CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JÁN MAZÁK
presentate il 13 settembre 2012 ( 1 )
Causa C-282/11
Concepción Salgado González
contro
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna)]
«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Pensione di vecchiaia — Calcolo delle prestazioni»
I – Introduzione
1.
Con ordinanza del 9 maggio 2011, pervenuta in cancelleria il 6 giugno 2011, il Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, del 14 giugno 1971 ( 2 ), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio n. 1791/2006, del 20 novembre 2006 ( 3 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), e del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( 4 ), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 988/2009, del 16 settembre 2009 (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004») ( 5 ).
2.
Tali questioni sono sorte nell’ambito di una controversia tra la signora Salgado González e l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale di previdenza sociale; in prosieguo: l’«INSS») e la Tesorería General de la Seguridad Social (il Fondo generale di previdenza sociale; in prosieguo: il «TGSS»), in merito al calcolo della pensione di vecchiaia della signora Salgado González. Il giudice del rinvio chiede chiarimenti riguardo alla questione se l’applicazione di alcune disposizioni del regolamento n. 1408/71 o del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 162, paragrafo 1, della Legge generale spagnola sulla previdenza sociale (in prosieguo: la «Ley General de la Seguridad Social») implichino una indebita riduzione della pensione di un lavoratore autonomo migrante.
II – Contesto normativo
A – Diritto dell’Unione
3.
L’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 così recita:
«Se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime (…) al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l’istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti – sia in un regime generale sia in un regime speciale – sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine, essa tiene conto di detti periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica».
4.
L’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 così dispone:
«Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l’applicazione dell’articolo 45 e/o dell’articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:
a)
l’istituzione competente calcola l’importo teorico della prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l’importo teorico di cui alla presente lettera;
b)
l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione in base all’importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio, sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, prima che il rischio si avverasse, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri in causa».
5.
L’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 così stabilisce:
«Ai fini del calcolo dell’importo teorico e del “pro rata” di cui all’articolo 46, paragrafo 2, si applicano le norme seguenti:
(…)
g) l’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni sia effettuato su una base contributiva media, determina questa base media in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato».
6.
L’articolo 89 del regolamento n. 1408/71 prevede che le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell’allegato VI.
7.
Ai sensi dell’allegato VI, sezione H, punto 4 (Spagna), del regolamento n. 1408/71:
«a)
In applicazione dell’articolo 47 del regolamento, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulle basi contributive reali versate dall’assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell’ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola.
b)
L’importo della pensione ottenuta sarà aumentato dell’importo delle maggiorazioni e rivalutazioni calcolate per ciascun anno successivo, per le pensioni di analoga natura».
8.
Il regolamento n. 1408/71 è stato abrogato dal regolamento n. 883/2004 a decorrere dal 1o maggio 2010, data di applicazione di quest’ultimo.
B – Diritto nazionale
9.
L’articolo 161, paragrafo 1, lettera b), della Ley General de la Seguridad Social subordina il diritto alla pensione di vecchiaia, inter alia, al pagamento di contributi per almeno quindici anni. Ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, della Ley General de la Seguridad Social, «l’importo di base della pensione di vecchiaia, di tipo contributivo, si ottiene dividendo per 210 le basi contributive dell’interessato relative ai 180 mesi immediatamente precedenti al mese anteriore a quello della realizzazione del rischio».
III – Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali
10.
La signora Salgado González ha versato contributi previdenziali in Spagna, al regime assicurativo speciale applicabile ai lavoratori autonomi (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), per un periodo totale di 3711 giorni, dal 1o febbraio 1989 al 31 marzo 1999, e in Portogallo per un periodo totale di 2100 giorni, tra il 1o marzo 2000 ed il 31 dicembre 2005.
11.
La signora Salgado González faceva richiesta in Spagna di una pensione di vecchiaia, che le veniva concessa a decorrere dal 1o gennaio 2006. Nel calcolo della pensione della signora Salgado González, l’INSS includeva le proprie basi contributive spagnole dal 1o aprile 1984 al 31 marzo 1999, relative ai quindici anni immediatamente precedenti al versamento dei suoi ultimi contributi all’ente previdenziale spagnolo. L’INSS divideva poi tali basi contributive per 210 (divisore corrispondente al numero di contributi mensili ordinari e contributi annuali straordinari versati in 180 mesi o in quindici anni), conformemente all’articolo 162, paragrafo 1, della Ley General de la Seguridad Social. Ne derivava una «base reguladora» o base di calcolo. Poiché la signora Salgado González ha iniziato a versare i contributi alla Previdenza sociale spagnola solo a decorrere dal 1o febbraio 1989, le basi contributive per il periodo compreso tra il 1o aprile 1984 e il 31 gennaio 1989 sono state computate dall’INSS come pari a 0 ( 6 ), determinando, in tal modo, una riduzione della base di calcolo (base reguladora).
12.
La base di calcolo della signora Salgado González veniva infine fissata in EUR 336,83 mensili ( 7 ).
13.
La base di calcolo (base reguladora) per il periodo compreso tra il 1o aprile 1984 e il 31 marzo 1999 veniva successivamente ridotta moltiplicandola per il 53% ( 8 ), percentuale corrispondente agli anni di contribuzione della signora Salgado González ( 9 ) nonché per il 63,86% percentuale corrispondente ad una pro rata temporis per la Spagna ( 10 ).
