CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 6 settembre 2012 ( 1 )
Cause riunite C-237/11 e C-238/11
Repubblica francese
contro
Parlamento europeo
«Ricorso di annullamento — Calendario delle sessioni plenarie del Parlamento europeo per gli anni 2012 e 2013 — Protocolli relativi alla fissazione delle sedi delle istituzioni e di taluni organi, organismi e servizi dell’Unione europea»
I – Introduzione
1.
Con ricorsi proposti il 19 maggio 2011, la Repubblica francese chiede alla Corte di annullare la deliberazione del Parlamento europeo del 9 marzo 2011 relativa al calendario delle sessioni del Parlamento per l’anno 2012 (causa C-237/11) nonché la deliberazione del Parlamento in pari data relativa al calendario delle sessioni del Parlamento per l’anno 2013 (causa C-238/11) (in prosieguo, congiuntamente: le «deliberazioni impugnate»).
2.
La peculiarità dei suddetti calendari consiste nel fatto che, per il mese di ottobre 2012 e 2013, è previsto che il Parlamento tenga due sessioni plenarie a Strasburgo (Francia), concentrate nella stessa settimana e di durata ridotta rispetto a quella delle sessioni il cui svolgimento è previsto per gli altri mesi dell’anno.
II – Contesto normativo e antefatti della controversia
3.
Nel 1992, al vertice di Edimburgo, i governi degli Stati membri hanno adottato una decisione, detta «decisione di Edimburgo», relativa alla fissazione delle sedi delle istituzioni e di taluni organismi e servizi delle Comunità europee, in base agli articoli 216 CEE, 77 CECA e 189 CEEA.
4.
L’articolo 1, lettera a), della decisione di Edimburgo disponeva quanto segue:
«Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le commissioni del Parlamento europeo si riuniscono a Bruxelles. Il segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo».
5.
Durante la conferenza intergovernativa che ha portato all’adozione del Trattato di Amsterdam è stato deciso di allegare la decisione di Edimburgo ai Trattati. Attualmente, il testo dell’articolo 1, lettera a), della decisione di Edimburgo ( 2 ) è riprodotto nel protocollo n. 6 allegato al Trattato UE e al Trattato FUE nonché nel protocollo n. 3 allegato al Trattato CEEA (in prosieguo, congiuntamente: i «protocolli»).
6.
Il diritto primario impone quindi al Parlamento di riunirsi in sessione plenaria mensile a Strasburgo. Tuttavia, per tradizione la sessione plenaria di agosto è rinviata al mese di ottobre, nel corso del quale debbono dunque svolgersi due sessioni plenarie a Strasburgo.
7.
Il 3 marzo 2011 la Conferenza dei presidenti ha adottato due progetti di calendario delle sessioni del Parlamento per gli anni 2012 e 2013. I due progetti prevedevano che il Parlamento tenesse una sessione plenaria dal 1o al 4 ottobre 2012 e successivamente dal 22 al 25 ottobre 2012, nonché dal 30 settembre 2013 al 3 ottobre 2013 e dal 21 al 24 ottobre 2013.
8.
Il 7 marzo 2011 sono stati depositati due emendamenti al progetto di calendario presentato dalla Conferenza dei presidenti, uno relativo al calendario per l’anno 2012 e l’altro riguardante il calendario per l’anno 2013. I due emendamenti, redatti in termini identici, proponevano di «sopprimere la tornata della settimana n. 40» ( 3 ) e di «scindere la tornata di ottobre II [dal 22 ottobre al 25 ottobre 2012 e dal 21 ottobre al 24 ottobre 2013] in due tornate distinte». La prima sessione del mese di ottobre 2012 era quindi prevista il 22 e il 23 ottobre 2012 (per l’anno 2013, il 21 e 22 ottobre 2013), mentre la seconda sessione del mese di ottobre 2012 avrebbe dovuto aver luogo il 25 e il 26 ottobre 2012 (per l’anno 2013, il 24 e il 25 ottobre 2013). I due emendamenti sono stati messi al voto e adottati.
9.
Pertanto, il calendario delle sessioni per il 2012 prevede lo svolgimento di due sessioni nel mese di ottobre, nella stessa settimana, il 22 e il 23 ottobre (prima sessione) e il 25 e il 26 ottobre (seconda sessione).
10.
Quanto al calendario delle sessioni per il 2013, esso prevede lo svolgimento di due sessioni nel mese di ottobre, nella stessa settimana, il 21 e il 22 ottobre (prima sessione) e il 24 e il 25 ottobre (seconda sessione).
III – Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
11.
Con ordinanza del 9 gennaio 2012, il presidente della Corte ha deciso di riunire le cause C-237/11 e C-238/11 ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.
12.
La Repubblica francese conclude che la Corte voglia:
—
annullare le deliberazioni impugnate e
—
condannare il Parlamento alle spese.
13.
Il Parlamento conclude che la Corte voglia:
—
respingere i ricorsi in quanto irricevibili;
—
in subordine, respingerli in quanto infondati, e
—
condannare la ricorrente alle spese.
14.
Con ordinanza del 21 settembre 2011 il presidente della Corte ha ammesso l’intervento del Granducato di Lussemburgo a sostegno delle conclusioni della Repubblica francese.
15.
La Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Parlamento sono stati sentiti all’udienza tenutasi il 5 giugno 2012.
IV – Analisi
16.
Poiché il ricorso proposto dalla Repubblica francese nell’ambito della causa C-237/11 è redatto in termini strettamente identici a quello proposto nell’ambito della causa C-238/11, e dato che lo stesso vale per le memorie depositate dal Parlamento e per quelle prodotte dal Granducato di Lussemburgo ( 4 ), proporrò alla Corte un’unica analisi per i due ricorsi.
17.
Infatti, i due ricorsi di annullamento proposti dalla Repubblica francese sono articolati attorno ad un motivo unico, vertente sulla violazione dei protocolli relativi alle sedi delle istituzioni e sul mancato rispetto della sentenza Francia/Parlamento ( 5 ). Poiché il Parlamento ha sollevato dubbi riguardo alla ricevibilità dei ricorsi, è opportuno iniziare l’analisi da questo aspetto della controversia.
A – La ricevibilità dei ricorsi
1. Argomenti delle parti
18.
Il Parlamento contesta la ricevibilità dei ricorsi di annullamento sostenendo che le deliberazioni impugnate non sarebbero atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Le suddette deliberazioni rientrerebbero esclusivamente nell’organizzazione interna del Parlamento e non produrrebbero effetti giuridici nei confronti dei terzi, come sembra confermare la mancanza di obbligo di motivazione delle deliberazioni stesse. Inoltre, secondo una costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale dell’Unione europea, anche se il ricorso di annullamento può essere diretto contro gli atti del Parlamento destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi, gli atti che riguardano soltanto l’organizzazione interna dei lavori del Parlamento non possono costituire oggetto di tale ricorso ( 6 ). La pianificazione dei lavori del Parlamento richiede l’adozione di un certo numero di provvedimenti di ordine interno, tra cui le deliberazioni impugnate, che rientrano nell’esercizio del potere conferito a tale istituzione dall’articolo 232 TFUE. Le uniche conseguenze di tali deliberazioni sarebbero di tipo economico e riguarderebbero unicamente lo Stato membro della sede. Secondo l’istituzione convenuta, la Repubblica francese tenta di far dichiarare un eventuale inadempimento del Parlamento ai propri obblighi, mentre tale strumento giuridico non è previsto dai Trattati. Infine, il Parlamento respinge la tesi dedotta dalla ricorrente e dal Granducato di Lussemburgo consistente nel sostenere che la Corte si sarebbe pronunciata, implicitamente ma necessariamente, sulla ricevibilità del ricorso di annullamento nell’ambito della citata sentenza Francia/Parlamento.
