote A e B nel corso di una campagna di commercializzazione. La Corte ha dichiarato che il regolamento di base imponeva che un produttore avesse raggiunto le sue quote A e B prima di classificare lo zucchero come zucchero C ( 24 ).
37.
I contributi venivano richiesti ai produttori di zucchero per finanziare i costi del sostegno finanziario per la produzione di zucchero A e B, in particolare per le restituzioni all’esportazione di zucchero A e B che superava il consumo interno della Comunità in una determinata campagna di commercializzazione ( 25 ). L’articolo 28 del regolamento di base stabiliva il modo in cui detti contributi dovevano essere stimati, dapprima sulla base di informazioni provvisorie e poi sulla base di informazioni definitive ( 26 ). Venivano quindi raccolte e registrate le seguenti informazioni: i) il quantitativo di zucchero A e B prodotto; ii) il quantitativo di zucchero venduto per il consumo interno della Comunità; iii) l’«eccedenza esportabile», determinata sottraendo dal quantitativo di cui alla lettera i) il quantitativo di cui alla lettera ii); iv) la perdita media (o, se del caso, l’entrata media) per tonnellata di zucchero destinato all’esportazione; v) l’importo che doveva di conseguenza essere coperto con i contributi, ottenuto moltiplicando il quantitativo di cui alla lettera iii) per l’importo di cui alla lettera iv).
38.
Nel regolamento di base il meccanismo è specificato in dettaglio per quanto riguarda lo zucchero A e B. Quanto allo zucchero C, vengono invece stabiliti soltanto i principi essenziali. Lo zucchero C veniva prodotto in eccesso rispetto alla somma delle quote A e B e non poteva essere venduto liberamente sul mercato interno della Comunità. Le barbabietole usate per produrre zucchero C non beneficiavano del prezzo minimo garantito ( 27 ). Il loro prezzo veniva liberamente negoziato tra produttori e coltivatori. I produttori di zucchero avevano la facoltà di riportare lo zucchero C alla successiva campagna di commercializzazione, nell’ambito della quale poteva venir conteggiato come zucchero A. Detto zucchero doveva restare depositato per almeno dodici mesi. L’opzione di riporto era limitata al 20% della quota A riconosciuta al produttore ( 28 ). Lo zucchero C che non veniva riportato doveva essere esportato senza alcuna restituzione; e doveva essere data prova dell’esportazione. Il valore dello zucchero C era il prezzo ottenuto sul mercato mondiale. Il produttore interessato sosteneva tutti i costi di esportazione dello zucchero C che produceva ( 29 ).
39.
Se il produttore ometteva di dar prova dell’esportazione dello zucchero C, detto quantitativo veniva considerato come smerciato sul mercato interno ( 30 ). L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2670/81 stabiliva che lo Stato membro interessato doveva riscuotere un importo. Detto regolamento non conteneva alcuna disposizione esplicita che permettesse di modulare detto importo, anche se, in determinate circostanze, ciò potrebbe risultare necessario in virtù del principio di proporzionalità ( 31 ). L’importo riscosso in relazione allo zucchero C è quindi diverso, sotto molti importanti punti di vista, dal contributo alla produzione che trovava applicazione con riguardo allo zucchero A e B ( 32 ).
40.
Dato che lo zucchero C non era soggetto al regime dei contributi alla produzione di cui all’articolo 28 del regolamento di base, le autorità competenti degli Stati membri non erano tenute a raccogliere e conservare i dati relativi a detta categoria di zucchero in base alle regole che si applicavano allo zucchero A e B.
41.
Il regolamento di base è stato successivamente abrogato e sostituito. Le categorie di zucchero A, B e C non sono più utilizzate nel nuovo regime ( 33 ). In ogni caso, il regime modificato dello zucchero continua a fornire un sostegno economico finanziato dai produttori, i quali versano un contributo determinato in base allo zucchero prodotto nei limiti della quota. L’eccedenza di zucchero prodotto oltre quota che non viene riportata nella campagna di commercializzazione successiva continua ad essere assoggettata al pagamento di un importo, dal momento che non può essere venduta liberamente sul mercato interno ( 34 ).
Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di applicazione
42.
Il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di applicazione imponga che i quantitativi di zucchero C constatati dall’autorità competente debbano essere imputati retroattivamente alla campagna di commercializzazione oggetto di controllo (nel caso di specie 1997/98) o alla campagna di commercializzazione nel corso della quale sono stati accertati.