14.
Una volta esaurito il previo procedimento amministrativo, la signora Salgado González proponeva ricorso dinanzi allo Juzgado de lo Social (Tribunale per la legislazione in materia sociale) di Ourense, n. 3, chiedendo un’integrazione della pensione di vecchiaia. Lo Juzgado de lo Social respingeva il ricorso. La signora Salgado González impugnava quindi tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.
15.
Nell’ordinanza di rinvio, il giudice nazionale rileva come nel determinare la base di calcolo (base reguladora) l’INSS si sia basato sull’allegato VI, sezione H, punto 4 (Spagna), del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto con l’articolo 162, paragrafo 1, della Ley General de la Seguridad Social. È questa applicazione combinata che ha fatto sorgere dubbi in capo al giudice del rinvio.
16.
Secondo quest’ultimo, non vi sono dubbi quanto al fatto che i contributi portoghesi della signora Salgado González non possano essere utilizzati per determinare la base di calcolo della pensione di vecchiaia spagnola ( 11 ), ma si pone il problema se il calcolo effettuato dall’INSS sia corretto ovvero se abbia prodotto una riduzione indebita – che la signora Salgado González definisce doppio pro rata – del suo diritto alla pensione di vecchiaia.
17.
Nell’applicare congiuntamente l’allegato VI, sezione H, punto 4 (Spagna), del regolamento n. 1408/71 e l’articolo 162, paragrafo 1, della Ley General de la Seguridad Social, l’INSS somma i contributi reali versati dall’assicurato nei quindici anni immediatamente anteriori al pagamento dell’ultimo contributo all’ente previdenziale spagnolo e divide tale somma per 210.
18.
Tuttavia, come rilevato dal giudice del rinvio, l’allegato VI, sezione H, punto 4 (Spagna), del regolamento n. 1408/71 non contiene alcun riferimento ad un periodo di quindici anni, né al divisore 210, il cui utilizzo deriva dall’articolo 162, paragrafo 1, della Ley General de la Seguridad Social.
19.
Secondo il giudice del rinvio, a fronte di tale situazione si presentano tre opzioni interpretative.
20.
La prima interpretazione possibile è quella sostenuta dall’INSS e che, secondo il giudice nazionale, non appare conforme alle garanzie della libera circolazione dei lavoratori in relazione alle prestazioni sociali – ai sensi dell’articolo 48 TFUE –, o della parità di trattamento dei lavoratori stanziali e dei lavoratori migranti – ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1408/71 – per tre motivi.
21.
Al riguardo, secondo il giudice del rinvio, l’applicazione del divisore 210 per i lavoratori migranti, anche nel caso in cui gli anni di contribuzione in Spagna siano inferiori a quindici, colloca tali lavoratori in una situazione di disparità rispetto ai lavoratori stanziali ed assicurati in Spagna. Tale disparità deriva dal fatto che, pur soggiacendo al medesimo onere contributivo di un lavoratore stanziale ed assicurato in Spagna, il lavoratore migrante, per effetto della ripartizione di tale obbligo contributivo tra la Spagna ed un altro Stato membro, otterrà una base di calcolo (base reguladora) tanto inferiore quanto minore sia la somma dei contributi versati in Spagna (e inoltre subirà una riduzione del corrispondente pro rata temporis).
22.
Secondo il giudice del rinvio, ciò non garantisce l’obiettivo per cui «il lavoratore migrante non deve subire una riduzione dell’importo della prestazione che avrebbe ottenuto qualora non fosse stato migrante» ( 12 ).
23.
Inoltre, secondo il giudice del rinvio, quanto più un lavoratore migrante versa a titolo di contributi in un altro Stato membro dell’Unione europea, tanto minore è il tempo della vita lavorativa di cui egli dispone per coprire i suoi contributi spagnoli – gli unici computabili, ai sensi dell’allegato VI, sezione H, punto 4 (Spagna), del regolamento n. 1408/71. In tal modo, il periodo di quindici anni cui si riferisce l’articolo 162, paragrafo 1, della Ley General de la Seguridad Social introduce un’ulteriore disparità rispetto al lavoratore stanziale ed assicurato in Spagna, che dispone dell’intera vita lavorativa per coprire tale periodo di quindici anni. In sostanza, l’accesso del lavoratore migrante comunitario ad una pensione di vecchiaia il cui importo sia adeguato all’obbligo contributivo assolto viene reso più difficile rispetto a quello garantito al lavoratore stanziale in Spagna.
24.
Inoltre, secondo il giudice del rinvio, lasciando un elemento di importanza fondamentale per la libera circolazione dei lavoratori in mano al legislatore spagnolo, che può ampliare l’arco di tempo previsto dall’articolo 162, paragrafo 1, della Ley General de la Seguridad Social ( 13 ), potrebbe aumentare ancor di più il divisore della somma dei contributi versati in Spagna da prendere in considerazione nel caso dei lavoratori migranti, riducendosi parallelamente l’importo delle pensioni spettanti a questi ultimi.
25.
Il giudice del rinvio ritiene che esista un’altra possibile opzione interpretativa più conforme agli obiettivi comunitari. L’allegato VI, sezione H, punto 4, lettera a) (Spagna), del regolamento n. 1408/71, là dove dispone che «il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulle basi contributive reali versate dall’assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell’ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola», deve essere inteso nel senso che stabilisce una modalità specifica di calcolo in virtù della quale devono essere sommate le basi contributive reali versate dall’assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il versamento dell’ultimo contributo all’ente previdenziale spagnolo, e il risultato così ottenuto dovrà essere diviso per il numero degli anni in cui sono stati pagati tali contributi.