19.
La Repubblica francese e il Granducato di Lussemburgo sostengono, da parte loro, che la sentenza di cui trattasi costituisce incontestabilmente un precedente con cui la Corte ha annullato la deliberazione del Parlamento del 20 settembre 1995 relativa al suo calendario di lavoro per l’anno 1996. A loro avviso, poiché la ricevibilità è un motivo di ordine pubblico che va sollevato d’ufficio, il silenzio della Corte sul punto, nella sua sentenza, imporrebbe di riconoscere che essa ha, implicitamente ma necessariamente, ammesso la ricevibilità del ricorso di annullamento proposto all’epoca contro una deliberazione in tutto e per tutto analoga a quelle oggi contestate. La Repubblica francese aggiunge che la questione se le deliberazioni impugnate rientrino nell’organizzazione interna del Parlamento o producano effetti giuridici nei confronti dei terzi è indissolubilmente legata all’esame del loro contenuto, e pertanto all’esame del ricorso nel merito ( 7 ).
2. Valutazione
20.
Per quanto riguarda gli atti del Parlamento, un ricorso di annullamento proposto ex articolo 263 TFUE può essere diretto solo contro atti destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Per accertare se un provvedimento costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE, viene in rilievo il suo contenuto, mentre la forma in cui il provvedimento è emanato è al riguardo indifferente ( 8 ). Nel caso di specie, le parti dissentono proprio sulla determinazione degli effetti giuridici delle deliberazioni impugnate.
21.
Nella sentenza Weber/Parlamento ( 9 ), la Corte ha dichiarato che gli atti del Parlamento «che riguardano soltanto l’organizzazione interna dei lavori del Parlamento» non possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento e che «[r]ientrano in detta categoria gli atti del Parlamento che non producono effetti giuridici, oppure producono effetti giuridici soltanto all’interno del Parlamento per quanto attiene all’organizzazione dei suoi lavori e sono soggetti a procedimenti di verifica stabiliti dal suo regolamento» ( 10 ). Essa ha pertanto affermato che una decisione del Parlamento che rifiuta la concessione a un deputato di un’indennità transitoria di fine mandato produce «effetti giuridici che esulano dall’organizzazione interna dei lavori delle istituzioni, in quanto ess[a incide] sulla situazione patrimoniale del deputato all’atto della cessazione delle sue funzioni» ( 11 ).
22.
In un diverso contesto, la Corte ha altresì considerato che una risoluzione del Parlamento che designava con precisione il personale incaricato di talune attività, di cui l’istituzione riteneva indispensabile la presenza a Bruxelles, e che dava mandato agli organi competenti del Parlamento di adottare rapidamente tutte le misure appropriate per l’attuazione della risoluzione stessa, aveva «natura decisionale e che i suoi effetti [avrebbero potuto] eventualmente pregiudicare le garanzie risultanti per il Granducato del Lussemburgo dagli atti in tema di sede e di luoghi di lavoro del Parlamento» ( 12 ).
23.
Per contro, la Corte ha dichiarato irricevibile un ricorso di annullamento diretto contro una decisione del Parlamento che riteneva ammissibile la domanda di costituzione di una commissione d’inchiesta dichiarando che «l’atto (…) impugnato non è idoneo a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi (…) [poiché] alle commissioni di inchiesta (…) viene attribuito un semplice potere di studio e, di conseguenza, gli atti relativi alla loro costituzione riguardano soltanto l’organizzazione interna dei lavori del Parlamento» ( 13 ). Essa si è pronunciata in modo identico riguardo a un ricorso diretto a contestare la regolarità della procedura di designazione del presidente di una delegazione interparlamentare, cui era attribuita solo una competenza di informazione e di contatto, i cui atti costitutivi riguardano unicamente l’organizzazione interna dei lavori del Parlamento ( 14 ).
24.
Alla luce di queste diverse prese di posizione della Corte, dove collocare le deliberazioni impugnate?
25.
Dubito che gli effetti delle deliberazioni impugnate siano, come sostenuto dal Parlamento, rigorosamente circoscritti all’interno dell’istituzione. Sicuramente, prima facie, il voto del calendario permette al Parlamento di pianificare i suoi lavori e sembra rientrare nella sua organizzazione interna. Tuttavia, il calendario stabilisce per tutto l’anno i periodi non solo dei lavori del Parlamento, ma anche della presenza di quest’ultimo, dei deputati che lo compongono e del personale ad esso assegnato nei suoi diversi luoghi di lavoro. Pertanto, sono incline a condividere la posizione dell’avvocato generale Lenz secondo cui «il necessario allestimento dell’infrastruttura [destinata ad accogliere le sessioni] è, indirettamente, (…) produttivo di obblighi giuridici nei confronti dei terzi» ( 15 ) e a non escludere la possibilità che tali deliberazioni rispondano ai requisiti posti dall’articolo 263, primo comma, TFUE.
26.
Il fatto di condividere le osservazioni dell’avvocato generale Lenz mi porta, inoltre, a respingere l’argomento del Parlamento che contesta la qualità di precedente, in termini di ricevibilità del ricorso, della citata sentenza del 1o ottobre 1997, Francia/Parlamento. In effetti, come indicato supra, secondo la Repubblica francese la Corte si è espressa «implicitamente, ma necessariamente» sulla ricevibilità del ricorso nell’ambito di tale sentenza, mentre il Parlamento, al contrario, sostiene che il silenzio della sentenza sul punto equivalga a una mancata presa di posizione della Corte. Orbene, non solo l’irricevibilità di un ricorso è un motivo di ordine pubblico che la Corte è tenuta a sollevare d’ufficio ( 16 ), come giustamente sostenuto dalla Repubblica francese e dal Granducato di Lussemburgo, ma, per di più, l’attenzione della Corte era stata attirata dall’avvocato generale Lenz proprio sulla questione della ricevibilità del ricorso proposto all’epoca dalla Repubblica francese contro la deliberazione del Parlamento allora impugnata ( 17 ). Pertanto, è con piena cognizione di causa che la Corte si era pronunciata nel merito nella suddetta causa.
27.
In ogni caso, anche quando la Corte ritiene di non essere in grado di stabilire a priori se l’atto oggetto del ricorso di annullamento produca concretamente effetti giuridici, essa considera che solo un esame del merito le consentirà di accertarsene. In tal senso, essa ha già dichiarato che «la valutazione dell’effetto giuridico della risoluzione impugnata è indissociabilmente legata all’esame del suo contenuto e dell’osservanza delle norme sulla competenza. È dunque d’uopo passare all’esame del merito» ( 18 ). La Corte del resto ha ribadito tale posizione quando è stata adita con un ricorso di annullamento diretto contro decisioni dell’ufficio di presidenza del Parlamento, una delle quali assumeva forma di una nota relativa alle previsioni a medio termine per le attività del Parlamento nei suoi tre luoghi di lavoro ( 19 ).