43.
La Pfeifer sostiene che la questione sollevata ha importanti conseguenze finanziarie per i produttori di zucchero e che essa dovrebbe poter scegliere se riportare le eccedenze di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva a quella in cui sono state accertate ( 35 ) o se esportare le eccedenze entro il termine previsto. La Pfeifer riconosce che se le eccedenze vengono imputate con efficacia retroattiva alla campagna di commercializzazione 1997/98, sarebbe dovuto un importo ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 2670/81 ( 36 ).
44.
La Pfeifer sostiene inoltre che l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di applicazione debba essere interpretato alla luce della sentenza della Corte nella causa Hannoversche Zucker ( 37 ) e osserva come da tale sentenza si evinca che le eccedenze di zucchero rinvenute dalle autorità competenti dovrebbero essere imputate alla campagna di commercializzazione in cui sono state accertate. La Pfeifer sostiene che, dato che la pronuncia della Corte in tale causa si riferiva a campagne di commercializzazione precedenti all’entrata in vigore del regolamento n. 1009/67, detta sentenza si applica a fortiori nel contesto della successiva organizzazione comune del mercato dello zucchero.
45.
Le autorità competenti, la Commissione e il giudice del rinvio ritengono che la sentenza Hannoversche Zucker non trovi applicazione nel caso di specie. La Commissione osserva che la sentenza Hannoversche Zucker riguarda unicamente lo zucchero A e B e non è pertanto pertinente ai fini della causa principale, che si riferisce allo zucchero C. La Commissione sostiene inoltre che non è possibile attribuire retroattivamente quote di zucchero A e B a campagne di commercializzazione che sono già concluse. Questo comporterebbe un vero disastro a livello amministrativo, dal momento che non sarebbe possibile accordare le quote annuali e la rilevazione annuale delle scorte sulla base dell’esercizio di una campagna di commercializzazione.
46.
Ritengo che le circostanze della citata causa Hannoversche Zucker fossero uniche. I fatti di quella causa si riferivano a campagne di commercializzazione che hanno preceduto e seguito il 1o luglio 1968, data in cui è entrato in vigore il regolamento n. 1009/67 ( 38 ). La Hannoversche Zucker era, all’epoca, un produttore di zucchero. Essa era stata sottosposta a due sopralluoghi, il primo il 5 ottobre 1966 e il secondo il 30 settembre 1970. Durante il secondo sopralluogo veniva rinvenuta un’eccedenza di zucchero. Detta eccedenza si riferiva a zucchero per il quale era previsto un contributo alla produzione. Si era ritenuto che l’eccedenza in questione fosse (quasi certamente) imputabile in parte alle campagne di commercializzazione precedenti al 30 giugno 1968, precedenti quindi all’entrata in vigore del contributo alla produzione (introdotto con il regolamento n. 1009/67) ( 39 ). Il giudice del rinvio chiedeva se un’eccedenza rilevata dopo il 1o luglio 1968, ma prodotta in epoca anteriore a tale data, andasse attribuita ai fini del calcolo del contributo alla produzione, i) al periodo precedente l’entrata in vigore dell’organizzazione comune del mercato dello zucchero, ii) alla prima campagna saccarifera sottoposta a detto regime (1968/69), ovvero iii) alla campagna durante la quale era stata effettuata la rilevazione.
47.
In mancanza di norme disciplinanti tale aspetto, la Corte ha ritenuto che fosse necessario cercare una soluzione alla luce degli scopi e degli obiettivi dell’organizzazione comune del mercato dello zucchero, tenendo conto delle esigenze di ordine pratico e amministrativo ( 40 ). La Corte ha osservato che (per ragioni tecniche) le rilevazioni potevano aver luogo solo ad intervalli pluriennali e non su base annuale. Era pertanto difficile determinare con precisione quale fosse in realtà l’annata di produzione dell’eccedenza in questione. Attribuire dette eccedenze alla campagna di commercializzazione precedente a quella in cui erano state rilevate avrebbe comportato una rettifica della produzione finale per detto periodo, non soltanto con riguardo alla Hannoversche Zucker, ma anche con riguardo allo Stato membro interessato e all’intera Comunità ( 41 ). Ciò avrebbe dato luogo a complicazioni amministrative sproporzionate allo scopo perseguito ( 42 ).