26.
Il giudice del rinvio sottolinea che, se l’interpretazione menzionata supra al paragrafo 25 si applicasse nella specie, i contributi versati in Spagna dalla signora Salgado González non dovrebbero essere divisi per 210, ma per gli anni di contribuzione in Spagna, vale a dire per il periodo compreso tra il 1o febbraio 1989 ed il 31 marzo 1999.
27.
Secondo il giudice del rinvio, vi sarebbe anche un’altra possibile opzione interpretativa che porterebbe ad una base di calcolo (base reguladora) inferiore a quella risultante dall’applicazione delle precedenti opzioni illustrate supra ai paragrafi 25 e 26. Il periodo di contribuzione maturato in Portogallo verrebbe coperto con la base contributiva spagnola che più si avvicini nel tempo a tale periodo, tenendo conto dell’evoluzione dei prezzi al consumo, conformemente al disposto del punto 2, lettera a) (Spagna), dell’allegato XI del regolamento n. 883/2004, che introduce una nuova regola, non contemplata dall’allegato VI, sezione H, punto 4 (Spagna), del regolamento n. 1408/71. Secondo il giudice del rinvio, si tratterebbe di un’applicazione analogica. In primo luogo, perché il punto 2, lettera a) (Spagna), dell’allegato XI del regolamento n. 883/2004 non è applicabile ratione temporis al caso di specie. In secondo luogo, perché il punto 2, lettera a) (Spagna), dell’allegato XI del regolamento n. 883/2004, usando gli stessi termini del precedente allegato VI, sezione H, punto 4 (Spagna), del regolamento n. 1408/71, stabilisce che «il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulle basi contributive reali versate dall’assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell’ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola». Nel presente caso, i periodi di assicurazione compiuti in Portogallo sono immediatamente successivi, e non immediatamente anteriori, al pagamento dell’ultimo contributo effettuato in Spagna.
28.
Per le suesposte ragioni, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti quattro questioni pregiudiziali:
«1)
Se risulti conforme agli obiettivi comunitari enunciati [all’articolo 48 TFUE e all’articolo 3 del regolamento n. 1408/71], nonché al tenore letterale [dell’allegato VI, sezione H, punto 4 (Spagna), del regolamento n. 1408/71], un’interpretazione [di quest’ultima disposizione] in base alla quale, nel calcolo della prestazione teorica spagnola effettuato sulle basi contributive reali versate dall’assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell’ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola, la somma così ottenuta viene divisa per 210, ove tale divisore è stabilito per la determinazione della base di calcolo della pensione di vecchiaia, conformemente all’articolo 162, paragrafo 1, della Ley General de la Seguridad Social.
2)
Qualora la precedente questione venisse risolta in senso negativo, se risulti conforme agli obiettivi comunitari enunciati [all’articolo 48 TFUE e all’articolo 3 del regolamento n. 1408/71], nonché al tenore letterale [dell’allegato VI, parte H, sezione 4 (Spagna), del regolamento n. 1408/71], un’interpretazione [della suddetta ultima disposizione] in base alla quale, nel calcolo della prestazione teorica spagnola effettuato sulle basi contributive reali versate dall’assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell’ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola, la somma così ottenuta viene divisa per il numero di anni di contribuzione in Spagna.
3)
Nel caso in cui la seconda questione venisse risolta negativamente e a prescindere dalla soluzione, positiva o negativa, della prima questione, se [il punto 2, lettera a) (Spagna), dell’allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004] possa essere applicato per analogia al caso del presente procedimento, allo scopo di soddisfare gli obiettivi comunitari enunciati [all’articolo 48 TFUE e all’articolo 3 del regolamento n. 1408/71] e se, in conseguenza di tale applicazione, sia possibile coprire il periodo di contribuzione maturato in Portogallo con la base contributiva spagnola che più si avvicini nel tempo a tale periodo contributivo, tenendo conto dell’evoluzione dei prezzi al consumo.
4)
Nel caso in cui le prime tre questioni venissero risolte negativamente e, quindi, qualora nessuna delle interpretazioni suggerite in precedenza potesse essere accolta del tutto o in parte, quale sia la corretta interpretazione [dell’allegato VI, sezione H, punto 4 (Spagna), del regolamento n. 1408/71], utile per la soluzione della controversia descritta nella presente ordinanza, che risulti più conforme agli obiettivi comunitari enunciati [all’articolo 48 TFUE e all’articolo 3 del regolamento n. 1408/71] nonché al tenore letterale [dell’allegato VI, sezione H, punto 4 (Spagna), del regolamento n. 1408/71]».
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
29.
Osservazioni scritte sono state presentate dall’INSS e dal TGSS congiuntamente, dal Regno di Spagna e dalla Commissione. All’udienza del 24 maggio 2012 essi hanno svolto anche osservazioni orali.
V – Valutazione
30.