28.
Non è dunque, in ogni caso, opportuno respingere i ricorsi fin da questa fase dell’analisi, ricorsi che, pertanto, vanno dichiarati ricevibili.
B – Il motivo unico attinente ad una violazione dei protocolli nonché ad un mancato rispetto della sentenza del 1o ottobre 1997, Francia/Parlamento
1. Argomenti delle parti
29.
Con il primo capo del motivo unico, la Repubblica francese sostiene che, poiché i protocolli si limitano a riprendere la decisione di Edimburgo, la citata sentenza del 1o ottobre 1997, Francia/Parlamento, nella quale la Corte ha avuto occasione di interpretare la suddetta decisione, resta pienamente pertinente nell’ambito delle presenti cause. La ricorrente ricorda che la Corte aveva allora dichiarato che, con l’adozione della decisione di Edimburgo, gli Stati membri avevano ratificato ufficialmente la prassi del Parlamento di riunirsi in linea di principio ogni mese a Strasburgo e di rinviare la sessione di agosto al mese di ottobre. Poiché i testi riguardano «le» dodici tornate plenarie mensili, la decisione, come i protocolli, dovrebbe essere interpretata nel senso che essi rinviano necessariamente alla prassi così come esistente prima dell’adozione della decisione di Edimburgo. Orbene, dal punto 5 della citata sentenza del 1o ottobre 1997, Francia/Parlamento emergerebbe che la Corte ha definito una tornata plenaria mensile, che deve svolgersi a Strasburgo, come un periodo che va dal lunedì al venerdì. Secondo la Repubblica francese, la Corte avrebbe quindi «implicitamente, ma necessariamente» ammesso che la decisione di Edimburgo aveva fissato anche la durata delle sessioni. Pertanto, riducendo le due sessioni previste per il mese di ottobre 2012 e successivamente per il mese di ottobre 2013 a due giorni, le deliberazioni impugnate hanno pregiudicato la sostanza dei protocolli sopra menzionati, poiché tale approccio porterebbe a ridurre di un dodicesimo la durata annuale delle tornate plenarie che debbono svolgersi a Strasburgo e, pertanto, a fissare annualmente in realtà solo undici tornate plenarie mensili. Qualora la Corte dovesse considerare che le deliberazioni impugnate sono conformi ai protocolli, la Repubblica francese mette in guardia contro i rischi di generalizzazione di simile approccio e, sul lungo termine, di una riduzione ancora più consistente delle tornate plenarie da svolgersi a Strasburgo.
30.
Con il secondo capo del motivo, la Repubblica francese contesta al Parlamento di aver interrotto la regolarità del ritmo con cui debbono svolgersi le sessioni plenarie. Orbene, conformemente a quanto dichiarato dalla Corte al punto 29 della citata sentenza del 1o ottobre 1997, Francia/Parlamento, la decisione di Edimburgo definisce la sede del Parlamento come «il luogo in cui devono essere tenute, con ritmo regolare, dodici tornate plenarie ordinarie di questa istituzione». Un’interruzione di tale regolarità potrebbe essere tollerata solo per quanto riguarda la sessione del mese di agosto nonché, per gli anni delle elezioni, per quella del mese di giugno.
31.
Con il terzo capo del motivo la Repubblica francese, basandosi sul medesimo punto precedentemente menzionato della citata sentenza del 1o ottobre 1997, Francia/Parlamento, sostiene che il Parlamento non era in grado di prevedere lo svolgimento di sessioni aggiuntive a Bruxelles, tenuto conto del fatto che la fissazione di tali sessioni aggiuntive può avvenire solo se sono preliminarmente previste dodici tornate plenarie. Dato che il calendario per gli anni 2012 e 2013 prevede soltanto undici sessioni plenarie, il Parlamento non avrebbe potuto prevedere sessioni aggiuntive per i due anni di cui trattasi.
32.
Con il quarto capo del motivo la Repubblica francese sostiene che il Parlamento ha violato il principio di ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e il Parlamento come definito dalla Corte nella citata sentenza del 1o ottobre 1997, Francia/Parlamento. A suo dire, l’obiettivo perseguito dalle deliberazioni impugnate non è altro che la riduzione della presenza dei deputati europei a Strasburgo. Questo troverebbe conferma nel fatto che il calendario per i mesi di ottobre 2012 e 2013 è stato votato in termini identici, a prova del fatto che non si tratta di una soluzione una tantum a una necessità congiunturale, ma di una prassi destinata a diventare perenne. La Repubblica francese sostiene che le deliberazioni impugnate sono rivelatrici per certi versi di un paradosso consistente nella riduzione della durata delle sessioni plenarie del Parlamento nel momento in cui il carico di lavoro di tale istituzione è sempre più elevato. Infine, la ricorrente ricorda il contenuto di una sessione plenaria del Parlamento e spiega che non sarebbe possibile sostenere tutto il complesso di tali attività allo stesso modo se la durata delle sessioni fosse ridotta a due giorni.
33.
Nell’ambito del suo intervento a sostegno della Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo condivide le conclusioni di quest’ultima e sostiene che, in effetti, il reale obiettivo perseguito dalle deliberazioni impugnate non sarebbe quello di una migliore organizzazione interna dei lavori. Il Granducato di Lussemburgo ricorda che il presente contesto è manifestamente quello di una messa in discussione della pluralità dei luoghi di lavoro del Parlamento e, più in particolare, del suo obbligo di presenza a Strasburgo. Con le deliberazioni impugnate il Parlamento avrebbe in effetti l’intenzione di fissare esso stesso la propria sede. Il Granducato di Lussemburgo osserva, inoltre, che il Parlamento non ha spiegato come questa nuova organizzazione delle sessioni del mese di ottobre gli consentirebbe di pianificare meglio i suoi lavori e che il costante aumento delle competenze del Parlamento rende incoerente la diminuzione della durata e della frequenza delle sessioni plenarie mensili. Infine, il granducato di Lussemburgo sostiene che vi sarebbe una differenza nettissima tra le sessioni plenarie mensili e le sessioni plenarie aggiuntive, che si distinguono sia per la loro durata (quattro giorni le sessioni mensili, due giorni le sessioni aggiuntive) sia per il luogo in cui debbono svolgersi (Strasburgo per le sessioni mensili e Bruxelles per le sessioni aggiuntive). Pertanto, o si ritiene che le due sessioni di due giorni previste per il mese di ottobre dalle deliberazioni impugnate debbano, di fatto, essere considerate come una sessione unica di quattro giorni, nel qual caso i calendari di cui trattasi prevederebbero solo undici tornate plenarie mensili, o si considera che si tratta effettivamente di due sessioni di due giorni, e allora sessioni di tale durata dovrebbero essere riqualificate come sessioni plenarie aggiuntive che il Parlamento non era legittimato a prevedere, dal momento che la fissazione di siffatti periodi può avvenire solo dopo che il Parlamento abbia effettivamente stabilito dodici tornate plenarie mensili. Qualunque sia l’interpretazione accolta, le deliberazioni impugnate violerebbero i protocolli.
34.