48.
La Corte ha quindi dichiarato che un’eccedenza venuta alla luce dopo che era stata stabilita la produzione definitiva andava imputata alla campagna di commercializzazione durante la quale era stato effettuato l’accertamento. L’eccedenza doveva essere attribuita di conseguenza a detta campagna di commercializzazione ( 43 ).
49.
Ritengo che il caso qui in parola diverga da quello oggetto della citata causa Hannoversche Zucker.
50.
In primo luogo, le particolari circostanze che si sono verificate 47 anni fa in detta causa non si sono ripetute nella causa principale. In secondo luogo, nella causa Hannoversche Zucker l’eccedenza di zucchero riguardava zucchero entro quota (divenuto successivamente zucchero «A» e «B» ai sensi del regolamento di base) che implicava complessi calcoli del contributo alla produzione ( 44 ). La presente fattispecie si riferisce allo zucchero C per il quale non sono addebitati tali contributi.
51.
Le particolari difficoltà di carattere amministrativo evidenziate dalla Corte nella citata sentenza Hannoversche Zucker non si presentano pertanto nel caso di specie.
52.
La Pfeifer sostiene che l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di applicazione si riferisce alle eccedenze di zucchero rilevate dalle autorità competenti e che le eccedenze di zucchero dovrebbero essere imputate alla campagna di commercializzazione nel corso della quale esse sono state accertate. In udienza la Pfeifer ha sollevato una serie di ulteriori aspetti a supporto della sua affermazione secondo cui l’articolo 3, paragrafo 4, troverebbe applicazione allo zucchero C. La Pfeifer ha sostenuto che l’espressione «produzione di zucchero» di cui all’articolo 1 e all’articolo 4 del regolamento di applicazione farebbe riferimento agli articoli 26-29 del regolamento di base. Dato che tali disposizioni del regolamento di base si riferivano a tutte le categorie di zucchero, ne conseguiva che lo zucchero A, lo zucchero B e lo zucchero C rientravano tutti nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di applicazione. La Pfeifer ha sostenuto inoltre che il regolamento n. 2670/81 doveva essere letto congiuntamente al regolamento di applicazione.
53.
Le autorità competenti sostengono che l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di applicazione non trova applicazione, in quanto l’espressione «si accertino» nella prima frase di detta norma [«Qualora dopo aver stabilito la produzione definitiva (…) si accertino in seguito delle divergenze (…)] si riferisce ai dati definitivi accertati dal produttore di zucchero, e non ai dati definitivi relativi alla produzione di zucchero confermati dalle autorità competenti in seguito ad un controllo.
54.
La Commissione afferma che l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di applicazione non si applica alla determinazione dei dati finali relativi alla produzione di zucchero C. Essa sostiene che, benché determinate disposizioni del regolamento di applicazione si applichino a tutte le categorie di zucchero, l’articolo 3 di detto regolamento si riferisce soltanto allo zucchero A e B.
55.
Condivido la posizione della Commissione.
56.
È vero che gli articoli 1 e 4 del regolamento di applicazione fanno riferimento alla «produzione di zucchero» ai fini degli articoli 26-29 del regolamento di base. Tuttavia, il fondamento normativo del regolamento di applicazione era dato dall’articolo 27, paragrafo 3, dall’articolo 28, paragrafo 7, dall’articolo 29, paragrafo 5, e dall’articolo 39 del regolamento di base. Tutte queste disposizioni (ad eccezione dell’articolo 39 ( 45 )) si riferivano allo zucchero A e B o a zucchero che era stato riportato ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base e che veniva trattato pertanto come zucchero A. Questo mi induce a ritenere che lo scopo principale del regolamento di applicazione fosse di disciplinare il regime applicabile allo zucchero A e B, piuttosto che allo zucchero C.
57.
Inoltre, lo zucchero veniva suddiviso nelle categorie A, B o C dopo la sua produzione così da permettere che il complesso sistema finanziario introdotto con l’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero potesse funzionare ( 46 ). La classificazione doveva essere effettuata secondo una sequenza cronologica. Pertanto la categoria C entrava in gioco solo dopo che le quote A e B erano state raggiunte ( 47 ).
58.