In via preliminare, occorre accertare se sia applicabile il regolamento n. 1408/71 o il regolamento n. 883/2004 per quanto riguarda il diritto alla pensione della signora Salgado González. Come emerge dagli atti depositati dinanzi alla Corte, la signora Salgado González aveva diritto di chiedere una pensione di vecchiaia in Spagna dal 1o gennaio 2006 ( 14 ). Considerato che il regolamento n. 883/2004 ha iniziato ad essere applicato solo il 1o maggio 2010 ( 15 ) e che il fascicolo dinanzi alla Corte non contiene alcuna indicazione del fatto che la signora Salgado González abbia domandato una revisione dei suoi diritti pensionistici spagnoli conformemente agli accordi transitivi previsti, inter alia, nell’articolo 87, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2004, ritengo che il regolamento n. 1408/71 sia applicabile ratione temporis ai fatti del procedimento principale. Inoltre, rilevo che, sebbene le quattro questioni del giudice del rinvio facciano riferimento all’articolo 48 TFUE, a mio avviso l’articolo 42 CE è applicabile ai fatti del procedimento principale, considerata la data in cui alla signora Salgado González è stata concessa una pensione spagnola ( 16 ).
31.
Occorre anzitutto ricordare che il regolamento n. 1408/71 non istituisce un regime comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti e ha come unico obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra questi ultimi. Di conseguenza, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare, da un lato, le condizioni cui è subordinato il diritto o l’obbligo di iscriversi a un regime di previdenza sociale e, dall’altro, le condizioni cui è subordinato il diritto al godimento di prestazioni. Nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri ( 17 ).
32.
La signora Salgado González gode della possibilità di cumulare i propri periodi assicurativi spagnoli e portoghesi in base, tra l’altro, all’articolo 45 del regolamento n. 1408/71 ed ha quindi diritto ad una pensione in Spagna ( 18 ). La controversia nella causa principale verte sul metodo di calcolo e, pertanto, sull’ammontare della pensione di vecchiaia spagnola della signora Salgado González.
33.
L’entità della pensione di vecchiaia della signora Salgado González in base al diritto spagnolo dipende, in primo luogo, ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, della Ley General de la Seguridad Social, dalla sua base di calcolo (base reguladora), consistente in una media dei contributi dalla stessa versati durante un periodo di riferimento di 180 mesi o 15 anni e, in secondo luogo, ai sensi dell’articolo 163 della Ley General de la Seguridad Social, dalla durata del periodo contributivo compiuto.
34.
Per quanto riguarda la durata del periodo contributivo compiuto, secondo l’ordinanza di rinvio, la base di calcolo (base reguladora) della signora Salgado González è stata ridotta moltiplicandola per il 53%, corrispondente ai 16 anni di contributi spagnoli e portoghesi da essa versati, a decorrere da un massimo potenziale di 35 anni disposto dal diritto spagnolo. A quanto risulta, tale riduzione non viene contestata nel procedimento principale.
35.
Ciò di cui si discute nel procedimento principale sono le modalità con cui è stato calcolato il livello contributivo medio della signora Salgado González durante il periodo di riferimento di 180 mesi o 15 anni ( 19 ). Il giudice del rinvio ha proposto una serie di questioni relative alla divisione per 210 dei contributi versati dalla signora Salgado González durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento del suo ultimo contributo alla previdenza sociale spagnola (dal 1o aprile 1984 al 31 marzo 1999) e, in particolare, considerato il fatto che ella non aveva versato contributi dal 1o aprile 1984 al 31 gennaio 1989.
36.
A mio avviso, considerato che il diritto della signora Salgado González ad una pensione di vecchiaia spagnola è soddisfatto a causa del cumulo dei suoi periodi assicurativi spagnoli e portoghesi, è applicabile l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 ( 20 ). L’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 detta il metodo per calcolare l’importo teorico delle prestazioni della signora Salgado González e l’importo effettivo delle prestazioni che essa può richiedere. Questo sistema è noto come sistema di totalizzazione e di calcolo proporzionale ( 21 ).
37.
Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, l’istituzione competente calcola l’importo teorico delle prestazioni cui l’interessato avrebbe diritto qualora tutti i periodi di assicurazione compiuti dalla persona interessata in diversi Stati membri fossero stati compiuti nello Stato membro in questione. Conformemente all’articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, l’istituzione competente stabilisce quindi l’importo effettivo della prestazione in base all’importo teorico, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione compiuti prima dell’avverarsi del rischio sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione compiuti prima dell’avverarsi del rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati ( 22 ).
38.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, con riferimento alla ripartizione proporzionale dell’onere sulle prestazioni teoriche della signora Salgado González tra Spagna e Portogallo, sembra che la riduzione della base di calcolo (base reguladora) della signora Salgado González per il 63,86%, corrispondente al «pro rata» ( 23 ) o alla durata del periodo lavorativo svolto dalla signora Salgado González in Spagna durante il periodo assicurativo complessivo spagnolo e portoghese dal 1o febbraio 1989 al 31 dicembre 2005, non venga contestata nel procedimento principale.
39.
Dall’ordinanza di rinvio e dalle quattro questioni pregiudiziali, delle quali mi occuperò congiuntamente, emerge che il giudice del rinvio chiede, in sostanza, chiarimenti riguardo al calcolo dell’importo teorico della pensione della signora Salgado González ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71.
40.
L’importo teorico della pensione della signora Salgado González, conformemente all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, dev’essere calcolato come se la stessa avesse lavorato esclusivamente in Spagna ( 24 ). Detta disposizione mira a garantire alla signora Salgado González l’importo teorico massimo cui avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione fossero stati compiuti in Spagna ( 25 ).