Il Parlamento inizia il suo controricorso ripercorrendo l’evoluzione storica dei suoi poteri e sottolineando che la sua ripartizione su tre luoghi di lavoro costituisce da sempre un handicap funzionale. Esso tuttavia ritiene di aver sempre rispettato gli obblighi derivanti dal diritto primario. Per quel che riguarda i calendari per gli anni 2012 e 2013, esso precisa che, per ogni anno, è effettivamente previsto lo svolgimento di dodici tornate plenarie a Strasburgo, ossia di dieci sessioni di quattro giorni e di due sessioni di due giorni. In totale, per ciascuno dei due anni interessati dalle deliberazioni impugnate, il Parlamento sarà in seduta per 44 giorni a Strasburgo ( 20 ), a fronte di 8 giorni di presenza in sessione plenaria aggiuntiva a Bruxelles.
35.
Esso continua indicando le differenze di fatto e di diritto che distinguono la presente causa dalla causa definita con la citata sentenza del 1o ottobre 1997, Francia/Parlamento. L’organizzazione dei lavori del Parlamento evolve di pari passo con le sue competenze. In seguito all’adozione del Trattato di Lisbona, in particolare, la procedura di bilancio è stata semplificata e necessita ormai di una sola lettura il che, secondo il Parlamento, renderebbe superfluo lo svolgimento di una «tornata del bilancio» come previsto dai protocolli. Orbene, in linea di principio, la sessione di bilancio è una delle due sessioni del mese di ottobre. Il Parlamento riporta quindi un certo numero di prese di posizione imputabili al Parlamento stesso o ai deputati europei che lo compongono, o ancora alla società civile e che sono tutte dirette a denunciare gli inconvenienti legati alla pluralità dei luoghi di lavoro, e più in particolare agli spostamenti a Strasburgo, sotto il profilo economico, ambientale o di produttività. Le deliberazioni impugnate dovrebbero quindi, secondo il Parlamento, essere lette anche alla luce di queste considerazioni alle quali si aggiunge un contesto di crisi economica e finanziaria.
36.
Rispondendo agli argomenti dedotti dalla Repubblica francese, il Parlamento sostiene che i protocolli non fissano alcuna durata delle sessioni. L’articolo 341 TFUE prevede la competenza degli Stati membri a fissare la sede delle istituzioni. Questo fondamento giuridico va interpretato in maniera rigorosa e l’esercizio da parte degli Stati membri di tale competenza non può incidere in alcun modo sul potere di organizzazione interna del Parlamento. Anche ove si considerasse che la decisione di Edimburgo contiene una qualunque indicazione riguardo alla durata delle sessioni mensili del Parlamento, si dovrebbe allora constatare che gli Stati membri, in tal modo, hanno esercitato ultra vires la competenza loro riconosciuta dall’articolo 341 TFUE. In effetti, nulla sarebbe esplicitamente previsto, né nei Trattati né nei protocolli e neppure nel regolamento interno del Parlamento, riguardo alla durata delle sessioni plenarie. Il Parlamento contesta inoltre l’interpretazione che la Repubblica francese dà della citata sentenza del 1o ottobre 1997, Francia/Parlamento, sottolineando in particolare che la situazione di fatto allora sottoposta all’esame della Corte era del tutto diversa da quella oggetto dei presenti ricorsi.
37.
Esso sostiene, al contrario, che, in termini di durata delle sessioni, sarebbe rilevante la sentenza Wybot, in cui la Corte aveva dichiarato che «non essendovi nei Trattati disposizioni in proposito, la fissazione della durata delle sessioni è rimessa al potere di organizzazione interna riconosciuto al Parlamento» ( 21 ). Competerebbe quindi a quest’ultimo fissare liberamente la durata delle sue sessioni.
38.
Il Parlamento contesta con forza l’interpretazione della decisione di Edimburgo proposta dalla Repubblica francese. A suo parere, considerando che la decisione di Edimburgo ha sancito la cristallizzazione della prassi precedente, la Repubblica francese tenterebbe di privare l’istituzione del potere di far evolvere la propria prassi, come invece imporrebbe l’evoluzione del ruolo e delle competenze del Parlamento. Pur non nascondendo che il suo obiettivo è quello di ridurre l’impatto della fissazione della sua sede sul proprio funzionamento e di limitare gli effetti legati alla pluralità dei suoi luoghi di lavoro, il Parlamento sostiene che, allo stato delle previsioni per gli anni 2012 e 2013, Strasburgo rimane il centro di gravità della sede. Del resto, esso fa osservare che ottobre è il solo mese dell’anno in cui è possibile la riduzione delle due sessioni, poiché le altre sessioni mensili si svolgono, sin dal 2001, su quattro giorni, e ritiene che il rischio di una ulteriore riduzione della loro durata non sia altro che semplice speculazione.
39.
Nella memoria di replica la Repubblica francese osserva che il Parlamento esercita le sue competenze nei confronti della Banca centrale europea e della Corte dei conti anche se queste istituzioni non hanno sede a Bruxelles. È quindi chiaro che il Parlamento non è tenuto a riunirsi nella stessa città nella quale si trova l’istituzione nei cui confronti esercita la propria competenza.
40.
Essa contesta inoltre le affermazioni del Parlamento riguardo alla sessione di bilancio e considera che il voto del bilancio da parte del Parlamento, in seduta plenaria, alla presenza del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea, imporrebbe al Parlamento una lettura tanto più attenta in quanto unica. Di conseguenza, la sessione di bilancio rimarrebbe di assoluta importanza.
41.
Quanto alle diverse prese di posizione ricordate dal Parlamento, la Repubblica francese ne denuncia la parzialità e ricorda che la fissazione della sede delle istituzioni appartiene unicamente alla competenza degli Stati membri. In udienza la Repubblica francese ha inoltre contestato le cifre presentate dal Parlamento in termini di emissioni di biossido di carbonio e in termini di costi generati dalla dispersione geografica dei luoghi di lavoro del Parlamento ( 22 ).
42.
Inoltre, il riferimento alla citata sentenza Wybot non sarebbe atto a mettere in discussione l’interpretazione dei protocolli proposta dalla Repubblica francese riguardo alla durata delle sessioni, poiché detta sentenza è stata pronunciata in un contesto talmente diverso da non essere pertinente nell’ambito dei presenti ricorsi. Sempre secondo la Repubblica francese, la Corte ha ammesso «implicitamente, ma necessariamente» che la decisione di Edimburgo aveva codificato la prassi esistente, anche in termini di durata delle sessioni, e dunque essa non ha ritenuto che gli Stati membri avessero ecceduto la loro competenza. Pertanto, il Parlamento non avrebbe dedotto alcun argomento atto a giustificare le modifiche apportate dalle deliberazioni impugnate.
43.