Non sorprende perciò che il regolamento di applicazione facesse riferimento, in alcune norme, alla produzione di zucchero complessiva. Poteva essere necessario stabilire il quantitativo totale di zucchero prodotto per accertare, in primo luogo, se fossero state raggiunte le quote A e B e, successivamente, se il quantitativo complessivo di zucchero prodotto comportasse l’esistenza di zucchero C che il produttore poteva voler riportare alla campagna di commercializzazione successiva, facendolo rientrare nella sua quota A per tale anno. Il fatto che si richiedano informazioni in merito alla produzione totale di zucchero non giustifica la conclusione secondo cui il regolamento di applicazione avrebbe stabilito regole per il particolare regime riferibile allo zucchero C. Così non è. Dette regole devono essere rinvenute, essenzialmente, nel regolamento n. 2670/81.
59.
L’articolo 3 del regolamento di applicazione deve essere letto alla luce del regolamento nel suo insieme, il quale, a sua volta, deve essere interpretato nel quadro del regime delle quote e dei contributi alla produzione stabilito agli articoli 26-29 del regolamento di base.
60.
Il regolamento di applicazione spiegava, nei considerando, che era necessario raccogliere e registrare le informazioni sulla produzione di zucchero in ogni singola campagna di commercializzazione per determinare i contributi alla produzione, inizialmente su base provvisoria. Dato che i contributi alla produzione non si applicavano allo zucchero C, non vi sarebbe stato bisogno, a tal fine, di raccogliere e registrare informazioni sullo zucchero C.
61.
Il regime era stato configurato per garantire che i produttori adempissero le loro obbligazioni di pagamento dei contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione in parola al più presto dopo la conclusione di detto periodo. Lo scopo era di evitare che le rilevazioni (da parte dei produttori, e la successiva verifica da parte delle competenti autorità) fossero effettuate a intervalli tali da frustrare l’obiettivo previsto a causa del lasso di tempo intercorso tra la produzione dello zucchero e la registrazione dei dati indicanti lo zucchero A e B effettivamente prodotto.
62.
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di applicazione imponeva, pertanto, agli Stati membri di stabilire, anteriormente al 15 febbraio di ogni anno, la produzione di zucchero provvisoria della campagna di commercializzazione in corso di ciascuna impresa situata nel loro territorio. L’articolo 3, paragrafo 3, richiedeva che venisse stabilita, anteriormente al 1o ottobre della successiva campagna di commercializzazione, la produzione definitiva di zucchero.
63.
L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di applicazione autorizzava che fossero apportate rettifiche in caso di accertamento di divergenze rispetto alla produzione di zucchero definitiva (come stabilita all’articolo 3, paragrafo 3). Veniva prevista la possibilità di effettuare ulteriori rettifiche nel caso di accertamento, da parte delle autorità competenti, di un’eccedenza dovuta a divergenze nei dati relativi alla produzione di zucchero a seguito di una verifica o di un controllo delle dichiarazioni del produttore.
64.
Dato che lo zucchero è un prodotto omogeneo, simili differenze possono verificarsi a causa di una disattenzione, piuttosto che di una irregolarità da parte di un produttore. In ogni caso, il legislatore riconosceva che il regime necessitava di un certo grado di flessibilità per tener conto delle difficoltà amministrative e pratiche nel determinare i dati sulla produzione di zucchero. L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di applicazione prevedeva quindi che tali divergenze venissero prese in considerazione nella campagna di commercializzazione durante la quale erano state accertate. Non era prevista l’imputazione di dette divergenze retroattivamente alla campagna di commercializzazione sottoposta a controllo.
65.
È vero che l’articolo 3 del regolamento di applicazione non chiariva espressamente se esso si applicasse a tutte le categorie di zucchero rientranti nel regime comunitario o soltanto allo zucchero A e B.
66.
Ritengo tuttavia che, leggendo l’articolo 3 nel contesto complessivo del regolamento di applicazione, appaia chiaro che la sua funzione era quella di fissare termini per la determinazione della produzione provvisoria e definitiva di zucchero (per una determinata campagna di commercializzazione) riguardo alla produzione di zucchero A e B.
67.
L’articolo 5 del regolamento di applicazione stabiliva così che il contributo alla produzione di base e il contributo B dovevano essere stimati in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base. Gli acconti dovevano essere determinati con riguardo ai dati raccolti secondo l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di applicazione. Gli Stati membri erano tenuti a riscuotere tali acconti anteriormente al 1o maggio. L’articolo 7 stabiliva che il contributo alla produzione di base e il contributo B dovevano essere fissati anteriormente al 1o novembre per la campagna di commercializzazione precedente, considerati gli acconti riscossi a norma dell’articolo 5. I termini fissati per la presentazione delle informazioni richieste non si riferivano allo zucchero C, dal momento che non era previsto alcun contributo alla produzione per detta categoria di zucchero.