41.
L’articolo 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1408/71 detta regole supplementari per il calcolo dell’importo teorico di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento e riguarda un sistema di calcolo delle prestazioni di vecchiaia su una base contributiva media, analogo a quello previsto dalla legislazione spagnola ( 26 ). Inoltre, ai sensi dell’allegato VI, sezione H, punto 4 (Spagna), del regolamento n. 1408/71 ( 27 ), che precisa le norme contenute nell’articolo 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1408/71, nonché della consolidata giurisprudenza in materia, in casi come quelli di cui alla controversia principale e, come correttamente sottolineato dal giudice del rinvio, l’importo teorico della pensione della signora Salgado González va determinato tenendo conto soltanto dell’importo dei contributi effettivamente versati dalla stessa in forza della normativa spagnola, previa attualizzazione e rivalutazione in modo da coincidere con quello che la stessa avrebbe versato se avesse continuato ad esercitare la sua attività, alle stesse condizioni, in Spagna ( 28 ). Inoltre, il calcolo della base contributiva media ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1408/71, come precisato dall’allegato VI, sezione H, punto 4 (Spagna), del regolamento n. 1408/71, va determinato con riferimento solo ai periodi assicurativi compiuti in base alla normativa in questione ( 29 ), nel caso di specie la normativa spagnola.
42.
Secondo una costante giurisprudenza, l’articolo 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1408/71 dev’essere interpretato alla luce dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento e dell’obiettivo perseguito dall’articolo 42 CE, che comporta in particolare che i lavoratori migranti non devono subire una riduzione dell’importo delle prestazioni previdenziali per il fatto di aver esercitato il loro diritto alla libera circolazione ( 30 ).
43.
Nel caso di cui al procedimento principale, occorre sottolineare che, nonostante il fatto che la signora Salgado González disponga di contributi assicurativi per un periodo di 16 anni ( 31 ), periodo che di fatto era superiore al periodo di riferimento di 180 mesi stabilito dall’articolo 162, paragrafo 1, della Ley General de la Seguridad Social, il calcolo dei suoi contributi medi, per effetto dell’inclusione, nel periodo di riferimento adottato con riferimento alla ricorrente, del periodo compreso tra il 1o aprile 1984 e il 31 marzo 1999, ha comportato una considerevole riduzione dell’importo teorico delle sue prestazioni ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 1408/71 e, in definitiva, della sua pensione effettiva. Tale riduzione è derivata dal fatto che, durante il periodo compreso tra il 1o aprile 1984 e il 31 gennaio 1989 ( 32 ), la signora Salgado González non ha versato alcun contributo alla previdenza sociale spagnola ( 33 ).
44.
Alla luce dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1408/71, nonché dell’allegato VI, sezione H, punto 4 (Spagna), del regolamento n. 1408/71, e al fine di garantire che la signora Salgado González non subisca una riduzione dell’importo della sua pensione per il fatto di aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, ritengo che, considerato il fatto che la stessa ha versato contributi in Spagna e in Portogallo per un periodo superiore ai 180 mesi previsti dall’articolo 162, paragrafo 1, della Ley General de la Seguridad Social, la sua base di calcolo (base reguladora) dovrebbe essere determinata come media delle sue basi contributive effettive versate in Spagna durante il periodo compreso tra il 1o febbraio 1989 e il 31 marzo 1999. Tuttavia, il divisore di 210 dovrebbe essere rettificato per tener conto del fatto che la signora Salgado González ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione e dovrebbe quindi rispecchiare il numero di contributi ordinari mensili e di contributi straordinari annuali pagabili dalla signora Salgado González in Spagna durante il periodo compreso tra il 1o febbraio 1989 e il 31 marzo 1999.
45.
L’INSS e la TGSS sostengono che la possibilità di calcolare la pensione di un lavoratore migrante tenendo in considerazione la data degli ultimi contributi versati in Spagna invece della data del fatto giustificativo, senza modificare il numero di mesi di cui tener conto (180), è al contempo non discriminatorio e corretto, in quanto, diversamente ragionando, il periodo contributivo da prendere in considerazione risulterebbe molto limitato. Nelle loro osservazioni scritte l’INSS e la TGSS hanno sottolineato la grande flessibilità di cui tali lavoratori godono nello scegliere il livello di contributi assicurativi da versare in base al diritto spagnolo e quindi la possibilità che essi hanno di sospendere il loro obbligo di versare contributi. Infatti, nel caso in cui un lavoratore autonomo decida di non versare contributi, la lacuna è computata come pari a zero ( 34 ). Per di più, l’INSS e la TGSS sostengono che l’ambito della libera circolazione dei lavoratori è diverso con riferimento ai lavoratori autonomi e a quelli dipendenti. La normativa previdenziale di uno Stato membro può essere una delle ragioni che inducono un lavoratore autonomo a stabilirsi in un altro Stato membro. L’esercizio del diritto alla libera circolazione può, quindi, avere un impatto sull’importo della pensione di un lavoratore autonomo nel caso in cui la normativa di uno Stato membro non tenga conto dei periodi in cui non si sono versati contributi. Questo non è contrario al principio di parità e di libera circolazione dei lavoratori. All’udienza del 24 maggio 2012 l’INSS e la TGSS hanno fatto riferimento alla possibilità per i lavoratori autonomi di gestire il sistema previdenziale spagnolo esercitando il loro diritto alla libera circolazione.