Nell’ambito della controreplica, il Parlamento ribadisce, in sostanza, i suoi argomenti, ossia che la competenza degli Stati membri a fissare la sede delle istituzioni non si spinge fino alla fissazione della durata delle sessioni mensili che, di per sé, rientra nella sola organizzazione interna del Parlamento. Facendo valere l’autonomia che dev’essergli necessariamente riconosciuta al fine di organizzare in modo più efficace e meno costoso i propri lavori, il Parlamento nega di voler rimettere in discussione la fissazione della sua sede a Strasburgo. Il Parlamento sottolinea che la durata delle sessioni plenarie aggiuntive, che debbono svolgersi a Bruxelles, è stata anch’essa ridotta. Il Parlamento ricorda che, quando si è trattato di modificare la prassi relativa alla durata delle sessioni plenarie nel 2000 sopprimendo le sedute del venerdì, la Repubblica francese non ha proposto alcun ricorso. Orbene, in proporzione, le deliberazioni impugnate rappresenterebbero al massimo una riduzione di un dodicesimo, mentre la modifica della prassi introdotta nel 2000 ed effettiva a partire dal 2001 costituiva una riduzione di un quinto. Secondo il Parlamento, dalla mancata contestazione della soppressione delle sedute del venerdì da parte della Repubblica francese si potrebbe dedurre un riconoscimento, parimenti implicito ma necessario, della libertà del Parlamento di fissare la durata delle proprie sessioni. Il Parlamento aggiunge che la pianificazione dei suoi lavori ha come obiettivo l’aumento dell’efficacia e sottolinea che ormai sono le attività delle commissioni ad essere più importanti che non il lavoro in aula. In ogni caso, dovrebbe essere preservato l’effetto utile del diritto di organizzazione autonoma del Parlamento, tanto più che tale istituzione è la sola direttamente eletta dai cittadini. Infine, rispondendo agli argomenti del Granducato di Lussemburgo, il Parlamento respinge l’idea secondo cui una sessione perderebbe il suo carattere plenario ordinario se dovesse durare soltanto due giorni. Non è concepibile giungere ad un’interpretazione della decisione di Edimburgo e, quindi, dei protocolli che si risolva nel costringere il Parlamento a tenere le sessioni plenarie dal lunedì mattina al venerdì sera senza alcuna considerazione per le sue necessità effettive.
2. Valutazione
44.
Sebbene la Corte non possa ignorare il contesto di forte critica riguardo all’obbligo del Parlamento di riunirsi in seduta a Strasburgo, come d’altronde le parti hanno indicato, è importante ricordare che essa è invitata a pronunciarsi nell’ambito dei presenti ricorsi.
45.
Con il suo unico motivo, la Repubblica francese sostiene che le deliberazioni impugnate violano i protocolli nonché la citata sentenza del 1o ottobre 1997, Francia/Parlamento, a causa della durata prevista delle sessioni plenarie, il cui svolgimento è programmato per i mesi di ottobre degli anni 2012 e 2013 (primo capo), dell’interruzione della regolarità dello svolgimento delle sessioni generata dall’asserita convocazione di due sessioni plenarie di due giorni nella stessa settimana (secondo capo), della confusione tra le nozioni di sessioni plenarie ordinarie e di sessioni plenarie aggiuntive che vizia le deliberazioni impugnate (terzo capo) e, infine, di una violazione della ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e il Parlamento (quarto capo).
46.
Ai fini di una migliore comprensione della causa, propongo di iniziare l’analisi ricordando i contributi fondamentali della citata sentenza del 1o ottobre 1997, Francia/Parlamento. Successivamente, suggerirò un’analisi trasversale dei diversi capi del motivo fatto valere dalla ricorrente che consisterà, in primo luogo, nel dimostrare che la questione della durata delle sessioni plenarie mensili non può essere il solo criterio su cui la Corte deve fondare il proprio ragionamento nella presente causa, poiché non esiste alcuna regola esplicita che stabilisca a priori tale durata e, in secondo luogo, nel proporre un test più ampio al fine di valutare la legittimità delle deliberazioni impugnate: quello della coerenza complessiva.
a) I contributi della sentenza del 1o ottobre 1997, Francia/Parlamento
47.
Nell’ambito del ricorso di annullamento, che all’epoca, come ho già ricordato, era stato proposto contro la deliberazione del Parlamento relativa al suo calendario di lavoro per l’anno 1996, la Corte ha dichiarato, a proposito della ripartizione dei lavori del Parlamento in tre località che, «[i]n considerazione di questa pluralità di luoghi di lavoro, l’esercizio [della competenza degli Stati membri di fissare di comune accordo la sede delle istituzioni dell’Unione] comportava non solo l’obbligo di fissare la sede del Parlamento, ma parimenti il potere di precisare questa nozione, indicando le attività che devono svolgersi in tal luogo» ( 23 ). Essa ha allora considerato che gli Stati membri, adottando la decisione di Edimburgo, «hanno voluto dichiarare che la sede del Parlamento, fissata a Strasburgo, costituisce il luogo in cui l’istituzione si riunisce in via principale in sessioni plenarie ordinarie e hanno precisato a tal fine, in modo vincolante, il numero delle tornate che devono esservi tenute» ( 24 ). Inoltre, secondo la Corte, gli Stati membri hanno «ratificato ufficialmente la prassi di quest’istituzione di riunirsi in linea di principio ogni mese a Strasburgo» ( 25 ). Quanto alla sessione di bilancio, la Corte ha interpretato la decisione di Edimburgo nel senso che tale sessione deve aver luogo «durante una delle tornate plenarie ordinarie che si svolgono presso la sede dell’istituzione» ( 26 ).
48.
Pertanto, secondo l’interpretazione della decisione di Edimburgo data dalla Corte, la sede del Parlamento è stata definita come «il luogo in cui devono essere tenute, con ritmo regolare, dodici tornate plenarie ordinarie di questa istituzione, ivi comprese quelle nel corso delle quali il Parlamento deve esercitare i poteri di bilancio attribuitigli dal Trattato. Altre tornate plenarie aggiuntive possono dunque essere fissate in un diverso luogo di lavoro solo se il Parlamento tiene le dodici tornate plenarie ordinarie a Strasburgo, sede dell’istituzione» ( 27 ).
49.
La Corte ha poi tracciato una linea di demarcazione tra la competenza degli Stati membri di fissare la sede delle istituzioni e la competenza di organizzazione interna che dev’essere riconosciuta al Parlamento. Essa ha infatti dichiarato che, «benché il Parlamento sia autorizzato ad adottare, in forza di tale potere d’organizzazione interna, provvedimenti idonei a garantire il proprio buon funzionamento e lo svolgimento delle sue procedure, tali decisioni devono rispettare la competenza degli Stati membri a fissare la sede» ( 28 ). Di contro, «gli Stati membri hanno il dovere, nell’esercizio delle loro competenze (…), di rispettare il potere di organizzazione interna del Parlamento e di badare a che una decisione del genere non ostacoli il corretto funzionamento di questa istituzione» ( 29 ). In tal modo, essa ha altresì riconosciuto che, «benché sia esatto che la decisione di Edimburgo impone al Parlamento taluni vincoli per quanto concerne l’organizzazione dei suoi lavori, i detti vincoli sono inerenti alla necessità di definire la sua sede, mantenendo nel contempo una pluralità di luoghi di lavoro del Parlamento» ( 30 ).
50.
Poiché la decisione di Edimburgo è stata codificata dai protocolli «a diritto invariato», non occorre tornare sull’interpretazione che ne ha dato la Corte per valutare la legittimità delle deliberazioni impugnate, tanto più che le parti non intendono metterla in discussione.
b) L’assenza di una regola stabilita quanto alla durata delle sessioni plenarie mensili
51.