68.
Ne consegue che lo scopo delle informazioni raccolte in conformità dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3 (relative alla produzione provvisoria e finale in una campagna di commercializzazione), era di permettere l’adempimento delle obbligazioni stabilite all’articolo 28, paragrafi 1-4, del regolamento di base riguardo alla determinazione e alla riscossione del contributo alla produzione di base e del contributo B ( 48 ).
69.
Ritengo che l’espressione «dopo aver stabilito la produzione definitiva» all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di applicazione si riferisca quindi solo allo zucchero A e B.
70.
Il regolamento di base non prevedeva alcun obbligo di fissare la produzione provvisoria e definitiva di zucchero C. Nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero venivano richieste, quanto allo zucchero C, solo le seguenti informazioni: se era stato effettivamente prodotto, se era stato riportato e se era stato esportato entro il periodo previsto ( 49 ). I termini stabiliti all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento di applicazione per la raccolta delle informazioni non si applicavano allo zucchero C. Non si rendeva quindi necessaria alcuna rettifica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, riguardo a detta categoria di zucchero.
71.
Ritengo, da ultimo, che interpretare l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di applicazione, sostenendo che si applichi allo zucchero C, sarebbe incompatibile con l’obiettivo dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dal momento che i produttori non possono liberamente smerciare lo zucchero C sul mercato interno ( 50 ). Imputare lo zucchero C alla campagna di commercializzazione nella quale è stata accertata la sua esistenza da parte delle competenti autorità, come richiesto dalla Pfeifer, potrebbe pregiudicare la gestione di detto regime, come spiegherò qui di seguito.
72.
L’importo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2670/81 veniva riscosso quando non era stata fornita la prova che lo zucchero C era stato o riportato alla campagna di commercializzazione successiva o esportato durante il periodo previsto ( 51 ). Detto importo era volto a porre lo zucchero C nella stessa posizione dello zucchero importato da Stati non membri ( 52 ). Era prevista un’esenzione dal versamento dell’importo nei soli casi di forza maggiore, se lo zucchero C era stato distrutto o avariato senza poter essere recuperato ( 53 ).
73.
La previsione di detto importo poteva anche servire per incoraggiare i produttori a fare in modo che i dati raccolti e registrati in merito alla produzione di zucchero A e B fossero il più possibile precisi e che venissero forniti alle autorità competenti nel rispetto dei termini previsti, al fine di evitare o minimizzare il rischio di dover versare l’importo.
74.
Imputare le eccedenze di zucchero C all’anno di accertamento significherebbe permettere ai produttori di sottrarsi all’importo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2670/81, traendo vantaggio, ben oltre il decorso dei termini applicabili, dalle possibilità di esportazione e riporto ( 54 ). I produttori beneficerebbero così di un grado di flessibilità nel contabilizzare lo zucchero C che non era previsto nel regime introdotto con il regolamento di base.
75.
Interpretare l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di applicazione come applicabile anche allo zucchero C sarebbe pertanto incompatibile con l’obiettivo di tale norma.
76.
Concludo, quindi, che lo zucchero C rinvenuto dalle autorità competenti di uno Stato membro durante un’ispezione non rientra nell’ambito dell’articolo 3 del regolamento di applicazione.
I –Conclusione
77.
Alla luce di quanto precede, ritengo che la Corte debba rispondere alla questione sollevata dal Finanzgericht Düsseldorf come segue:
«L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell’8 giugno 1982, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, non si applica allo zucchero C. I quantitativi di zucchero C accertati dalle autorità competenti di uno Stato membro con riferimento ad una campagna di commercializzazione sottoposta a controllo non rientrano quindi nell’ambito di applicazione di detta norma».
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU 308, pag. 1).
( 3 ) Nelle presenti conclusioni farò riferimento alla «Comunità», dal momento che la normativa applicabile utilizza detto termine.
( 4 ) Modifiche al settore dello zucchero sono state introdotte con il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 359, pag. 1). Il regime delle quote (che era stato introdotto per un periodo transitorio) è stato prorogato (negli effetti) sino al 30 giugno 1980 e le quote di base sono state incrementate.