46.
Lo scopo dell’articolo 162, paragrafo 1, della Ley General de la Seguridad Social sembra essere quello di calcolare un importo medio rappresentativo relativamente alle basi contributive di un lavoratore in Spagna versate durante un periodo di riferimento. A mio avviso, anche se l’applicazione, da me prospettata supra al paragrafo 44, delle disposizioni dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1408/71, nonché dell’allegato VI, sezione H, punto 4 (Spagna), del regolamento n. 1408/71 sul calcolo dell’importo teorico delle prestazioni potrebbe portare, ma non necessariamente ( 35 ), a tener conto di un periodo limitato di contributi spagnoli per determinare la base di calcolo di un lavoratore migrante, non vedo alcun vantaggio imprevisto evidente o inevitabile che potrebbe derivarne per tale lavoratore. Al riguardo, occorre sottolineare che l’importo teorico della pensione della signora Salgado González era stato ridotto, applicando un coefficiente ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, al fine di tener conto del fatto che la stessa aveva esercitato il suo diritto alla libera circolazione e non aveva versato contributi assicurativi in Spagna dopo il 31 marzo 1999 ( 36 ).
47.
Non applicare tale correzione al divisore rappresenterebbe, a mio avviso, un enorme ostacolo al diritto alla libera circolazione di un lavoratore autonomo ( 37 ). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Regno di Spagna, la riduzione dell’importo teorico della signora Salgado González conformemente alla normativa spagnola e l’utilizzo di un divisore corrispondente al numero di contributi ordinari mensili e di contributi straordinari annuali pagabili durante il periodo di riferimento, senza tener conto del fatto che la ricorrente ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione, non verranno compensati dal fatto che la stessa riceverà una pensione in un altro Stato membro. A mio avviso, tale osservazione non tiene conto dell’applicazione del dettato sia dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), sia dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71 nel calcolo delle pensioni in tutti gli Stati membri interessati e ignora l’evidente distinzione nel metodo di calcolo dell’importo teorico di una prestazione e dell’importo effettivo di una prestazione dettato nelle suddette disposizioni.
48.
Per quanto riguarda l’osservazione dell’INSS e del TGSS secondo cui l’ambito della libera circolazione dei lavoratori è diverso per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi, tale argomento dovrebbe essere respinto tenuto conto delle disposizioni normative applicabili al contesto dei fatti e delle circostanze del procedimento principale, come indicato dal giudice del rinvio. Al riguardo, le disposizioni dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1408/71, nonché dell’allegato VI, sezione H, punto 4 (Spagna), del regolamento n. 1408/71 sul calcolo dell’importo teorico di una prestazione sono parimenti applicabili ai lavoratori dipendenti e a quelli autonomi ( 38 ).
49.
A quanto sembra, con riserva di verifica da parte del giudice a quo, in base al sistema previdenziale spagnolo il livello della pensione dei lavoratori autonomi rispecchia direttamente gli sforzi da essi compiuti per contribuire al sistema. A mio avviso, la correzione del divisore di 210 previsto ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, della Ley General de la Seguridad Social nei limiti in cui sia necessario per tener conto del fatto che un lavoratore autonomo ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione, unitamente all’applicazione del coefficiente ( 39 ) indicato all’articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, garantisce che lo sforzo sia correttamente rispecchiato nell’importo della pensione effettiva del lavoratore de quo nel relativo Stato membro, garantendone comunque, al tempo stesso, il diritto alla libera circolazione e assicurando la solidità finanziaria del sistema previdenziale nazionale.
VI – Conclusione
50.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali proposte dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) nel seguente modo:
«Nel caso in cui un lavoratore migrante autonomo disponga di contributi assicurativi in uno o più Stati membri per un periodo pari o superiore al periodo di riferimento previsto dalla normativa spagnola, l’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e l’allegato VI, sezione H, punto 4 (Spagna), del regolamento n. 1408/71 ostano a che le prestazioni teoriche spagnole di tale lavoratore siano calcolate sulla base dei contribuiti da questi effettivamente versati in Spagna, durante gli anni immediatamente precedenti al versamento del suo ultimo contributo alla previdenza spagnola, ove la somma così ottenuta sia divisa per un valore, corrispondente al numero dei contributi mensili ordinari e dei contributi annuali straordinari pagabili durante il periodo di riferimento, che non tiene conto del fatto che il lavoratore ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione».
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Regolamento (CEE) del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
( 3 ) Regolamento (CE) del Consiglio n. 1791/2006, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363, pag. 1).
( 4 ) GU L 166, pag. 1.
( 5 ) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 988/2009, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (GU L 284, pag. 43).
( 6 ) Come sottolineato dal giudice del rinvio, nella normativa interna spagnola esiste un meccanismo di compensazione delle lacune stabilito dall’articolo 162, paragrafo 2, della Ley General de la Seguridad Social, che consente di coprire con basi contributive minime i periodi in cui non sussisteva obbligo di contribuzione. Tuttavia, tale meccanismo non è applicabile ai lavoratori autonomi, quali la signora Salgado González, come si deduce dalla disposizione aggiuntiva n. 8, paragrafo 4, della Ley General de la Seguridad Social.