Le parti divergono riguardo al punto se la decisione di Edimburgo, come codificata dai protocolli, fissi obblighi che il Parlamento è tenuto a rispettare in termini di durata delle sue sessioni plenarie.
52.
Anzitutto contesto la rilevanza, ai fini della presente causa, del richiamo alla citata sentenza Wybot. Anche se, come ricorda il Parlamento, la Corte ha dichiarato in tale sentenza che, «non essendovi nei trattati disposizioni in proposito, la fissazione della durata delle sessioni è rimessa al potere di organizzazione interna riconosciuto al Parlamento» ( 31 ), essa lo ha fatto nel contesto specifico della causa definita con la citata sentenza Wybot. Detta causa si inseriva all’epoca in un contesto normativo ben diverso e verteva sul problema di determinare la durata della sessione annuale ( 32 ), ossia della durata complessiva del periodo durante il quale il Parlamento era in sessione e che esso era libero di stabilire. È evidente che questa è la ragione per cui la Corte ha potuto affermare che la fissazione della durata delle sessioni, intese come sessioni annuali, era rimessa, in ultima analisi, al potere di organizzazione interna del Parlamento. Questo non significa affatto che se ne possa desumere, nell’ambito dei presenti ricorsi, una simile libertà per quanto riguarda la fissazione della durata delle sessioni plenarie mensili.
53.
Pur nell’ipotesi che, con un ragionamento per assurdo, si volesse dedurre dalla detta sentenza Wybot che, anche per quel che riguarda le tornate plenarie mensili, la fissazione della durata delle sessioni è rimessa al potere di organizzazione interna del Parlamento, rimane comunque il fatto che tale potere dev’essere esercitato nel rispetto del diritto primario. A mio avviso, esiste un nesso evidente tra la determinazione della durata delle sessioni plenarie e il rispetto della decisione degli Stati membri di fissare la sede del Parlamento a Strasburgo. Per parlare chiaramente, una deliberazione che prevedesse che tutte le sessioni plenarie mensili che debbono svolgersi a Strasburgo durino soltanto ciascuna una mezza giornata violerebbe i protocolli che fissano la sede del Parlamento. Vista in quest’ottica, la competenza esercitata dagli Stati membri nel momento in cui hanno fissato la sede del Parlamento ha necessariamente avuto un’incidenza sui tempi di presenza di tale istituzione a Strasburgo, pur senza arrivare fino alla fissazione di una regola rigida. Del resto, la Corte lo ha riconosciuto quando ha dichiarato che «la sede (…) costituisce il luogo in cui l’istituzione si riunisce in via principale» ( 33 ). Pertanto, la fissazione della sede ha, per sua stessa natura, un’incidenza quantitativa senza tuttavia che agli Stati membri possa essere contestato, come sostiene il Parlamento, di aver esercitato la loro competenza ultra vires.
54.
Dopo tale precisazione, è giocoforza ammettere che, per quanto riguarda la durata concreta delle sessioni plenarie, il testo dei protocolli non è illuminante e si deve osservare, concordando con il Parlamento, che in proposito non esiste alcuna regola esplicita. Inoltre, sono incline a relativizzare gli obblighi in termini di durata che la Repubblica francese deduce dal punto 5 della citata sentenza del 1o ottobre 1997, Francia/Parlamento. Il suddetto punto, che si limita a precisare che all’epoca era «pacifico tra le parti che le tornate plenarie che durano da un lunedì a un venerdì si svolgono a Strasburgo», è chiaramente collocato nella parte di tale sentenza in cui vengono ricordati gli antefatti della controversia, e pertanto nessuna conseguenza giuridica se ne può in realtà desumere. La posizione particolarmente rigida adottata al riguardo dalla Repubblica francese è notevolmente indebolita dal fatto che, a partire dal 2001, le sessioni plenarie mensili si sono svolte soltanto dal lunedì al giovedì senza che la Repubblica francese avesse allora manifestato una qualunque opposizione ( 34 ).
55.
Pertanto, non si può semplicemente procedere alla verifica della legittimità delle deliberazioni impugnate confrontandole con una regola chiaramente stabilita che fissi la durata delle sessioni plenarie mensili. Di conseguenza, l’esercizio del controllo da parte della Corte impone l’applicazione di un criterio più completo.
c) Il test della coerenza globale
56.
L’assenza di una regola esplicita combinata con l’evoluzione naturale del ruolo del Parlamento e, conseguentemente, dei suoi lavori rende evidente la necessità di procedere ad un’interpretazione dinamica dei protocolli, pur in ossequio ai principi di rispetto reciproco sanciti dalla Corte nell’ambito della citata sentenza del 1o ottobre 1997, Francia/Parlamento. Di conseguenza, l’analisi dev’essere più globale, e allora non è più la durata, in senso stretto, ad essere determinante per pronunciarsi riguardo alla legittimità delle deliberazioni impugnate, ma piuttosto la coerenza globale dei calendari.
57.
Il test della coerenza globale si articola quindi in due fasi.
58.
Anzitutto occorre esaminare l’integralità dei calendari di lavoro per gli anni 2012 e 2013 considerando, in particolare, la frequenza e la durata delle dodici sessioni plenarie mensili previste.
59.
Inoltre, l’eventuale riscontro di un’interruzione nel ritmo o di una incoerenza nell’organizzazione dei calendari non deve automaticamente portare la Corte a concludere nel senso di una violazione dei protocolli, in quanto, come emerge dalla citata sentenza del 1o ottobre 1997, Francia/Parlamento, la Corte ha riconosciuto al Parlamento la possibilità di giustificare simili irregolarità. Al riguardo, oltre ai diversi motivi di giustificazione di tipo congiunturale che potrebbero essere fatti valere, la Corte dovrà mostrarsi particolarmente attenta a preservare il buon funzionamento dell’istituzione e il corretto svolgimento delle sue procedure.
60.
Applicando alle deliberazioni impugnate il suddetto test, che mi sembra il più adatto a preservare l’equilibrio che la Corte ha tentato di raggiungere e quello che rispetta maggiormente tanto la competenza degli Stati membri a fissare la sede del Parlamento quanto la competenza del Parlamento a decidere riguardo alla propria organizzazione interna, che cosa si osserva?
i) Lo svolgimento di due sessioni plenarie mensili nella stessa settimana del mese di ottobre costituisce un’incoerenza
61.
Per gli anni 2012 e 2013 le deliberazioni impugnate prevedono, per ciascun mese dell’anno tranne che nei mesi di agosto e di ottobre, lo svolgimento di una sessione plenaria mensile su un periodo di quattro giorni (più precisamente, dalle 17 di lunedì alle 17 del giovedì). Per quanto riguarda il mese di ottobre, e in seguito all’adozione di un emendamento che ha inteso «sopprimere la sessione 40» e «scindere la sessione di ottobre II» ( 35 ), due sessioni di due giorni (dal lunedì al martedì e poi dal giovedì al venerdì) si svolgono nella medesima settimana.
62.
Pertanto, da un esame del tutto obiettivo dei calendari emerge che le deliberazioni impugnate hanno segnato un’interruzione della regolarità del ritmo delle sessioni. È dunque difficilmente contestabile che, se la mancanza di sessioni nel mese di agosto comporta necessariamente un’irregolarità nel calendario nel senso che due sessioni debbono svolgersi nello stesso mese, tale irregolarità, per quanto riguarda gli anni 2012 e 2013, è amplificata dalla differenza in termini di durata rispetto agli altri mesi dell’anno durante i quali deve aver luogo una sessione plenaria mensile – che si estende su quattro giorni.
ii) La mancanza di giustificazione
63.