( 5 ) Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4). Riguardo alla campagna di commercializzazione in esame trovava applicazione il regolamento di base nella versione modificata, in particolare, dal regolamento (CE) n. 133/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU L 22, pag. 7) e dal regolamento (CE) n. 1599/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996 (GU L 206, pag. 43). All’epoca dei fatti la produzione nel settore dello zucchero comprendeva oltre allo zucchero anche isoglucosio e sciroppo di inulina. Dato che la vicenda in esame si riferisce allo zucchero bianco non farò riferimento a tali altri prodotti.
( 6 ) Articoli 3-5 del regolamento di base.
( 7 ) V. infra, paragrafi 34-41.
( 8 ) Il regolamento di base è stato successivamente abrogato e sostituito. Un regime di quote modificato trova attualmente applicazione in base al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).
( 9 ) All’epoca dei fatti, l’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 65/82 della Commissione, del 13 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva (GU L 9, pag. 14), nella versione modificata, in particolare, dal regolamento (CEE) n. 948/82 della Commissione, del 26 aprile 1982 (GU L 113, pag. 7), prevedeva che un’impresa poteva decidere di riportare soltanto lo zucchero la cui produzione quale zucchero B o zucchero C era stata constatata come tale dallo Stato membro in causa.
( 10 ) Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. L’articolo 2 del regolamento di base definisce la campagna di commercializzazione come il periodo ricompreso tra il 1o luglio e il 30 giugno dell’anno successivo.
( 11 ) Articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di base.
( 12 ) Articolo 28, paragrafo 4.
( 13 ) V., ad esempio, le norme di applicazione cui viene fatto riferimento ai paragrafi 13-17 infra.
( 14 ) Regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell’8 giugno 1982, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 158, pag. 17), come modificato in particolare dal regolamento (CE) n. 392/94 della Commissione, del 23 febbraio 1994 (GU L 53, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»). Detto regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 50, pag. 40). Attualmente è applicabile il regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU L 178, pag. 39).
( 15 ) V. dal primo al settimo considerando del regolamento di applicazione.
( 16 ) Il regolamento di applicazione ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 700/73 della Commissione, del 12 marzo 1973, che stabilisce talune modalità necessarie per l’applicazione del sistema delle quote nel settore dello zucchero (GU L 67, pag. 12). L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di applicazione aveva un contenuto sostanzialmente identico a quello dell’articolo 2, paragrafo 3, del precedente regolamento. Attualmente trova applicazione il regolamento n. 952/2006; l’articolo 22, paragrafo 5, di quest’ultimo regolamento è, quanto al contenuto, identico all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di applicazione.
( 17 ) Regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262, pag. 14). Tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 176, pag. 22).
( 18 ) Articolo 26, paragrafo 3, del regolamento di base, riassunto al paragrafo 7 supra.
( 19 ) V. le conclusioni dell’avvocato generale Mischo presentate il 15 maggio 2001 nella causa British Sugar (sentenza del 10 gennaio 2002, C-101/99, Racc. pag. I-205, paragrafo 45).
( 20 ) In udienza, la Commissione ha ben spiegato questo aspetto richiamando la favola «La lepre e il porcospino», nella versione dei fratelli Grimm. Sfidato dalla lepre ad una gara di velocità, il porcospino chiedeva alla moglie (non distinguibile da lui, almeno per una lepre) di posizionarsi sulla linea del traguardo. Quando la lepre raggiunse il traguardo, la moglie del porcospino la sorprese gridando «Sono già qui!». La lepre corse di nuovo più e più volte la gara non riuscendo a credere al risultato. I due porcospini continuarono con il loro trucco; alla fine la lepre cadde morta dalla stanchezza. Dato che lo zucchero bianco è indistinguibile, come i due porcospini della favola, poter imputare un determinato quantitativo di zucchero C all’anno in cui è stato trovato («la linea del traguardo») e non al suo anno effettivo di produzione («la linea di partenza della gara») permetterebbe al produttore di invocare l’articolo 27 del regolamento di base e di riportare detto zucchero alla campagna di commercializzazione successiva, evitando in tal modo il contributo (e «ingannando la lepre» – vale a dire impedendo il regolare funzionamento del mercato nel settore dello zucchero).