( 7 ) In data 8 gennaio 2007 la signora Salgado González ha chiesto che la base di calcolo (base reguladora) per la sua pensione venisse modificata portandola ad EUR 864,14 mensili. Come emerge dall’ordinanza di rinvio e dalle osservazioni presentate dall’INSS e dalla TGSS alla Corte, fatta salva la verifica da parte del giudice nazionale, il ricorso della signora Salgado González era basato, inter alia, sui contributi da essa versati in Portogallo dal 1o gennaio 1991 al 31 dicembre 2005.
( 8 ) Corrispondente all’importo teorico delle prestazioni.
( 9 ) Come emerge dagli atti depositati dinanzi alla Corte, fatta salva la verifica del giudice del rinvio, il percentile 53 è stato calcolato sulla base dei 16 anni di lavoro in Spagna e Portogallo della signora Salgado González. Il 50% corrisponde ai primi quindici anni di contributi e il 3% al sedicesimo anno.
( 10 ) Come emerge dagli atti depositati dinanzi alla Corte, fatta salva la verifica del giudice del rinvio, il 63,86% corrisponde ai 3711 giorni di lavoro, dal 1o febbraio 1989 al 31 marzo 1999, svolti dalla signora Salgado González in Spagna, su un totale di 5811 giorni lavorativi (3711 + 2100) compiuti in Spagna e Portogallo dal 1o febbraio 1989 al 31 dicembre 2005. V. articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71.
( 11 ) V. sentenze del 12 settembre 1996, Lafuente Nieto (C-251/94, Racc. pag. I-4187); del 9 ottobre 1997, Naranjo Arjona e a. (da C-31/96 a C-33/96, Racc. pag I-5501); e del 17 dicembre 1998, Grajera Rodríguez (C-153/97, Racc. pag. I-8645).
( 12 ) V. sentenza Lafuente Nieto, cit. supra, nota 11, punto 38.
( 13 ) E, di fatto, lo ha ampliato nel 1985, portandolo da 2 ad 8 anni, e nel 1997, estendendolo da 8 a 15 anni.
( 14 ) V. paragrafo 11 supra.
( 15 ) Con l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284, pag. 1). V. articolo 91 del regolamento n. 883/2004. Il regolamento n. 1408/71 è stato abrogato nella stessa data. V. articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.
( 16 ) Il dettato dell’articolo 48 TFUE è alquanto diverso dall’articolo 42 CE (in precedenza articolo 51 CEE). Rilevo che, ai sensi dell’articolo 48 TFUE, al Parlamento e al Consiglio è espressamente accordato il potere di adottare misure nel campo della sicurezza sociale riguardo ai lavoratori autonomi. Ai sensi dell’articolo 42 CE dette misure venivano adottate dal Consiglio nei confronti dei lavoratori dipendenti. Occorre tuttavia ricordare che il disposto del regolamento n. 1408/71 è stato esteso ai lavoratori autonomi dal regolamento (CE) n. 1390/81 del Consiglio, del 12 maggio 1981, che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 143, pag. 1). La giurisprudenza della Corte nei casi riguardanti lavoratori dipendenti si riferisce sovente alla necessità di interpretare il regolamento n. 1408/71 alla luce dell’articolo 42 CE e degli obiettivi di tale disposizione. A mio avviso, nel caso in cui una disposizione del regolamento n. 1408/71 si applichi a lavoratori migranti sia dipendenti che autonomi, il riferimento contenuto nella giurisprudenza della Corte alla necessità di interpretare tale disposizione alla luce dell’articolo 42 CE e dei suoi obiettivi si applica, mutatis mutandis, ai lavoratori migranti autonomi.
( 17 ) V, per analogia, sentenza del 21 luglio 2011, Stewart (C-503/09, Racc. pag. I-6497, punti 75-77 e la giurisprudenza ivi citata).
( 18 ) V., supra, paragrafo 9, in cui sono sintetizzati i termini dell’articolo 161, paragrafo 1, lettera b), della Ley General de la Seguridad Social che impongono il versamento di contributi per almeno 15 anni per aver diritto ad una pensione di vecchiaia in base al diritto spagnolo. Uno Stato membro è legittimato ad imporre un periodo di contribuzione minimo ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione prevista dalla normativa nazionale e a stabilire la natura e il limite dei periodi di assicurazione idonei ad essere presi in considerazione a questo scopo, purché, in conformità dell’articolo 45 del regolamento n. 1408/71, i periodi compiuti sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro vengano parimenti presi in considerazione alle stesse condizioni, come se fossero stati compiuti sotto la legislazione nazionale. V. sentenza del 3 marzo 2011, Tomaszewska (C-440/09, Racc. pag. I-1033, punto 31).
( 19 ) Nelle osservazioni presentate alla Corte, l’INSS e la TGSS hanno indicato che, con l’adozione della legge del 1o agosto 2011, n. 27/2011, sull’aggiornamento, adattamento e modernizzazione del sistema previdenziale, il periodo da prendere in considerazione per la determinazione della base di calcolo (base reguladora) sarà gradualmente aumentato dal 2013 al 2017. Nel 2027 la determinazione della base di calcolo (base reguladora) consisterà nella divisione per 350 delle basi contributive di un beneficiario rispetto ai 300 mesi precedenti il fatto giustificativo. Secondo l’INSS e la TGSS, l’ampliamento del periodo di riferimento mira, da un lato, a garantire la solidità finanziaria del sistema e, dall’altro lato, a rispettare il principio di correttezza là dove l’importo di una pensione contributiva rispecchi l’importo dei contributi versati da un lavoratore.