Tuttavia, come ho ricordato, il Parlamento può adottare, in forza del suo potere di organizzazione interna, misure appropriate al fine di garantire il suo buon funzionamento e lo svolgimento delle sue procedure. Del resto, sempre nella citata sentenza del 1o ottobre 1997, Francia/Parlamento, la Corte non si è pronunciata in senso diverso, poiché ha riconosciuto la possibilità di apportare alcune deroghe, purché giustificate, al principio dello svolgimento di dodici tornate plenarie ordinarie ( 36 ). Pertanto, i protocolli non si possono interpretare in modo da negare questa competenza di organizzazione interna.
64.
Il fatto che le due sessioni plenarie mensili pianificate nel mese di ottobre per gli anni 2012 e 2013 non abbiano una durata equivalente a quella degli altri mesi dell’anno è dunque passibile di giustificazione.
65.
Tuttavia, occorre rilevare che il Parlamento è poco convincente riguardo alle ragioni che possono giustificare, o quanto meno spiegare, perché la durata delle due sessioni plenarie dei mesi di ottobre 2012 e 2013 sia stata ridotta a due giorni dalle deliberazioni impugnate.
66.
Da un lato, si deve ammettere che l’argomento giuridico del Parlamento è costantemente dominato dalla sua volontà chiaramente rivendicata di poter determinare autonomamente la propria sede, al punto che non è facile distinguere tra ciò che rientra nelle esigenze effettive del Parlamento in termini di organizzazione dei suoi lavori e ciò che rientra in una manipolazione orientata della sua competenza di organizzazione interna al fine di aggirare le regole ad esso imposte dal diritto primario. Orbene, il riconoscimento al Parlamento della libertà di fissare esso stesso la propria sede, per quanto auspicabile possa essere, non può avvenire attraverso l’esercizio della sua competenza di organizzazione interna ma richiede, al contrario, un’opera di revisione del diritto primario che può, eventualmente, essere avviata dal Parlamento ( 37 ).
67.
Dall’altro lato, il Parlamento non ha dedotto alcun motivo particolare che permetta di capire le ragioni per cui sarebbe opportuno organizzare, come previsto dalle deliberazioni impugnate, le sessioni plenarie del mese di ottobre.
68.
Esso ha sostenuto che la sessione di bilancio, a proposito della quale i protocolli prevedono che debba svolgersi a Strasburgo, non ha, attualmente e in seguito alle modifiche succedutesi nel tempo della procedura di bilancio, la stessa importanza che aveva quando è stata adottata la decisione di Edimburgo. A parte il fatto che l’esercizio da parte del Parlamento della sua competenza di bilancio costituisce un momento fondamentale della vita democratica dell’Unione ed esige pertanto tutta l’attenzione, il rigore e tutto l’impegno che una simile responsabilità richiede, non spetta alla Corte imporre a priori una durata media della sessione di bilancio. Tuttavia, anche ammettendo – cosa di cui non sono convinto – che tale sessione possa svolgersi con una durata più breve rispetto a quella delle altre sessioni plenarie mensili, questo non nasconderebbe il fatto che la durata della seconda sessione plenaria mensile prevista per la stessa settimana del mese di ottobre degli anni 2012 e 2013, che non è quindi la sessione di bilancio, è stata ridotta rispetto a quella delle sessioni plenarie mensili degli altri mesi dell’anno senza apparente motivo.
69.
A questo riguardo, è poco convincente considerare sin d’ora che, per esempio, l’attività svolta dal Parlamento durante la sessione plenaria mensile di ottobre 2013 che non verrà dedicata al bilancio sarà meno impegnativa e che saranno sufficienti due giorni di sessione ( 38 ). Un rapido esame dell’ordine del giorno delle ultime sessioni plenarie mensili mostra un’agenda particolarmente carica, che implica una durata di quattro giorni ( 39 ). Interrogato sul punto in udienza, il rappresentante del Parlamento non ha spiegato perché precisamente, al di fuori dell’ipotesi della sessione di bilancio, si dovrebbe presumere che l’ordine del giorno dell’altra sessione prevista per il mese di ottobre sarebbe meno impegnativo, ed ha perfino ammesso che non è possibile per il Parlamento anticipare, al momento della votazione sul suo calendario, il contenuto dell’ordine del giorno delle varie sessioni.
70.
L’argomento relativo all’aumento dei lavori del Parlamento in commissione, a discapito del lavoro in plenaria, è particolarmente interessante e di sicuro riflette una reale evoluzione nell’organizzazione dei lavori del Parlamento. Ciò detto, ancora una volta, continua a sfuggirmi il perché sia in gioco soltanto la durata di questa sessione di ottobre.
71.
Infine, il Parlamento ha anche dedotto il fatto che le deliberazioni impugnate vanno lette alla luce dei costi generati dalla pluralità dei luoghi di lavoro del Parlamento, costi resi ancor più salienti in un contesto di crisi economica. Indubbiamente si tratta dell’argomento più forte. Il contesto attuale impone verosimilmente una riflessione sul tema. Nondimeno, considerata la ripartizione delle competenze operata dai Trattati, si tratta di una responsabilità che incombe agli Stati membri. Aggiungo che, a mio avviso, tali costi fanno parte dei «vincoli inerenti» alla pluralità dei luoghi di lavoro del Parlamento che la Corte ha evocato nella citata sentenza del 1o ottobre 1997, Francia/Parlamento ( 40 ). Poiché il protocollo impone comunque dodici tornate plenarie mensili, lo svolgimento nello stesso mese di due sessioni plenarie, ciascuna delle quali abbia una durata equivalente a quelle degli altri mesi dell’anno, non rappresenta un costo supplementare rispetto a quello che deriverebbe dallo svolgimento, in tutto l’anno, di una simile sessione ogni mese, compreso il mese di agosto.
72.
Di conseguenza, il Parlamento non ha né dedotto motivi congiunturali idonei a giustificare uno specifico adattamento del suo calendario, né dimostrato che lo svolgimento, nel mese di ottobre, di due sessioni plenarie ordinarie di durata equivalente a quelle degli altri mesi dell’anno ostacolerebbe il suo buon funzionamento o nuocerebbe allo svolgimento delle sue procedure.
d) Conclusione
73.
Tenuto conto dell’impostazione generale dei calendari per gli anni 2012 e 2013, appare dunque evidente che le due sessioni previste nella stessa settimana del mese di ottobre degli anni 2012 e 2013 coprono, di fatto, una sessione unica, di cui si può legittimamente presumere, in mancanza di spiegazioni convincenti fornite dal Parlamento nell’ambito delle presenti cause, che sia stata artificiosamente scissa in due per corrispondere, in modo non meno artificioso, alle condizioni fissate dai protocolli.
74.
Occorre pertanto constatare che le due sessioni fissate nella stessa settimana del mese di ottobre non possono essere qualificate, considerate isolatamente, come sessioni plenarie mensili ai sensi dei protocolli. Di conseguenza, le deliberazioni impugnate non fissano, per gli anni 2012 e 2013, le dodici tornate plenarie mensili richieste dai suddetti protocolli.