( 21 ) Ci si potrebbe ragionevolmente aspettare che i produttori di zucchero registrino i quantitativi di zucchero prodotto nel corso di una campagna di commercializzazione e controllino se sono state raggiunte le loro quote A e B. Dette informazioni sono necessarie per i produttori per gestire i loro affari, per le imprese per far fronte alle loro responsabilità nei confronti degli azionisti e al fine di adempiere gli obblighi di tenuta dei registri di produzione vigenti in base alla normativa nazionale. Inoltre, dal momento che non esiste sostegno finanziario per lo zucchero C, è difficile immaginare che il produttore possa avere un qualche interesse a classificare dello zucchero come C prima di aver raggiunto le quote A e B. V., altresì, sentenza British Sugar, cit. al paragrafo 36 infra, e paragrafo 57 infra.
( 22 ) V., inoltre, paragrafo 41 infra.
( 23 ) Cit. alla nota 19 supra.
( 24 ) Sentenza British Sugar, cit. (punto 48).
( 25 ) Sentenza British Sugar, cit. (punto 7).
( 26 ) V. articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base e paragrafo 9 supra.
( 27 ) Diversamente delle barbabietole A e dalle barbabietole B utilizzate per produrre zucchero A e zucchero B: v. paragrafo 6 supra.
( 28 ) V. paragrafo 8 supra.
( 29 ) V. paragrafo 7 supra.
( 30 ) Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2670/81.
( 31 ) Nella causa British Sugar, cit. alla nota 19 supra, l’avvocato generale Mischo osservava che il produttore di zucchero aveva potuto esportare zucchero entro quota come se fosse stato zucchero C perché l’organismo nazionale di intervento aveva rilasciato titoli d’esportazione anche se le relative richieste non contenevano la prova che detto zucchero era stato effettivamente prodotto in eccesso rispetto alle quote A e B della British Sugar. Egli riteneva che, date le circostanze, il principio di proporzionalità potesse richiedere di modulare l’importo: v. paragrafi 86-89 delle sue conclusioni. Nella sua sentenza, la Corte non affronta questo aspetto specifico in considerazione delle altre risposte fornite al giudice nazionale.
( 32 ) V. paragrafo 47 e nota 41 infra.
( 33 ) V. la nota 8 supra.
( 34 ) V. capo III del regolamento n. 1234/2007, in particolare l’articolo 55.
( 35 ) In tal caso, potrebbe essere trattato come zucchero A e venduto sul mercato interno (v. paragrafo 8 supra).
( 36 ) V. paragrafi 7 e 17 supra.
( 37 ) Sentenza del 30 gennaio 1974 (159/73, Racc. pag. 121).
( 38 ) Data in cui è stata introdotta l’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed è stato attuato il regime delle quote finanziate dai contributi versati dai produttori dell’intera Comunità (v. paragrafi 2 e 34-41 supra).
( 39 ) Sentenza Hannoversche Zucker, cit. alla nota 37 supra (punto 2).
( 40 ) Sentenza Hannoversche Zucker, cit. (punto 4).
( 41 ) Nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, i contributi alla produzione venivano calcolati sulla base della produzione di zucchero all’interno di tutta la Comunità e poi attribuiti ai singoli Stati membri che li suddividevano tra i produttori di zucchero presenti sui rispettivi territori. Una rettifica della produzione finale avrebbe pertanto comportato un ricalcolo per ogni produttore di zucchero all’interno della Comunità.
( 42 ) Sentenza Hannoversche Zucker, cit. (punto 5).
( 43 ) Sentenza Hannoversche Zucker, cit. (punto 6).
( 44 ) V. paragrafo 2 supra.
( 45 ) L’articolo 39 prevedeva soltanto che gli Stati membri e la Commissione si comunicassero reciprocamente i dati necessari all’applicazione del regolamento di base.
( 46 ) Sentenza British Sugar, cit. (punti 40-43).
( 47 ) Sentenza British Sugar, cit. (punto 44).
( 48 ) V. paragrafo 9 supra.
( 49 ) V., rispettivamente, paragrafi 7, 8 e 17 supra.
( 50 ) Articolo 26, paragrafo 1, del regolamento di base.
( 51 ) Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2670/81.
( 52 ) Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2670/81.
( 53 ) Articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 2670/81.
( 54 ) V. articoli 26 e 27 del regolamento di base e la nota 20 supra (la favola della lepre e del porcospino).
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