( 20 ) Secondo una costante giurisprudenza, il problema dell’acquisto del diritto ad una pensione di vecchiaia ricade nell’ambito dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, mentre le norme relative al calcolo dell’importo delle prestazioni sono contenute negli articoli 46 e seguenti di tale regolamento. V., in tal senso, sentenze del 9 dicembre 1993, Lepore e Scamuffa (C-45/92 e C-46/92, Racc. pag. I-6497, punto 13), e Lafuente Nieto (cit. supra, nota 11, punto 49).
( 21 ) V. sentenza del 21 marzo 1990, Cabras (C-199/88, Racc. pag. I-1023, punto 5).
( 22 ) Sentenza del 18 febbraio 1992, Di Prinzio (C-5/91, Racc. pag. I-897, punti 41 e 49).
( 23 ) V. sentenza Di Prinzio, cit. supra alla nota 22, punti 51 e seguenti.
( 24 ) V., per analogia, sentenza del 3 ottobre 2002, Barreira Pérez (C-347/00, Racc. pag. I-8191, punto 28).
( 25 ) Sentenza del 21 luglio 2005, Koschitzki (C-30/04, Racc. pag. I-7389, punto 28). V., anche, sentenza del 26 giugno 1980, Menzies (793/79, Racc. pag. 2085, punti 10 e 11).
( 26 ) V. sentenza Naranjo Arjona e a. (cit. supra alla nota 11, punto 19). V. anche, per analogia, sentenza del 29 novembre 1984, Weber (181/83, Racc. pag. 4007, punto 14).
( 27 ) Tale disposizione non modifica il contenuto dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1408/71 e mira solo a garantire la compatibilità dello stesso con i principi sanciti dall’articolo 42 CE. V. sentenza Grajera Rodríguez, (cit. supra, nota 11, punto 20).
( 28 ) Sentenze Naranjo Arjona e a., cit. supra, nota 11, punti 21 e 22, e Grajera Rodriguez, cit. supra, nota 11, punto 19.
( 29 ) Nella sentenza Grajera Rodríguez (cit. supra, nota 11), la Corte ha dichiarato che prendere in considerazione un periodo durante il quale un lavoratore migrante non ha effettivamente partecipato al finanziamento di un determinato regime di previdenza sociale nazionale e che del resto è stato già preso in conto ai sensi della normativa di un altro Stato membro in cui l’interessato ha lavorato contrasta con l’articolo 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1408/71. In effetti, la Corte ha respinto l’argomento del signor Grajera Rodríguez secondo il quale avrebbero dovuto essere presi in considerazione gli importi al medesimo versati in un altro Stato membro durante gli anni immediatamente precedenti la materializzazione del rischio.
( 30 ) Sentenza Lafuente Nieto (cit. supra, nota 11, punto 33). Questo implica che la base contributiva media calcolata ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1408/71 deve essere per la lavoratrice migrante la stessa che le sarebbe stata applicata se non avesse esercitato il diritto alla libera circolazione. V. sentenza Naranjo Arjona e a. (cit. supra, nota 11, punto 21).
( 31 ) V. paragrafi 10 e 11 supra.
( 32 ) Corrispondente a quattro anni e 10 mesi.
( 33 ) V. supra, paragrafo 11, in cui si fa presente che la signora Salgado González ha iniziato a versare contributi alla previdenza sociale spagnola solo dal 1o febbraio 1989.
( 34 ) Nel caso dei lavoratori dipendenti tali lacune sono «colmate» da un importo equivalente ad un contributo minimo.
( 35 ) Questo, de facto, dipende dalla situazione di ciascun lavoratore migrante. In ogni caso, per quanto riguarda i fatti specifici di cui al procedimento principale, la signora Salgado González ha versato contributi in Spagna dal 1o febbraio 1989 al 31 marzo 1999, dunque per un periodo di oltre dieci anni, che a mio avviso è un periodo sufficientemente lungo per ottenere una contribuzione media rappresentativa.
( 36 ) V. paragrafo 13 supra. V. anche paragrafo 38 supra.
( 37 ) È altresì evidente che, ai sensi del diritto spagnolo, maggiore è il tempo in cui un lavoratore autonomo esercita il suo diritto alla libera circolazione, più visibile sarà il suddetto ostacolo. Inoltre, tale ostacolo verrà acuito nel tempo con l’estensione del periodo di riferimento a 300 mesi precedenti il fatto giustificativo e l’adozione di un divisore di 350 in base alla legge spagnola n. 27/2011 (v. supra, nota 19).
( 38 ) L’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 si riferisce specificamente ai lavoratori autonomi. V. anche sentenza Barreira Pérez (cit. supra, nota 24, punto 28). A mio avviso, poiché l’articolo 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1408/71 detta norme supplementari per il calcolo dell’importo teorico di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), e l’allegato VI, sezione H, punto 4 (Spagna), del regolamento n. 1408/71 fornisce precisazioni riguardo all’articolo 47, paragrafo 1, lettera g), tutte le disposizioni sopra menzionate sono parimenti applicabili ai lavoratori dipendenti e a quelli autonomi.
( 39 ) V. paragrafi 13, 38 e 46 supra. Nel procedimento principale il coefficiente viene parimenti indicato quale pro rata temporis.
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