75.
Pertanto, il motivo unico fatto valere nell’ambito dei presenti ricorsi dalla Repubblica francese appare fondato e di conseguenza dev’essere accolto.
V – Sulle spese
76.
Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica francese ne ha fatto domanda, il Parlamento deve essere condannato alle spese.
77.
Ai sensi dell’art. 69, paragrafo 4, del regolamento di procedura, il Granducato di Lussemburgo sopporterà le proprie spese.
VI – Conclusione
78.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare quanto segue:
«1)
Le deliberazioni del Parlamento europeo del 9 marzo 2011, relative al calendario delle sessioni del Parlamento per l’anno 2012 e al calendario delle sessioni del Parlamento per l’anno 2013, sono annullate in quanto fissano in una stessa settimana, per il mese di ottobre degli anni di cui trattasi, due sessioni plenarie ordinarie di durata ridotta rispetto alle sessioni che devono aver luogo negli altri mesi dell’anno, non essendo siffatta differenza giustificata.
2)
Il Parlamento europeo è condannato alle spese.
3)
Il Granducato di Lussemburgo sopporterà le proprie spese».
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) V. articolo unico dei suddetti protocolli, lettera a).
( 3 ) Ossia la settimana dal 1o al 4 ottobre 2012 e quella dal 30 settembre al 3 ottobre 2013.
( 4 ) In effetti, cambia solo la menzione dell’anno interessato dal calendario dei lavori del Parlamento.
( 5 ) Sentenza del 1o ottobre 1997 (C-345/95 (Racc. pag. I-5215).
( 6 ) Al riguardo l’istituzione convenuta cita le sentenze della Corte del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento (294/83, Racc. pag. 1339, punti 25 e segg.) e del 23 marzo 1993, Weber/Parlamento (C-314/91, Racc. pag. I-1093, punto 12), nonché la sentenza del Tribunale del 10 aprile 2003, Le Pen/Parlamento (T-353/00, Racc. pag. II-1729, punto 77).
( 7 ) Al riguardo la Repubblica francese si richiama, in particolare, alle sentenze del 10 febbraio 1983, Lussemburgo/Parlamento (230/81, Racc. pag. 255, punto 30), del 22 settembre 1988, Francia/Parlamento (358/85 e 51/86, Racc. pag. 4821, punto 15) nonché del 28 novembre 1991, Lussemburgo/Parlamento (C-213/88 e C-39/89, Racc. pag. I-5643, punto 16).
( 8 ) Sentenza del 28 novembre 1991, Lussemburgo/Parlamento, cit. (punto 15).
( 9 ) Sentenza del 23 marzo 1993 (C-314/91, Racc. pag. I-1093).
( 10 ) Sentenza Weber/Parlamento, cit. (punti 9 e 10).
( 11 ) Ibidem (punto 11).
( 12 ) Sentenza del 28 novembre 1991, Lussemburgo/Parlamento, cit. (punti 26 e 27). Per una descrizione circostanziata del riconoscimento implicito della natura decisionale di una modifica del regolamento interno del Parlamento, v. sentenza del 30 marzo 2004, Rothley e a./Parlamento (C-167/02 P, Racc. pag. I-3149).
( 13 ) Ordinanza del 4 giugno 1986, Groupe des droites européennes/Parlamento (78/85, Racc. pag. 1753, punto 11).
( 14 ) Ordinanza del 22 maggio 1990, Blot e Front national/Parlamento (C-68/90, Racc. pag. I-2101, punti 10 e 11).
( 15 ) V. le conclusioni presentate dall’avvocato generale Lenz nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 1o ottobre 1997, Francia/Parlamento, cit. (paragrafo 16). Prima di lui l’avvocato generale Mancini si era espresso riguardo alla possibilità che atti di organizzazione interna producano effetti giuridici [v. le sue conclusioni nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 10 febbraio 1983, Lussemburgo/Parlamento, cit. (in particolare pag. 302)].
( 16 ) Sentenza del 16 dicembre 1960, Humblet/Stato belga (6/60, Racc. pag. 1125, in particolare pag. 1114).
( 17 ) V. le conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 1o ottobre 1997, Francia/Parlamento, cit. (paragrafi 9 e segg.).
( 18 ) Sentenza del 10 febbraio 1983, Lussemburgo/Parlamento, cit. (punto 30).
( 19 ) Sentenza del 28 novembre 1991, Lussemburgo/Parlamento, cit. (punto 16).
( 20 ) In udienza, il rappresentante del Parlamento ha corretto il dato a 34 giorni, poiché le sedute plenarie mensili iniziano soltanto il lunedì alle ore 17 e terminano alla stessa ora del giovedì.
( 21 ) Sentenza del 10 luglio 1986 (149/85, Racc. pag. 2391, punto 16).
( 22 ) Riferendosi ad uno studio del 2007, il Parlamento ha indicato la cifra di 19000 tonnellate di biossido di carbonio. La Repubblica francese, citando un altro studio del 2012, valuta il costo ambientale degli spostamenti a Strasburgo a 4699 tonnellate di biossido di carbonio. Per quanto riguarda il costo economico, sulla base di uno studio del 2011, il Parlamento indica la cifra di EUR 160 milioni. Da parte sua, la Repubblica francese, citando il medesimo studio relativo alla stima dei costi ambientali, valuta a EUR 51 milioni l’importo delle spese inerenti alla fissazione della sede del Parlamento a Strasburgo.
( 23 ) Sentenza del 1o ottobre 1997, Francia/Parlamento, cit. (punto 24).
( 24 ) Ibidem (punto 25).
( 25 ) Ibidem (punto 26).
( 26 ) Ibidem (punto 28).
( 27 ) Ibidem (punto 29).
( 28 ) Ibidem (punto 31).
( 29 ) Ibidem (punto 32).
( 30 ) Ibidem (punto 32).
( 31 ) V. sentenza Wybot, cit. (punto 16).
( 32 ) Ciò al fine di determinare l’ambito di applicazione ratione temporis dell’immunità parlamentare di un deputato europeo.
( 33 ) Sentenza del 1o ottobre 1997, Francia/Parlamento, cit. (punto 25). Il corsivo è mio.
( 34 ) Tuttavia, il fatto che la Repubblica francese non si sia opposta a tale modifica della prassi quando quest’ultima era, in proporzione e secondo il Parlamento, ben più importante di quella introdotta dalle deliberazioni impugnate, è privo di rilievo ai fini della valutazione che la Corte è oggi invitata a fornire riguardo alle suddette deliberazioni.
( 35 ) V. paragrafo 8 delle presenti conclusioni.
( 36 ) V. sentenza del 1o ottobre 1997, Francia/Parlamento, cit. (punto 33).
( 37 ) V. articolo 48 TUE.
( 38 ) Per essere del tutto precisi, dal lunedì al martedì o dal giovedì al venerdì.
( 39 ) Per convincersene, basta considerare l’ordine del giorno dell’ultima sessione plenaria tenuta dal Parlamento a Strasburgo dal 2 al 5 luglio 2012 (v. documento di seduta in data 2 luglio 2012, n. 491.927).
( 40 ) Cit. (punto 32).
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